INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00816 presentata da ZANELLA LUANA (VERDI) in data 02/08/2006

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00816 presentata da LUANA ZANELLA mercoledì 2 agosto 2006 nella seduta n.036 ZANELLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture . - Per sapere - premesso che: la realizzazione della variante alla S.S. 51, nel comune di Cortina d'Ampezzo, avente lo scopo di realizzare un asse tangenziale al centro abitato, attualmente attraversato sia dalla S.S. 51 «di Alemagna» che dalla la S.S. 48 «delle Dolomiti» risulta inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002 Suppl. Ordinario n. 51, integrato mediante l'allegato degli interventi infrastrutturali del Documento di Programmazione Economico-finanziaria 2005-2008, nonché a mezzo della deliberazione CIPE n. 3 del 18 marzo 2005; tale intervento è denominato «Complementi di viabilità del Corridoio 5: Asse di viabilità tangenziale Cortina d'Ampezzo» e risulta altresì compreso nel Piano Pluriennale della viabilità 2003-2012 e nel Contratto di Programma Triennale 2003-2005; il progetto prevede importanti trasformazioni permanenti del territorio montano interessato, presentando il tracciato uno sviluppo complessivo pari a 11,38 chilometri comprensivi di 2 ponti e 2 viadotti e di 9 chilometri (pari all'82 per cento dello sviluppo complessivo) in 4 gallerie naturali in luoghi che presentano criticità geologiche connesse alla realizzazione delle previste gallerie su frane attive e alle conseguenze da esse derivanti per sorgenti, acquedotti, biotipi e zone umide; inoltre il progetto presentato dall'Anas ha impatti su un ambito territoriale comunale vincolato a causa delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione su aspetti geologici, paesaggistici e ambientali e, indirettamente, su ecosistemi e biotipi tutelati. In particolare le opere sono localizzate nei margini cotonali di sistemi ambientali dalla forte criticità, identificati, dal Piano regolatore generale, quali aree di interesse naturalistico: la zona umida di Noulù, il lago Marzo ed il bosco in località Fraina, la zona umida del Pisandro di Fiames, il biotipo lungo le sponde del fiume Boite; il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con riferimento alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, regola la progettazione, la valutazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle opere, individuate a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443; in particolare il citato decreto n. 163 in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione dell'impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, delle infrastrutture ed agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997; il decreto n. 163 del 2006 disciplina nel dettaglio le modalità di predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale che deve essere trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, stabilendo altresì che il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE contestualmente all'approvazione del progetto preliminare; l'articolo 184, comma 2 del decreto n. 163 del 2006, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di una commissione speciale di Valutazione di Impatto Ambientale per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, prevedendo che per i progetti per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate; la Commissione speciale VIA provvede all'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale, salva la proroga per le eventuali necessarie integrazioni. Il provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale viene quindi trasmesso dal Ministero dell'ambiente al Ministero delle infrastrutture e alle Regioni interessate e viene adottato dal CIPE contestualmente all'approvazione del progetto preliminare; il progetto preliminare relativo alla Strada Statale 51 di Alemagna-Variante dell'abitato di Cortina d'Ampezzo non è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, in attuazione della predetta legge n. 443 del 2001; viceversa il progetto è stato sottoposto a procedura di Valutazione di impatto ambientale dalla Regione Veneto e il 12 aprile 2006 la Commissione di Valutazione Impatto Ambientale della stessa regione ha espresso parere positivo sulla compatibilità ambientale del progetto presentato dal proponente Anas Spa nel luglio 2005 con il relativo Studio di Impatto Ambientale; la Giunta regionale del Veneto ha quindi recepito nel giudizio favorevole di compatibilità ambientale il parere della commissione regionale VIA, comunicando di voler procedere conseguentemente alla trasmissione del provvedimento al Comitato Interministeriale di Programmazione Economica (CIPE) per l'approvazione definitiva; peraltro in tali decisioni non si è tenuto conto del parere espresso dalla Provincia di Belluno che non ritenendo con ciò di essere pregiudizialmente contro la Circonvallazione di Cortina, esprime parere sfavorevole alla proposta progettuale in oggetto; tanto meno si è tenuto conto che il 23 agosto 2005, la Soprintendenza per i Beni architettonici e il paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha espresso, per quanto di propria competenza, parere contrario proprio in ragione dell'impatto paesaggistico della realizzazione delle bretelle, degli svincoli e dei raccordi previsti dal progetto preliminare alla luce degli impatti negativi dell'opera per la galleria Zuel (impatto su frane attive, falde e biotipi); impatti paesistici del viadotto di collegamento tra lo svincolo di Cortina Sud e l'Albergo Miramonti; l'alterazione di un'area naturale con lo svincolo di Cortina Sud; la compromissione della sinistra orografica e ripariale del fiume Boite con la bretella di collegamento tra Cortina Sud e la statale 48 per il passo Falzarego; la compromissione, infine, della frazione di Alverà; il progetto è stato approvato con prescrizioni da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali in data 17 gennaio 2006; secondo l'interrogante, nella suddetta procedura di VIA si riscontrano inesattezze e irregolarità perché mancano: adeguate alternative progettuali a partire dall'alternativa «zero» prevista; una valutazione ambientale strategica (VAS) che, vista la valenza territoriale d'area vasta dell'opera, oltre che per le sue ricadute paesaggistiche ed economiche appare di fondamentale importanza; adeguate valutazioni su tutti gli effetti relativi alla fase di esercizio e cantiere dell'opera; analisi specifiche. Infine risulta all'interrogante che è stato impedito, nonostante le rassicurazioni in fase di presentazione del progetto, l'accesso agli atti progettuali integrativi, e non sono stati tenuti in considerazione importanti documenti quali la Convenzione delle Alpi, legge n. 97 del 1994 sulla Montagna, direttiva 2004/42/CE sulla VAS e l'articolo 50 della legge regionale n. 11 del 2004 norme per il governo del territorio -: se non si ritenga illegittima la procedura avviata di Compatibilità ambientale per il progetto preliminare relativo alla «SS 51 di Alemagna-Variante dell'abitato di Cortina d'Ampezzo» non essendo stato sottoposto ai sensi della legislazione nazionale alla Speciale Commissione VIA, opportunamente integrata da un componente di nomina regionale, ai fini della Valutazione dell'Impatto Ambientale, trattandosi di un'opera inserita nel primo programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 e successive integrazioni; se non si ritiene pertanto di ritenere inefficace ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale la procedura ed il parere adottato dalla Regione Veneto e pertanto si debba provvedere ad una nuova procedura di valutazione di Impatto Ambientale nel rispetto della vigente normativa nazionale; se non si ritenga opportuno da parte dei Ministri competenti dare indicazione all'Anas perché ritiri il progetto presentato nel luglio 2005 e provveda alla predisposizione di un nuovo progetto che tenga maggiormente presente gli aspetti di tutela ambientale e le osservazioni indicate dalla Sovrintendenza, prevedendo la sistemazione e l'adeguamento della viabilità esistente.(4-00816)
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