_:B6abac57ecd178634cfd8c39d63e908e3 "Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante nel premettere che l'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ha stabilito che la riduzione dell'ICI applicabile ai terreni agricoli condotti in maniera diretta, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 504 del 1992, spetta unicamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli a titolo principale, se iscritti in appositi elenchi comunali e soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia, lamenta che numerosi comuni, sulla base della natura interpretativa della sopravvenuta disposizione normativa (articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997), non hanno riconosciuto, a decorrere dall'anno 1993, il predetto beneficio ai 'semplici conduttori del terreno in maniera diretta' e, pertanto, hanno richiesto, ai contribuenti interessati, una somma a titolo di maggiore imposta, oltre sanzioni ed interessi. Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente osservato che alla disposizione contenuta nell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (riguardante, tra l'altro, il riordino della disciplina dei tributi locali), non puo' non riconoscersi carattere interpretativo, come peraltro espressamente affermato nella relazione illustrativa del decreto stesso, con conseguente efficacia retroattiva. Istruzioni in tal senso sono state fornite dal predetto Dipartimento con circolare del 28 maggio 1998 (n. 136/E). Per quanto concerne, invece, l'aspetto sanzionatorio per le annualita' d'imposta antecedenti al 1998, il Dipartimento delle Entrate non ha rilevato la necessita' di uno specifico intervento in materia, atteso che la fattispecie in esame trova gia' una sua esplicita disciplina nella normativa vigente. Com'e' noto, infatti, con il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono state profondamente innovate le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. In particolare, la disposizione contenuta nell'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 472 del 1997, consente la non applicazione delle sanzioni qualora la violazione sia 'determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono'. Analogamente, le disposizioni sul processo tributario (articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) prevedono che 'la Commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce'. Infine, in merito al calcolo degli interessi, il predetto Dipartimento ha precisato che i comuni, nell'esercizio del proprio potere regolamentare, possono disporre, per gli anni pregressi, l'applicazione degli interessi per la riscossione dei tributi di loro spettanza (articolo 13, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133) in misura ridotta rispetto a quella del 7, per ogni semestre compiuto, originariamente prevista (articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1992). Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco." . _:B6abac57ecd178634cfd8c39d63e908e3 "19991221" . _:B6abac57ecd178634cfd8c39d63e908e3 . _:B6abac57ecd178634cfd8c39d63e908e3 . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/23648 presentata da FAGGIANO COSIMO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19990422" . _:B6abac57ecd178634cfd8c39d63e908e3 . "4/23648" . . "19990422-20000124" . . "Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 9 del decreto legislativo n. 504 del 1992 prevedeva la possibilita' di riduzione dell'imposta Ici per i terreni agricoli condotti in maniera diretta; l'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede che la riduzione dell'imposta per i terreni agricoli spetti unicamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli a titolo principale, se iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963 e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invalidita' di vecchiaia e malattia e pertanto non piu' per i semplici conduttori del terreno in maniera diretta; sulla base della nuova normativa interpretata in maniera retroattiva, ed a causa del mancato riconoscimento dell'Ente Locale delle riduzioni d'imposta per i terreni agricoli condotti direttamente ex decreto legislativo n. 504 del 1992, il comune di Cellino San Marco (Brindisi), ed altri numerosi comuni, con avviso di liquidazione, stanno chiedendo ai contribuenti, a titolo di imposta per i terreni agricoli, una somma di maggiore imposta oltre alle sanzioni ed agli interessi; il carattere interpretativo della norma causa un'applicazione retroattiva per il pagamento dei suddetti contributi a partire dall'anno 1993 determinando una maggiorazione dell'imposta, ma (cosa ancora piu' grave ed ingiustificata) l'applicazione delle sanzioni e degli interessi legali come se si fosse in presenza di fenomeni di evasione fiscale; la Corte costituzionale (sentenza n. 44 del 1966) aveva affermato (per altra fattispecie) che la retroattivita' in materia tributaria non e' in linea di principio esclusa, ma questa deve essere contenuta nei limiti della ragionevolezza e \"deve essere verificato di volta in volta se abbia spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacita' contributiva\"; in tale circostanza l'interpretazione della norma in materia retroattiva determina un forte aggravio di spesa per le migliaia di conduttori di terreni agricoli in forma diretta che sono oggi costretti a pagare maggiorazione d'imposta, interessi e sanzioni per il periodo di cinque anni intercorrente tra il 1993 ed il 1997; l'aggravio di spesa colpisce in maniera corposa una categoria di cittadini appartenenti a fasce sociali non ad alto reddito e gia' gravate dalla forte recessione che ha colpito l'economia agricola ed i suoi redditi negli ultimi anni; l'applicazione della norma in materia retroattiva espone i numerosi contribuenti ad un'azione coattiva di recupero di somme assolutamente non previste, paragonandoli di fatto agli evasori fiscali e disincentivando consequenzialmente un equo e giusto rapporto con il fisco, facendo apparire l'azione dei comuni vessatoria e ingiustificata -: se davvero ritenga che la disposizione contenuta nell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 possa avere valore \"interpretativo\" e pertanto se l'espressione della predetta disposizione - secondo cui \"Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia\" - non possa e non debba esplicare efficacia retroattiva a partire dall'anno 1993, in quanto tale volonta' non e' espressamente prevista dal legislatore; se non si ritenga lesivo del diritto di difesa sul piano costituzionale, modificare le regole del gioco mentre la partita e' in corso, o comunque dopo che il contribuente ha fatto le proprie scelte, in base alla legislazione all'epoca vigente dato che cio' significherebbe peggiorare retroattivamente, a danno dei contribuenti che essendosi avvalsi di una normativa vigente negli anni precedenti, vengono di fatto oggi considerati evasori; se intenda infine riconoscere la necessita' indifferibile di un intervento (normativo o esplicativo) al fine di evitare l'estendersi di infiniti contenziosi, peraltro gia' in atto, che oltre a determinare una situazione di grave conflitto tra cittadini contribuenti e comuni, non incentivano la convinzione di un corretto e giusto rapporto con il fisco. (4-23648)" . . "1"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/23648 presentata da FAGGIANO COSIMO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19990422"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "2014-05-15T12:10:52Z"^^ . "FAGGIANO COSIMO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO)" . . .