INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14441 presentata da PISCITELLO CALOGERO (MISTO) in data 19971212
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_14441_13 an entity of type: aic
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: anche se compete al consiglio di presidenza della giustizia tributaria deliberare sulla nomina e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie (articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545), spetta al Ministro delle finanze bandire i concorsi e stabilire "le modalita' per la formazione degli elenchi (degli aspiranti alla nomina)" (articolo 9, comma 6, decreto legislativo n. 545 del 1992); i componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze (articolo 9, comma 1, decreto legislativo n. 545 del 1992); tra coloro che possono essere nominati componenti di commissione tributaria provinciale e regionale, in base alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo, sono compresi anche i "magistrati ordinari"; con l'espressione "magistrati ordinari", senza ulteriori specificazioni, pero', non possono non intendersi tutti i magistrati dell'ordine giudiziario, sia i magistrati di carriera sia i magistrati onorari (vicepretori, giudici di pace, eccetera); questa interpretazione si fonda non solo su norme ordinarie (vedi articolo 1 del codice di procedura civile, in base al quale "la giurisdizione civile e' esercitata dai giudici ordinari", fra i quali lo stesso codice comprende il giudice di pace), ma anche su alcune norme costituzionali (articoli 102, 106 e 107 della Costituzione); il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, invece, "delegittimando" di fatto tutti i giudici delle commissioni tributarie provinciali e regionali che, prima del suo insediamento, sono stati nominati (e restano) componenti di commissione, per essere o per essere stati magistrati ordinari onorari, ritiene che con l'espressione "magistrati ordinari" debbano intendersi soltanto i magistrati di carriera e quindi non delibera la nomina a giudice tributario di magistrati o ex magistrati onorari; il servizio dei magistrati onorari viene visto "con sfavore" dall'attuale consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che lo considera del tutto irrilevante ai fini della nomina nelle commissioni tributarie, in contrasto con disposizioni di altre leggi per le quali invece e' titolo preferenziale (ad esempio per la nomina a giudice di pace o a giudice delle costituende sezione stralcio) -: se non ritenga di dover valutare l'opportunita' di adoperarsi presso il consiglio di presidenza della giustizia tributaria al fine di una piu' corretta interpretazione ed applicazione delle norme di cui agli articolo 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e, in subordine, se non ritenga di proporre una norma di interpretazione "autentica" delle citate disposizioni nella parte in cui le stesse si riferiscono ai "magistrati ordinari".
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14441 presentata da PISCITELLO CALOGERO (MISTO) in data 19971212
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19971212-19980403
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14441 presentata da PISCITELLO CALOGERO (MISTO) in data 19971212
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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2014-05-15T11:23:45Z
4/14441
PISCITELLO CALOGERO (MISTO)
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MINISTRO MINISTERO DELLE FINANZE
19980317