INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00267 presentata da BRIGUGLIO CARMELO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 12/07/2001

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_00267_14 an entity of type: aic

Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00267 presentata da CARMELO BRIGUGLIO giovedì 12 luglio 2001 nella seduta n. 015 BRIGUGLIO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: con l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 marzo 2000 n. 146, recante «Adeguamento delle strutture dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia minorile nonché istituzione del ruolo direttivo ordinario e speciale del corpo di polizia penitenziaria a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266», il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sicilia orientale, con sede in Messina è stato soppresso e le relative attribuzioni assorbite dal provveditorato di Palermo, trasformato in provveditorato unico a competenza regionale; come evidenziato ripetutamente anche dal personale interessato e dalle organizzazioni sindacali del comparto, la norma che ha previsto la soppressione del provveditorato di Messina non ha tenuto nel debito conto l'estensione e la conformazione territoriale della Sicilia, il numero delle strutture periferiche esistenti, l'entità e la tipologia della popolazione detenuta, nonché la consistenza numerica e la professionalità del personale dipendente; l'accorpamento del provveditorato di Messina al provveditorato di Palermo, con conseguente accentramento delle funzioni in un unico provveditorato, comporta un incremento dei carichi di lavoro e ingenera forti perplessità sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di contenimento della spesa, posti a fondamento della riorganizzazione; le lacune della previsione legislativa di soppressione del provveditorato di Messina sono supportate da incontrovertibili elementi quali quello che, da quando esistono articolazioni periferiche intermedie dell'amministrazione penitenziaria, la sede di Messina è sempre stata individuata come suo indefettibile organo decentrato fin dal 1966, quale sede di uno dei soli nove ispettorati distrettuali allora esistenti sull'intero territorio nazionale (insieme a quelli di Milano, Torino, Padova, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari) e dal 1991, quale sede di uno dei 17 provveditorati regionali della riforma del 1990; la regione Sicilia, infatti, non ha mai dunque costituito, fino ad oggi, una circoscrizione territoriale unica e le competenze attribuite agli organi periferici dell'amministrazione penitenziaria, anche quando non esistevano ancora sedi come Bari, Bologna e Catanzaro, sono sempre state ripartite, nell'ambito della stessa regione, tra Palermo e Messina; inoltre, per estensione del territorio (oltre 10.000 i chilometri quadrati di superficie), per numero di abitanti (superiore ai 2.000.000), per numero di istituti e servizi (15 le strutture dipendenti), per numero di detenuti ed internati (circa 3.000 quelli attualmente presenti), per numero di circoscrizioni giudiziarie (2 i distretti di Corte d'appello), oltre che per l'entità complessiva delle risorse gestite, tra due provveditorati siciliani non esisteva, d'altra parte, alcuna apprezzabile differenza; non ci sono motivazioni plausibili perché il decreto legislativo n. 146 del 21 maggio 2000 abbia elevato il provveditorato di Palermo a sede di livello dirigenziale generale (articolo 1, comma 2), sopprimendo invece, senza darne spiegazione, quello di Messina (articolo 1, comma 4), è palese, fra l'altro, la contraddizione con i criteri d'individuazione degli uffici dirigenziali enunciati nello stesso secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo citato che fanno ancora una volta riferimento all'estensione del territorio, al numero delle presenze di detenuti e internati, nonché all'entità delle risorse gestite: parametri questi rispetto ai quali il provveditorato di Messina vanta senz'altro titoli maggiori (documentati attraverso i rilevamenti mensili effettuati dal Servizio per l'informatica e la statistica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) di quelli che possono essere attribuiti non solo a sedi individuate come di semplice livello dirigenziale (Ancona, Genova, Perugia e Potenza), ma anche ad altre, riconosciute addirittura come livello generale, e come tali inserite nella Tabella 2B allegata al decreto di riordino (quali ad esempio quelle di Cagliari, Catanzaro e Pescara); pertanto è fuori da ogni logica, che il provveditorato di Messina risulti l'unico, tra i 17 precedentemente funzionanti, ad essere stato soppresso; l'unificazione dei provveditorati di Messina e di Palermo finirà per produrre inevitabilmente, a causa delle pari dimensioni delle due strutture periferiche, degli effetti dirompenti, la cui incidenza