INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10576 presentata da BERTOLI DANILO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19930205
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Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: l'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992 intitolata "Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 92-93" dice al comma V dell'articolo 44 che "la nomina dei membri aggregati non puo' cadere sui professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, ad eccezione dei casi di assoluta necessita' (limitatamente, per altro, agli istituti di istruzione tecnica, professionale e artistica) e ad eccezione dei membri interni degli istituti statali". E per fugare ogni dubbio sulla discriminazione introdotta tra scuola "statale" e scuola "non statale" si precisa poi nello stesso comma V che "i membri interni delle classi degli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati non possono essere nominati membri aggregati"; la Costituzione all'articolo 3 comma I assicura che "tutti i cittadini ... sono uguali davanti alla legge ...". Cio' vale in questo caso concreto con riferimento alla condizione di docente di istituti scolastici statali e non statali, parificati a tutti gli effetti di legge; la Costituzione al comma IV dell'articolo 33 dice che "la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali". Risulta chiaramente che non puo' essere introdotto un diverso criterio di costituzione delle Commissioni di esame senza provocare un diverso trattamento degli alunni della scuola non statale rispetto a quella statale -: 1) se non ritenga che la citata disposizione del comma V dell'articolo 44 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992 sia in palese contrasto con la lettera e lo spirito della Costituzione introducendo in pratica da un lato un diverso trattamento, proprio sul piano scolastico, per gli alunni delle scuole non statali rispetto a quelle statali, poiche' la composizione della Commissione d'esame attiene alla valutazione degli esiti del percorso scolastico di ciascun allievo e dall'altro un diverso rilievo alla qualificazione di docente per essere membro, sia pure aggregato, della Commissione d'esame, discriminando i docenti della scuola non statale rispetto a quelli degli istituti statali; 2) se conseguentemente non intenda disporre la soppressione della citata disposizione discriminatrice che e' fra l'altro in contrasto con l'annuncio recentemente dato dallo stesso Ministro Rosa Russo Jervolino di voler quanto prima ripristinare, certo assicurando il controllo dello Stato, le Commissioni interne a ciascun istituto, sia pubblico che privato parificato, per gli esami conclusivi dei vari ordini e gradi di scuole. (4-10576)
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MINISTRO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
19930730