_:B32db8702084ac4a8059e2a13aa0a0153 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata giovedi' 17 novembre 2011 nell'allegato B della seduta n. 550 All'Interrogazione 4-10489\n presentata da ANDREA ORLANDO Risposta. - L'interrogazione in esame concerne il recupero da parte dell'Inpdap delle somme indebitamente corrisposte ad alcuni titolari di pensione di reversibilita' con riferimento all'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge n. 324 del 1959. Tale indennita' e' stata inizialmente configurata dalla norma istitutiva quale emolumento autonomo da corrispondersi ai titolari di pensioni o assegni vitalizi, di cui all'articolo 2 della legge n. 324 del 1959, separatamente dalla pensione base. Successivamente, la legge n. 724 del 1994, all'articolo 15, comma 3, ne ha disposto il conglobamento nella base pensionabile a partire dal 1 o gennaio 1995. Di conseguenza, il comma 5 del medesimo articolo 15, nel disciplinare il regime transitorio, ha limitato l'applicabilita' del metodo di calcolo di cui all'articolo 2 della legge n. 324 del 1959 alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilita' ad esse riferite. In seguito, la legge n. 335 del 1995 di riforma del sistema pensionistico, all'articolo 1 comma 41, ha uniformato la disciplina del trattamento pensionistico, estendendo i requisiti e i criteri di calcolo delle pensioni di reversibilita' vigenti nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime, con la conseguenza di rendere la base pensionabile gia' comprensiva dell'indennita' speciale in questione. A fronte dei dubbi interpretativi sorti circa l'implicita abrogazione o meno della disciplina transitoria di cui all'articolo 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, il legislatore e' nuovamente intervenuto, fornendo, con l'articolo 1, comma 774, della legge n. 296 del 2006, l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995. Tale ultima disposizione deve essere interpretata nel senso che, per le pensioni di reversibilita' sorte a decorrere dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, l'indennita' integrativa speciale, gia' in godimento da parte del dante causa, e' attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilita'. La medesima legge n. 296 del 2006 ha disposto, ai commi 775 e 776 dell'articolo 1, rispettivamente, la salvezza dei trattamenti pensionistici piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge gia' definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti e l'abrogazione dell'articolo 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994. Cio' premesso, l'Inpdap ha fatto sapere di aver proceduto al recupero degli indebiti di cui si tratta in esecuzione di sentenze di secondo grado della Corte dei conti, che, in applicazione del vigente quadro normativo, hanno disposto il divieto di cumulo di plurime indennita' integrative speciali o l'indebita percezione dell'indennita' su pensioni di reversibilita'. Tali somme, ora oggetto di restituzione, erano state in un primo momento percepite dagli interessati in seguito a sentenze di primo grado, che, come noto, sono immediatamente anche se provvisoriamente esecutive. L'Istituto ha, poi, osservato che nel caso di specie non e' applicabile il comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in quanto tale disposizione e' riferibile solo alle fattispecie gia' definite in sede di contenzioso, ossia con sentenza passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore della norma. L'Inpdap ha, altresi', chiarito di non disporre di alcuna discrezionalita' al riguardo e di essere tenuto ad agire per il recupero delle somme indebitamente corrisposte ai pensionati, anche per evitare azioni di responsabilita' amministrativo-contabile per danno erariale. Per quanto riguarda, infine, le modalita' di recupero degli indebiti, le sedi provinciali dell'Istituto si sono attenute alle vigenti norme in materia. In particolare, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1544 del 1955 stabilisce che il recupero dei crediti erariali derivanti da indebite riscossioni effettuate da dipendenti dello Stato in attivita' di servizio o da pensionati deve essere effettuato osservando le disposizioni di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge n. 295 del 1939 ovvero mediante trattenuta sulle rate anche oltre i limiti del quinto e fino ad un massimo di un terzo, con una rateizzazione entro un periodo massimo di cinque anni. Conclusivamente, si osserva che seppur consapevole dei disagi che le procedure di recupero possono arrecare ad alcune categorie di pensionati, l'Inpdap ha dovuto avviare le relative procedure, con le modalita' sopra indicate, atteso che le vigenti disposizioni normative non consentono margini diversi di intervento. Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Luca Bellotti." . _:B32db8702084ac4a8059e2a13aa0a0153 "20111117" . _:B32db8702084ac4a8059e2a13aa0a0153 . