"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/26153 presentata da BERGAMO ALESSANDRO (FORZA ITALIA) in data 19991014"^^ . . "1"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "19991014-20001009" . . . "2014-05-15T12:23:19Z"^^ . "4/26153" . . _:Bff9c158fa60b3c1cf0c1ca2353656e8c . "BERGAMO ALESSANDRO (FORZA ITALIA)" . "Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: recentemente, le agevolazioni delle aree depresse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 488 del 1992, sono state estese alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero; le imprese richiedenti le agevolazioni possono quindi assumere le forme giuridiche previste: ditte individuali, snc, sas, srl, spa, eccetera; per le ditte individuali esistenti, che intendano diversificare la propria attivita' e per quelle di nuova costituzione che intendano inserirsi nel settore turistico, la nuova normativa prevista dalla legge n. 488 del 1992 (turismo), impone vincoli molto rigidi che, purtroppo, costituiscono elementi discriminanti e di disparita' di trattamento rispetto ad un impresa che avesse qualsiasi forma societaria; infatti la circolare del ministero dell'industria, del 19 marzo 1999, n. 1039080, tra l'altro prevede: \"... lo svolgimento e la possibilita' di svolgere l'attivita' turistico-alberghiera deve risultare, fin dalla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sul certificato di iscrizione al registro delle imprese e, in particolare, dall'attivita' dichiarata, per quanto concerne le imprese individuali, o dall'oggetto sociale, per tutte le imprese...\"; come accennato, tale vincolo normativo costituisce una palese disparita' di trattamento a seconda della forma giuridica assunta dall'impresa richiedente le agevolazioni o di una impresa sotto forma di ditta individuale rispetto ad un'altra sotto forma societaria. Per le ditte individuali l'ottenimento del certificato di iscrizione al registro delle imprese presuppone il rispetto dell'iscrizione al Rec - Sezione speciale imprese turistiche, e l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' turistica rilasciata dal sindaco, previa verifica dell'inizio dell'attivita' d'impresa; in tale situazione, la ditta individuale richiedente le agevolazioni non potra' iniziare l'attivita' di gestione sino a quando non verra' portato a termine il programma di investimenti a fronte del quale si richiedono le agevolazioni e, quindi, in base alla legge n. 488 del 1992, non potra' ottenere dalla banca concessionaria un giudizio finale positivo perche' alla data di sottoscrizione della domanda dell'attivita' dichiarata nel Cciaa non risulta lo svolgimento o la possibilita' di svolgere detta attivita'; al contrario, tutte le altre imprese che assumono forma societaria, devono semplicemente attestare la possibilita' di svolgere attivita' turistico-alberghiera dall'oggetto sociale; come gia' detto, tutto cio' costituisce una grave disparita' di trattamento a seconda la forma giuridica assunta dall'impresa richiedente le agevolazioni previste dalla legge n. 488 per \"nuovo impianto\", che penalizza in modo evidente le imprese sotto forma di ditta individuale -: se, per superare la problematica esposta, non sia il caso di emanare un provvedimento correttivo che elimini la disparita' esposta e che preveda, sostanzialmente, che la ditta, al momento della presentazione della domanda, oltre agli altri certificati, alleghi anche il certificato Cciaa d'iscrizione al Rec - sezione speciali imprese turistiche, il certificato di destinazione d'uso turistico-alberghiero del terreno fabbricato, concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato di natura turistica, dichiarazione d'impegno a produrre il certificato d'iscrizione al registro ditte della camera di commercio al momento della presentazione della documentazione finale di spesa. (4-26153)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/26153 presentata da BERGAMO ALESSANDRO (FORZA ITALIA) in data 19991014" . _:Bff9c158fa60b3c1cf0c1ca2353656e8c "L'atto di sindacato ispettivo indicato riguarda l'estensione al settore turistico-alberghiero delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488 del 1992, inizialmente operanti per i settori