. _:B4e342d7606d09228a28dd94da476d799 . . "2014-05-15T11:23:45Z"^^ . . . "4/14441" . "PISCITELLO CALOGERO (MISTO)" . . "Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: anche se compete al consiglio di presidenza della giustizia tributaria deliberare sulla nomina e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie (articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545), spetta al Ministro delle finanze bandire i concorsi e stabilire \"le modalita' per la formazione degli elenchi (degli aspiranti alla nomina)\" (articolo 9, comma 6, decreto legislativo n. 545 del 1992); i componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze (articolo 9, comma 1, decreto legislativo n. 545 del 1992); tra coloro che possono essere nominati componenti di commissione tributaria provinciale e regionale, in base alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo, sono compresi anche i \"magistrati ordinari\"; con l'espressione \"magistrati ordinari\", senza ulteriori specificazioni, pero', non possono non intendersi tutti i magistrati dell'ordine giudiziario, sia i magistrati di carriera sia i magistrati onorari (vicepretori, giudici di pace, eccetera); questa interpretazione si fonda non solo su norme ordinarie (vedi articolo 1 del codice di procedura civile, in base al quale \"la giurisdizione civile e' esercitata dai giudici ordinari\", fra i quali lo stesso codice comprende il giudice di pace), ma anche su alcune norme costituzionali (articoli 102, 106 e 107 della Costituzione); il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, invece, \"delegittimando\" di fatto tutti i giudici delle commissioni tributarie provinciali e regionali che, prima del suo insediamento, sono stati nominati (e restano) componenti di commissione, per essere o per essere stati magistrati ordinari onorari, ritiene che con l'espressione \"magistrati ordinari\" debbano intendersi soltanto i magistrati di carriera e quindi non delibera la nomina a giudice tributario di magistrati o ex magistrati onorari; il servizio dei magistrati onorari viene visto \"con sfavore\" dall'attuale consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che lo considera del tutto irrilevante ai fini della nomina nelle commissioni tributarie, in contrasto con disposizioni di altre leggi per le quali invece e' titolo preferenziale (ad esempio per la nomina a giudice di pace o a giudice delle costituende sezione stralcio) -: se non ritenga di dover valutare l'opportunita' di adoperarsi presso il consiglio di presidenza della giustizia tributaria al fine di una piu' corretta interpretazione ed applicazione delle norme di cui agli articolo 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e, in subordine, se non ritenga di proporre una norma di interpretazione \"autentica\" delle citate disposizioni nella parte in cui le stesse si riferiscono ai \"magistrati ordinari\"." . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14441 presentata da PISCITELLO CALOGERO (MISTO) in data 19971212" . "19971212-19980403" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14441 presentata da PISCITELLO CALOGERO (MISTO) in data 19971212"^^ . . "1"^^ . _:B4e342d7606d09228a28dd94da476d799 "Con l'interrogazione al nostro esame la S.V. Onorevole, in merito alla nomina dei componenti delle Commissioni tributarie, ha chiesto chiarimenti circa la corretta interpretazione dell'espressione \"magistrati ordinari\" contenuta negli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs. 545 del 1992. In particolare ha chiesto di conoscere se debbano intendersi compresi in tale espressione solo i magistrati di carriera, come sembrerebbe d'altra parte dall'interpretazione fornita dal Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, ovvero anche i magistrati \"onorari\". Al riguardo, si osserva preliminarmente che il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e' l'organo deputato a risolvere tutte le problematiche, anche interpretative, inerenti alla composizione dei collegi giudicanti di giustizia tributaria. Infatti, l'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 545, attribuisce al Consiglio di Presidenza, tra l'altro, il potere di deliberare sulle nomine dei giudici tributari e \"su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie\". Cio' posto, si evidenzia che il Consiglio di Presidenza, quale organo di autogoverno dei giudici, sovraintende al funzionamento delle commissioni tributarie, e, in quanto tale, e' sottratto al potere d'intervento diretto da parte del Ministro delle Finanze. In merito alla questione sorta sul significato dell'espressione \"magistrati ordinari\" usata negli articoli 3, 4 e 5 del Decreto legislativo 545/92, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con apposita delibera, ha ritenuto non condivisibile che la locuzione possa riferirsi anche ai magistrati onorari, atteso che costoro possono essere annoverati fra i giudici ordinari solo nel senso che non fanno parte di una diversa giurisdizione, e non sono, quindi, giudici speciali. Secondo tale interpretazione il legislatore ha voluto riferirsi solo ai giudici di carriera, assunti cioe' a seguito di concorso, come risulta, da un lato, dal contestuale riferimento ai giudici amministrativi e militari (i cui ordinamenti ignorano la figura del giudice onorario) e, dall'altro, dalla dicitura \"in servizio o a riposo\", nella quale quest'ultimo termine si addice solo ed esclusivamente ai giudici professionali. Ad avviso del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria la conferma di tale interpretazione si trae dalla tabella E allegata al medesimo decreto legislativo n. 545, dalla quale si evince che, tra i \"titoli di servizio\", viene considerato solo quello di \"magistrato ordinario od equiparato\" ed il punteggio e' attribuito in relazione alle qualifiche funzionali proprie dei magistrati di carriera (uditore giudiziario, magistrato di tribunale, d'appello, di cassazione). Dette qualifiche trovano rispondenza negli ordinamenti dei giudici amministrativi e militari, mentre sono del tutto estranee ai giudici onorari, che, quindi, non essendo previsti nel predetto allegato sono sottratti alla valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio. Sulla base della interpretazione sistematica delle disposizioni di cui trattasi, il Consiglio di Presidenza ha precisato che anche la stessa Carta Costituzionale considera i \"magistrati onorari\" (articolo 106 Cost.) distintamente dai \"magistrati ordinari\" (articolo 102 Cost.), analoga distinzione e' riscontrabile nella disciplina dell'ordinamento giudiziario e nelle norme sul giudice di pace. Pertanto, agli effetti delle disposizioni del decreto legislativo n. 545/92, l'espressione \"giudici ordinari\" non comprende i giudici onorari. Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco." . _:B4e342d7606d09228a28dd94da476d799 "19980317" . _:B4e342d7606d09228a28dd94da476d799 "MINISTRO MINISTERO DELLE FINANZE" . _:B4e342d7606d09228a28dd94da476d799 . _:B4e342d7606d09228a28dd94da476d799 .