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-10489 presentata da ANDREA ORLANDO giovedi' 20 gennaio 2011, seduta n.421 ANDREA ORLANDO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che: l'articolo 15 - comma 3 - della legge n. 724 del 1994 ha previsto, per gli iscritti alle forme esclusive dell'AGO (es: Stato, Inpdap, Ipost) che la pensione spettante deve essere determinata sulla base di tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa la IIS. (Indennita' integrativa speciale); con il comma 5 si e' pero' stabilito che la predetta indennita' potesse essere corrisposta come assegno accessorio solo sui trattamenti di pensione diretta liquidati fino al 31 dicembre 1994 e sulle pensioni di reversibilita' ad essere riferite; con la legge n. 335 del 1995, articolo 1, comma 41, viene estesa la disciplina vigente in materia di reversibilita' per i lavoratori privati anche ai lavoratori pubblici; per la Ragioneria generale dello Stato e per l'INPDAP, per i decessi intervenuti dopo il 17 agosto 1995, l'importo della pensione di reversibilita' e' costituito dall'ammontare complessivo della pensione diretta (comprensiva dell'I.I.S.) e attribuita dalle Corte dei conti regionali e centrali; con sentenza favorevole n. 8/2002/QM delle sezioni riunite, la Corte dei conti ha stabilito che il trattamento di reversibilita' deve continuare ad essere liquidato secondo le norme dettate dall'articolo 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994; cio' significa che si doveva fare riferimento, per determinare la misura della pensione non alla data di decorrenza della pensione di reversibilita' ma alla data originaria della pensione diretta; ovviamente tale modalita' di calcolo, nella maggioranza dei casi, era favorevole per il pensionato; a distanza di 11 anni dall'emanazione della norma, e nonostante i pronunciamenti della Corte, la legge n. 296 del 2006, commi 774, 775 e 776 (legge finanziaria per il 2007) ha fornito, invece, l'interpretazione autentica e come tale retroattiva dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 ed ha abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge 724 del 1994; pertanto le pensioni di reversibilita' devono essere calcolate con l'indennita' integrativa speciale conglobata nella retribuzione pensionabile gia' attribuita al coniuge deceduto e ridotta in base alla percentuale spettante; la nuova interpretazione autentica, l'abrogazione dell'articolo 15 della legge n. 724 del 1994, stravolgono la giurisprudenza che era consolidata della Corte dei conti e, pertanto; tutti i ricorsi pendenti presso le sezioni regionali e gli appelli pendenti presso le sezioni centrali alla data del 1 o gennaio 2007 sono respinti; tutte le sentenze di 1 o grado emesse dalle sezioni regionali della Corte dei conti in favore del pensionato e non andate in giudicato sono appellate, e vinte, dall'INPDAP; infatti la norma di legge - comma 775 - fa «salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici». Con cio' lasciando pero' esposto al recupero quanto non passato in giudicato (2006); a seguito di tali sentenze d'appello l'INPDAP ha rideterminato i trattamenti pensionistici, l'importo delle pensioni subisce un abbattimento notevole per effetto dell'adeguamento al minor calcolo e della ritenuta mensile che l'INPDAP opera per recuperare quanto corrisposto negli anni; le cifre richieste in restituzione possono arrivare anche ad alcune decine di migliaia di euro; la situazione diviene insostenibile quando l'INPDAP pretende il versamento di somme consistenti per far si' che l'intero debito sia estinto nei termini quinquennali; tutto cio' acquista carattere di drammaticita' se analizzato nel relativo contesto sociale: vedove, eta' avanzata, spesso associata a problemi di salute, esiguita' dei trattamenti pensionistici, elevato importo del debito -: se, pur consentendo all'INPDAP il nuovo calcolo con riduzione della pensione, non si ritenga di assumere le necessarie iniziative di competenza per annullare il debito maturato con restituzione di quanto trattenuto, o quanto meno abbattere significativamente il debito e consentire la dilazione nella restituzione anche oltre i cinque anni ora imposti come gia' avvenuto per situazioni simili (INPS, INPDAP). (4-10489)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "ORLANDO ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO)" . _:B32db8702084ac4a8059e2a13aa0a0153 . . "20110120-20111117" . "1"^^ . . . . "2014-05-15T00:56:26Z"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10489 presentata da ORLANDO ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110120" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10489 presentata da ORLANDO ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110120"^^ . "4/10489" .