estrattivo-manifatturiero e di servizi. Si rammenta che tale estensione ha avuto avvio con l'articolo 9, comma 1 della legge n. 449 del 1997, per cui hanno fatto seguito, dapprima, le direttive emanate con il proprio decreto del 20 luglio 1998, per le competenze ricevute con l'articolo 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 112 del 1998 e, poi, le disposizioni di natura attuativa, fissate con la circolare n. 1039080 del 19 marzo 1999. È stato cosi' messo a punto il vigente sistema che consente di incentivare, tramite le norme di attuazione della legge n. 488 del 1992, opportunamente adattate alle peculiarita' del settore, gli investimenti produttivi promossi dalle imprese turistiche, che sono state correttamente individuate con il richiamo alla legge quadro per il turismo e, precisamente, facendo riferimento all'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Pertanto, e' da considerare impresa turistica quella che svolge attivita' di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici, dovendo la stessa impresa, per tale attivita', essere iscritta all'Albo delle imprese turistiche previsto dalla detta legge n. 217 del 1983, fermo restando, in via piu' generale, il requisito dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi delle vigenti disposizioni di natura civilistica. In relazione a tali aspetti normativi ed in particolare alla certificazione richiesta per l'accesso alle agevolazioni, nell'interrogazione in argomento sono sollevate alcune problematiche per cui, di fatto, le imprese costituite in forma individuale che intendono realizzare una nuova struttura turistica risultano discriminate rispetto alle imprese che, invece, assumono altre forme giuridiche. In effetti il soggetto che intende costituirsi come impresa individuale, per ottenere l'iscrizione al Registro delle imprese deve dimostrare di avere gia' avviato l'attivita' di impresa mentre, nel caso di soggetto che intende operare in forma societaria, l'iscrizione al detto Registro consegue alla formulazione, nell'atto costitutivo, di un idoneo oggetto sociale. È indubbio, pertanto, il verificarsi di una posizione differenziata tra l'impresa individuale e quella societaria che, tuttavia, non discende direttamente dal complesso della legge n. 488 del 1992 ma dalla normativa di carattere generale che disciplina l'iscrizione al Registro delle imprese. Infatti, per quest'ultima normativa, il soggetto che intende proporsi in forma individuale e che e' interessato allo svolgimento di un'attivita' turistica, attraverso la realizzazione di una nuova struttura, perviene al riconoscimento, sotto il profilo giuridico, di impresa soltanto con l'iscrizione nel Registro delle imprese, subordinata peraltro all'autorizzazione di inizio attivita' rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente; in termini concreti, prima di tale iscrizione, non vengono a determinarsi elementi compiuti per poter considerare il soggetto individuale nei confronti dei terzi come impresa. Atteso che la normativa n. 488 del 1992 e' specificamente volta alle imprese, e' chiaro che le problematiche segnalate non sono di facile soluzione, anche perche' riguardanti norme di altre discipline. Del resto, le valutazioni espresse con la stessa interrogazione non sembrano contrastanti con quelle sopra esplicitate da parte di questo Ministero, tant'e' che non portano ad alcuna richiesta di ipotesi alternative alla detta iscrizione al Registro delle imprese, prospettando, invece, piu' correttamente l'introduzione di correttivi per differire il momento di presentazione del certificato comprovante la detta iscrizione al Registro delle imprese. In tale direzione, appunto, il Ministero dell'industria nell'ambito delle proprie competenze, e' da tempo impegnato nella ricerca di una soluzione idonea che possa consentire, per il futuro, il superamento delle problematiche segnalate, rispettando comunque i principi fissati da norme di fonte primaria. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta." . _:Bff9c158fa60b3c1cf0c1ca2353656e8c "20000921" . _:Bff9c158fa60b3c1cf0c1ca2353656e8c "MINISTRO MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO E COMMERCIO CON L'ESTERO" . _:Bff9c158fa60b3c1cf0c1ca2353656e8c .