INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06279 presentata da DI BATTISTA ALESSANDRO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 05/08/2015
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Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-06279 presentato da DI BATTISTA Alessandro testo di Mercoledì 5 agosto 2015, seduta n. 476 DI BATTISTA , MANLIO DI STEFANO , SCAGLIUSI , GRANDE , SPADONI , DEL GROSSO e SIBILIA . — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che: l'interrogante ha ricevuto alcune segnalazioni da parte del signor S.L., cittadino italiano che ha contratto matrimonio in Italia con la signora G.L.L., di nazionalità rumena; dalla loro relazione è nato A.L., che oggi ha nove anni; la signora G., pochi mesi dopo la nascita del piccolo A., ha fatto ritorno in Romania con il bambino, che però, da quel momento, non è più rientrato in Italia; a ciò si aggiunga che la signora G. sembra abbia ostacolato e stia ostacolando il rapporto tra il signor L. con suo figlio, che, da molti anni ormai, non riesce più neppure a vedere; il signor L. ha adito l'Autorità giudiziaria italiana ottenendo, in primo grado, un provvedimento (sentenza del 28.06.2013), emesso dal tribunale di Teramo, con il quale è stato disposto l'affidamento del minore in via esclusiva al padre, con obbligo di immediato rientro in Italia del piccolo A.; la Corte d'appello di L'Aquila, a seguito del gravame proposto dalla signora G., è però giunta a ribaltare completamente l'esito del giudizio di prime cure pervenendo, per contro, al riconoscimento della sentenza n.7660/2010, emessa dal tribunale di primo grado del settore 3 di Bucarest, nel frattempo emessa dalle autorità giudiziarie rumene e passata in giudicato; a prescindere dagli aspetti giuridici della vicenda – e, più precisamente, processuali, relativi a questioni di litispendenza internazionale che, per quanto risulta all'interrogante, saranno oggetto di un giudizio innanzi alla Corte di cassazione – si evidenzia come sia in ogni caso necessario garantire i diritti del padre di vedere suo figlio; da un lato, il signor L. ha diritto di trascorrere del tempo con il figlio, di contribuire al suo mantenimento ed alla sua educazione, di sapere come sta e dove si trovi; ciò in applicazione dei molteplici trattati ed accordi internazionali in materia, posti a tutela del fanciullo, con i quali si garantisce il diritto dei minori ad intrattenere rapporti personali con entrambi i genitori; si tratta della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (ratificata dall'Italia con legge n.64 del 1994), del regolamento (CE) n.2201 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003 (cosiddetto regolamento di Bruxelles II bis) nonché della convenzione ONU di New York del 20 novembre 1989 sui diritti dell'infanzia (ratificata dall'Italia con legge n.176 del 1991); il diritto di vedere il piccolo A., dall'altro lato, discende direttamente dalla stessa sentenza rumena di cui in precedenza, riconosciuta dalla corte d'appello italiana, nella quale si garantisce il diritto del signor S.L. «di avere relazioni personali con il minorenne ossia potrà visitarlo all'alloggio dell'attrice due volte al mese, nel primo e nel terzo week-end , il sabato e la domenica, potrà trascorrere un mese, ossia il mese di agosto di ogni anno, al suo alloggio in Italia»; per quanto risulta all'interrogante, il signor L. si è rivolto all'ambasciata d'Italia a Bucarest al fine di comprendere dove si trovasse il piccolo A. ed al fine di ricevere la massima assistenza possibile; in effetti, dopo molti anni e nonostante innumerevoli contatti con l'ufficio diplomatico a Bucarest, il signor L. non è riuscito a rivedere suo figlio, né è stato per lui possibile capire dove abitasse e come fosse il suo stato di salute; l'interrogante si è allora deciso di scrivere una comunicazione all'ambasciata d'Italia a Bucarest, al fine di ricevere le informazioni circa l'attività svolta dall'ambasciata in merito alla vicenda de qua , ed anche per avere le rassicurazioni necessarie in ordine al fatto che verranno poste in essere tutte le azioni nonostante tutte le attività riportate nella risposta dell'ambasciata, e nella consapevolezza delle sempre minori risorse a disposizione, alcun risultato concreto è stato ottenuto; l'interrogante ritiene, difatti, che gli uffici diplomatici, in casi come questo, debbano attivarsi, nei confronti di tutte le autorità preposte, al fine di tutelare i diritti dei cittadini italiani S.L. ed A.L. anche ai sensi degli articoli 37 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967, i quali stabiliscono che tra le funzioni delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari è prevista quella di proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; in particolare si ritiene che sarebbe stato indispensabile richiedere ed ottenere, dalle autorità rumene competenti, notizie certe sul luogo di residenza del piccolo A. nonché sul suo stato di salute, informazioni che, per quanto, ci risulta, l'ambasciata d'Italia a Bucarest non è stata in grado di reperire in alcun modo; risulta agli interroganti inoltre che il signor S.L. abbia anche attivato la procedura di cui all'Autorità centrale presso il Ministero della giustizia, di cui agli articoli 3 e ss. della citata legge 15 gennaio 1994, n.64, volta a garantire quantomeno il diritto di visita del minore, ma – a prescindere da tale procedura ed in attesa di verificarne gli esiti – l'interrogante ritiene che, in ogni caso, sia dovuta la massima attenzione, da parte del Ministero e degli uffici diplomatici, alla vicenda oggetto di interrogazione, in relazione alla quale, l'interrogante intende comprendere se siano stata percorse tutte le strade possibili e quali ulteriori attività potranno essere poste in essere–: se sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa; se intenda verificare e chiarire se gli uffici diplomatici italiani in Romania abbiano prestato la miglior assistenza possibile al cittadino italiano S.L.; quali atti di propria competenza intenda adottare al fine di dare riscontro alle esigenze di tutela del diritto del signor L. di avere notizie e di vedere il proprio figlio A., nonché del diritto del minore ad intrattenere rapporti personali con entrambi i genitori come espressamente sancito e riconosciuto da più fonti di diritto internazionale; se intenda, eventualmente, chiedere informazioni e chiarimenti sulla vicenda de qua direttamente al Governo rumeno ed al Ministro degli affari esteri della Romania. (5-06279)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06279 presentata da DI BATTISTA ALESSANDRO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 05/08/2015
Camera dei Deputati
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06279 presentata da DI BATTISTA ALESSANDRO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 05/08/2015
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
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DEL GROSSO DANIELE (MOVIMENTO 5 STELLE)
DI STEFANO MANLIO (MOVIMENTO 5 STELLE)
GRANDE MARTA (MOVIMENTO 5 STELLE)
SCAGLIUSI EMANUELE (MOVIMENTO 5 STELLE)
SIBILIA CARLO (MOVIMENTO 5 STELLE)
SPADONI MARIA EDERA (MOVIMENTO 5 STELLE)
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DI BATTISTA ALESSANDRO (MOVIMENTO 5 STELLE)
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