negativa non è assolutamente paragonabile a quella che deriverebbe all'unificazione di altri; basti pensare che il numero dei detenuti ad elevato indice di sicurezza che verrebbero a concentrarsi nella regione Sicilia toccherebbe la soglia delle 1.398 unità e cioè 292 in più di quante ne sono oggi complessivamente ristrette (1.106) nell'intera Italia Settentrionale (regione Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto) e 89 in più di quante ve ne siano ristrette (1.309) nell'intera Italia centrale (regioni Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Lazio); in una tale prospettiva, voler mantenere ferma l'unificazione dei provveditorati di Messina e di Palermo, significherebbe far prevalere ad ogni costo, sulla concreta realtà operativa, un principio di carattere esclusivamente formale, certamente non imperativo (quello, cioè, della pretesa, corrispondenza tra territorio regionale e territorio provveditoriale), dimenticando che un tale principio non solo non è mai stato seguito in passato, e ben a ragione, dall'amministrazione penitenziaria, ma che una tale incongrua soluzione non è nemmeno imposta, e sembra anzi essere esclusa, dal dettato normativo dell'articolo 12 della legge n. 266/99; gli elementi sopra descritti dovrebbero portare nel prossimo futuro a un riesame della questione e a una possibile revisione del disposto legislativo che ha determinato la soppressione del provveditorato di Messina; in atto appare comunque opportuno e razionale almeno mantenere la struttura di Messina, sia pure in posizione di dipendenza funzionale dal provveditorato regionale di Palermo, al fine di garantire a quest'ultimo una preziosa attività di supporto tecnico ed operativo, tenuto conto della professionalità e dell'esperienza acquisita negli anni dagli uffici aventi sede in Messina e dal personale addetto ai medesimi; il mantenimento in posizione subordinata della struttura di Messina andrebbe incontro alle esigenze del personale che presta servizio presso detta struttura la cui professionalità specifica non deve andare perduta come accadrebbe inevitabilmente in caso di mobilità esterna verso altre amministrazioni, ferma restando la grave penalizzazione che detti lavoratori sarebbero costretti a subire in termini retributivi, sociali e familiari a causa del trasferimento della sede di servizio; peraltro, con decreto del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 23 novembre 2000 si è già provveduto a far continuare l'attività dell'area traduzioni e piantonamento della struttura di Messina, mantenendo competenze e personale in organico, quale sede staccata alle dipendenze del provveditorato regionale per la Sicilia orientale con sede in Messina «è struttura già collaudata e fornita, tra l'altro di centrale operativa regionale e che risulta la meno distante fisicamente rispetto alla sede palermitana»; tale ultimo provvedimento avvalora, sia pure per uno specifico servizio, la tesi che è oltremodo opportuno mantenere per intero la sede di Messina sia pure alle dipendenze del provveditorato regionale di Palermo; inopinatamente il provveditore regionale di Palermo, anticipando i tempi, ha fatto, invece, sapere a tutti gli istituti penitenziari della Sicilia orientale che a partire dall'11 giugno 2001 deve essere spedita al provveditorato di Palermo e che il provveditorato di Messina entro il 30 giugno 2001 deve considerarsi definitivamente chiuso; tale improvvisa accelerazione dei tempi in concomitanza con l'insediamento del nuovo Governo e di un nuovo titolare al dicastero della Giustizia, appare non giustificabile; appare opportuno sospendere tale provvedimento di chiusura definitiva della struttura coincidente al provveditorato di Messina -: se intenda assumere le iniziative necessarie perché sia rivisto il disposto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 marzo 2000 n. 146 che ha previsto la soppressione del provveditorato dell'amministrazione penitenziaria per la Sicilia orientale, con sede in Messina e il suo accorpamento al provveditorato di Palermo; se intenda altresì, per l'immediato, assumere i provvedimenti necessari perché la struttura dell'ex provveditorato di Messina sia mantenuta pienamente funzionante sia pure alle dipendenze e a supporto del nuovo provveditorato regionale unico di Palermo. (4-00267)
xsd:string INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00267 presentata da BRIGUGLIO CARMELO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 12/07/2001 
Camera dei Deputati 
xsd:integer
20020516 
20010712 
20010712-20020516 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00267 presentata da BRIGUGLIO CARMELO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 12/07/2001 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
xsd:dateTime 2015-04-28T22:43:57Z 
4/00267 
BRIGUGLIO CARMELO (ALLEANZA NAZIONALE) 

blank nodes

data from the linked data cloud