INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/26153 presentata da BERGAMO ALESSANDRO (FORZA ITALIA) in data 19991014

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_26153_13 an entity of type: aic

Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: recentemente, le agevolazioni delle aree depresse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 488 del 1992, sono state estese alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero; le imprese richiedenti le agevolazioni possono quindi assumere le forme giuridiche previste: ditte individuali, snc, sas, srl, spa, eccetera; per le ditte individuali esistenti, che intendano diversificare la propria attivita' e per quelle di nuova costituzione che intendano inserirsi nel settore turistico, la nuova normativa prevista dalla legge n. 488 del 1992 (turismo), impone vincoli molto rigidi che, purtroppo, costituiscono elementi discriminanti e di disparita' di trattamento rispetto ad un impresa che avesse qualsiasi forma societaria; infatti la circolare del ministero dell'industria, del 19 marzo 1999, n. 1039080, tra l'altro prevede: "... lo svolgimento e la possibilita' di svolgere l'attivita' turistico-alberghiera deve risultare, fin dalla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sul certificato di iscrizione al registro delle imprese e, in particolare, dall'attivita' dichiarata, per quanto concerne le imprese individuali, o dall'oggetto sociale, per tutte le imprese..."; come accennato, tale vincolo normativo costituisce una palese disparita' di trattamento a seconda della forma giuridica assunta dall'impresa richiedente le agevolazioni o di una impresa sotto forma di ditta individuale rispetto ad un'altra sotto forma societaria. Per le ditte individuali l'ottenimento del certificato di iscrizione al registro delle imprese presuppone il rispetto dell'iscrizione al Rec - Sezione speciale imprese turistiche, e l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' turistica rilasciata dal sindaco, previa verifica dell'inizio dell'attivita' d'impresa; in tale situazione, la ditta individuale richiedente le agevolazioni non potra' iniziare l'attivita' di gestione sino a quando non verra' portato a termine il programma di investimenti a fronte del quale si richiedono le agevolazioni e, quindi, in base alla legge n. 488 del 1992, non potra' ottenere dalla banca concessionaria un giudizio finale positivo perche' alla data di sottoscrizione della domanda dell'attivita' dichiarata nel Cciaa non risulta lo svolgimento o la possibilita' di svolgere detta attivita'; al contrario, tutte le altre imprese che assumono forma societaria, devono semplicemente attestare la possibilita' di svolgere attivita' turistico-alberghiera dall'oggetto sociale; come gia' detto, tutto cio' costituisce una grave disparita' di trattamento a seconda la forma giuridica assunta dall'impresa richiedente le agevolazioni previste dalla legge n. 488 per "nuovo impianto", che penalizza in modo evidente le imprese sotto forma di ditta individuale -: se, per superare la problematica esposta, non sia il caso di emanare un provvedimento correttivo che elimini la disparita' esposta e che preveda, sostanzialmente, che la ditta, al momento della presentazione della domanda, oltre agli altri certificati, alleghi anche il certificato Cciaa d'iscrizione al Rec - sezione speciali imprese turistiche, il certificato di destinazione d'uso turistico-alberghiero del terreno fabbricato, concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato di natura turistica, dichiarazione d'impegno a produrre il certificato d'iscrizione al registro ditte della camera di commercio al momento della presentazione della documentazione finale di spesa. (4-26153)
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BERGAMO ALESSANDRO (FORZA ITALIA) 

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MINISTRO MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO E COMMERCIO CON L'ESTERO 
20000921 

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