INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10489 presentata da ORLANDO ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110120
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_10489_16 an entity of type: aic
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-10489 presentata da ANDREA ORLANDO giovedi' 20 gennaio 2011, seduta n.421 ANDREA ORLANDO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che: l'articolo 15 - comma 3 - della legge n. 724 del 1994 ha previsto, per gli iscritti alle forme esclusive dell'AGO (es: Stato, Inpdap, Ipost) che la pensione spettante deve essere determinata sulla base di tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa la IIS. (Indennita' integrativa speciale); con il comma 5 si e' pero' stabilito che la predetta indennita' potesse essere corrisposta come assegno accessorio solo sui trattamenti di pensione diretta liquidati fino al 31 dicembre 1994 e sulle pensioni di reversibilita' ad essere riferite; con la legge n. 335 del 1995, articolo 1, comma 41, viene estesa la disciplina vigente in materia di reversibilita' per i lavoratori privati anche ai lavoratori pubblici; per la Ragioneria generale dello Stato e per l'INPDAP, per i decessi intervenuti dopo il 17 agosto 1995, l'importo della pensione di reversibilita' e' costituito dall'ammontare complessivo della pensione diretta (comprensiva dell'I.I.S.) e attribuita dalle Corte dei conti regionali e centrali; con sentenza favorevole n. 8/2002/QM delle sezioni riunite, la Corte dei conti ha stabilito che il trattamento di reversibilita' deve continuare ad essere liquidato secondo le norme dettate dall'articolo 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994; cio' significa che si doveva fare riferimento, per determinare la misura della pensione non alla data di decorrenza della pensione di reversibilita' ma alla data originaria della pensione diretta; ovviamente tale modalita' di calcolo, nella maggioranza dei casi, era favorevole per il pensionato; a distanza di 11 anni dall'emanazione della norma, e nonostante i pronunciamenti della Corte, la legge n. 296 del 2006, commi 774, 775 e 776 (legge finanziaria per il 2007) ha fornito, invece, l'interpretazione autentica e come tale retroattiva dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 ed ha abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge 724 del 1994; pertanto le pensioni di reversibilita' devono essere calcolate con l'indennita' integrativa speciale conglobata nella retribuzione pensionabile gia' attribuita al coniuge deceduto e ridotta in base alla percentuale spettante; la nuova interpretazione autentica, l'abrogazione dell'articolo 15 della legge n. 724 del 1994, stravolgono la giurisprudenza che era consolidata della Corte dei conti e, pertanto; tutti i ricorsi pendenti presso le sezioni regionali e gli appelli pendenti presso le sezioni centrali alla data del 1 o gennaio 2007 sono respinti; tutte le sentenze di 1 o grado emesse dalle sezioni regionali della Corte dei conti in favore del pensionato e non andate in giudicato sono appellate, e vinte, dall'INPDAP; infatti la norma di legge - comma 775 - fa «salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici». Con cio' lasciando pero' esposto al recupero quanto non passato in giudicato (2006); a seguito di tali sentenze d'appello l'INPDAP ha rideterminato i trattamenti pensionistici, l'importo delle pensioni subisce un abbattimento notevole per effetto dell'adeguamento al minor calcolo e della ritenuta mensile che l'INPDAP opera per recuperare quanto corrisposto negli anni; le cifre richieste in restituzione possono arrivare anche ad alcune decine di migliaia di euro; la situazione diviene insostenibile quando l'INPDAP pretende il versamento di somme consistenti per far si' che l'intero debito sia estinto nei termini quinquennali; tutto cio' acquista carattere di drammaticita' se analizzato nel relativo contesto sociale: vedove, eta' avanzata, spesso associata a problemi di salute, esiguita' dei trattamenti pensionistici, elevato importo del debito -: se, pur consentendo all'INPDAP il nuovo calcolo con riduzione della pensione, non si ritenga di assumere le necessarie iniziative di competenza per annullare il debito maturato con restituzione di quanto trattenuto, o quanto meno abbattere significativamente il debito e consentire la dilazione nella restituzione anche oltre i cinque anni ora imposti come gia' avvenuto per situazioni simili (INPS, INPDAP). (4-10489)
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20110120-20111117
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10489 presentata da ORLANDO ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110120
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4/10489
ORLANDO ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO)