INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/23648 presentata da FAGGIANO COSIMO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19990422
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_23648_13 an entity of type: aic
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 9 del decreto legislativo n. 504 del 1992 prevedeva la possibilita' di riduzione dell'imposta Ici per i terreni agricoli condotti in maniera diretta; l'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede che la riduzione dell'imposta per i terreni agricoli spetti unicamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli a titolo principale, se iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963 e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invalidita' di vecchiaia e malattia e pertanto non piu' per i semplici conduttori del terreno in maniera diretta; sulla base della nuova normativa interpretata in maniera retroattiva, ed a causa del mancato riconoscimento dell'Ente Locale delle riduzioni d'imposta per i terreni agricoli condotti direttamente ex decreto legislativo n. 504 del 1992, il comune di Cellino San Marco (Brindisi), ed altri numerosi comuni, con avviso di liquidazione, stanno chiedendo ai contribuenti, a titolo di imposta per i terreni agricoli, una somma di maggiore imposta oltre alle sanzioni ed agli interessi; il carattere interpretativo della norma causa un'applicazione retroattiva per il pagamento dei suddetti contributi a partire dall'anno 1993 determinando una maggiorazione dell'imposta, ma (cosa ancora piu' grave ed ingiustificata) l'applicazione delle sanzioni e degli interessi legali come se si fosse in presenza di fenomeni di evasione fiscale; la Corte costituzionale (sentenza n. 44 del 1966) aveva affermato (per altra fattispecie) che la retroattivita' in materia tributaria non e' in linea di principio esclusa, ma questa deve essere contenuta nei limiti della ragionevolezza e "deve essere verificato di volta in volta se abbia spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacita' contributiva"; in tale circostanza l'interpretazione della norma in materia retroattiva determina un forte aggravio di spesa per le migliaia di conduttori di terreni agricoli in forma diretta che sono oggi costretti a pagare maggiorazione d'imposta, interessi e sanzioni per il periodo di cinque anni intercorrente tra il 1993 ed il 1997; l'aggravio di spesa colpisce in maniera corposa una categoria di cittadini appartenenti a fasce sociali non ad alto reddito e gia' gravate dalla forte recessione che ha colpito l'economia agricola ed i suoi redditi negli ultimi anni; l'applicazione della norma in materia retroattiva espone i numerosi contribuenti ad un'azione coattiva di recupero di somme assolutamente non previste, paragonandoli di fatto agli evasori fiscali e disincentivando consequenzialmente un equo e giusto rapporto con il fisco, facendo apparire l'azione dei comuni vessatoria e ingiustificata -: se davvero ritenga che la disposizione contenuta nell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 possa avere valore "interpretativo" e pertanto se l'espressione della predetta disposizione - secondo cui "Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia" - non possa e non debba esplicare efficacia retroattiva a partire dall'anno 1993, in quanto tale volonta' non e' espressamente prevista dal legislatore; se non si ritenga lesivo del diritto di difesa sul piano costituzionale, modificare le regole del gioco mentre la partita e' in corso, o comunque dopo che il contribuente ha fatto le proprie scelte, in base alla legislazione all'epoca vigente dato che cio' significherebbe peggiorare retroattivamente, a danno dei contribuenti che essendosi avvalsi di una normativa vigente negli anni precedenti, vengono di fatto oggi considerati evasori; se intenda infine riconoscere la necessita' indifferibile di un intervento (normativo o esplicativo) al fine di evitare l'estendersi di infiniti contenziosi, peraltro gia' in atto, che oltre a determinare una situazione di grave conflitto tra cittadini contribuenti e comuni, non incentivano la convinzione di un corretto e giusto rapporto con il fisco. (4-23648)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/23648 presentata da FAGGIANO COSIMO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19990422
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19990422-20000124
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/23648 presentata da FAGGIANO COSIMO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19990422
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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2014-05-15T12:10:52Z
4/23648
FAGGIANO COSIMO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO)