INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00857 presentata da FEDI MARCO (L' ULIVO) in data 02/08/2006

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00857 presentata da MARCO FEDI mercoledì 2 agosto 2006 nella seduta n.036 FEDI, NARDUCCI, BUCCHINO, GIANNI FARINA e BAFILE. - Al Ministro dell'interno . - Per sapere - premesso che: è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo la legge 8 marzo 2006 n. 124, «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti»; la legge prevede, all'articolo 1, l'inserimento dell'articolo 17- bis , dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992 n. 91: «il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1075, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione»; la circolare K. 60.1 del 22 maggio 2006 - del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno - interpreta la legge in maniera restrittiva limitando la possibilità del riconoscimento unicamente a coloro i quali, in possesso dei requisiti previsti dai trattati di Parigi e Osimo, non si avvalsero delle facoltà di opzione perdendo la cittadinanza italiana, la circolare limita il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soli connazionali residenti nei territori della ex-Jugoslavia escludendo gli optanti emigrati che, pur esercitando il diritto di opzione, persero la cittadinanza italiana perché costretti dall'IRO international refugee organization che li ha documentati come Jugoslavi e/o apolidi; la legge non fa differenza alcuna fra gli ex cittadini italiani già destinatari del diritto di opzione che non si sono avvalsi di dette facoltà e fra quelli che hanno optato, come gli esuli: tutti sono «in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo»; la legge e la circolare dispongono che le richieste di riconoscimento della Cittadinanza Italiana possono essere presentate anche alla competente autorità consolare italiana, nel caso di residenza all'estero, cioè anche dagli esuli/emigrati e non solo dai connazionali residenti in Croazia o Slovenia -: se intenda procedere ad un riesame della circolare K.60.1 del 22 maggio 2006 consentendo l'istruzione della pratica per il riconoscimento della cittadinanza italiana, indipendentemente dall'esercizio del diritto di opzione, anche agli esuli residenti all'estero e confermando in tal modo la volontà del legislatore risultante dalla lettura della legge 8 marzo 2006 n. 124. (4-00857)
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Camera dei Deputati 
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20070117 
20060802 
20060802-20070117 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00857 presentata da FEDI MARCO (L' ULIVO) in data 02/08/2006 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
BAFILE MARIZA (L' ULIVO) 
BUCCHINO GINO (L' ULIVO) 
FARINA GIANNI (L' ULIVO) 
NARDUCCI FRANCO (L' ULIVO) 
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4/00857 
FEDI MARCO (L' ULIVO) 

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SOTTOSEGRETARIO DI STATO INTERNO 
20070117 

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