INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09957 presentata da BALLAMAN EDOUARD (LEGA NORD FEDERAZIONE PADANA) in data 06/05/2004

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Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-09957 presentata da EDOUARD BALLAMAN giovedì 6 maggio 2004 nella seduta n. 463 BALLAMAN. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la provincia regionale di Palermo deliberò, in data 30 dicembre 1992 n. 191/14/C, l'acquisto di un immobile per uso scuola di 2 o grado, per il prezzo di lire 18.300.000.000, con perizia di stima eseguita dall'Ufficio tecnico provinciale; detta delibera poneva due condizioni per la stipula notarile: 1) il Nulla Osta Prefettizio legge 218/1896; 2)il parere di congruità dell'U.T.E.; dal dicembre 1992 al marzo 1996 vi è stata una irremovibile stasi con alterna trasmissione di lettere e di mancati pareri tra l'U.T.E., la prefettura e la provincia; la provincia non volle stipulare l'atto senza il Nulla Osta prefettizio, attuando una disparità di trattamento perché nei precedenti rogiti non solo stipulava senza Nulla Osta, ma lo richiedeva in fase postuma; la prefettura non dava il Nulla Osta perché, a suo dire, l'U.T.E. non le rilasciava parere di congruità, non tenendo conto che la legge 241/1990 (articolo 17) le permetteva di chiedere parere ad altro organo equipollente; la prefettura ignorava che il tempo massimo di permanenza nella stessa dei procedimenti amministrativi, relativi all'autorizzazione per gli acquisti di comuni, province e persone giuridiche relative alla legge 218/1896 è pari a 120 giorni; l'U.T.E., in tempi successivi, comunicava alla provincia ed al prefetto di non poter più effettuare consulenze; questa conflittualità durò tre anni e sei mesi senza alcuna volontà dei tre enti di chiudere il procedimento con la stipula dell'atto o con la revoca della delibera; la Portofino Costruzioni con esposto del 6 novembre 1995, al presidente della regione Sicilia ed a altri indirizzi, chiese: 1)alla Provincia il perché della disparità di trattamento, considerato che in precedenza erano stati stipulati tutti gli acquisti senza Nulla Osta prefettizio; 2)alla Prefettura, notizie sulla legge 218/1896 (valenza patrimoniale e non di visto sui contratti e validità della legge in Sicilia); 3)all'Assessorato EE.LL., l'ispezione affinché il procedimento fosse chiuso al più presto; 4)alla Corte dei conti, in relazione ai danni creati all'Erario; il servizio ispettivo dell'Assessorato EE.LL. si attivò immediatamente chiedendo: a) alla provincia un rapporto esauriente sull'accaduto; b) al ministero dell'interno la valenza del Nulla Osta; c) al ministero delle finanze di impartire disposizioni all'U.T.E. che non voleva eseguire la congruità per conto del prefetto sul tipo di perizia da eseguire; il Ministro dell'interno, in data 6 marzo 1996 comunicava al prefetto ed all'assessorato che detto Nulla Osta ha valenza patrimoniale e non di visto sui contratti; il prefetto di Palermo, acquisito il parere del ministero, ne estese la conoscenza al presidente della provincia, ai sindaci ed alla CO.RE.CO.; lo stesso prefetto, contrariamente a quanto comunicatogli dal ministero dell'interno, nel Nulla Osta rilasciato alla provincia, impose il prezzo di lire 11.800.000.000 stabilito dall'U.T.E., contro il prezzo della delibera di acquisto. Ha quindi imposto il prezzo violando le disposizioni impartite dal ministero dell'interno relative alla valenza patrimoniale del Nulla Osta. Ha aggiunto ben otto clausole non di pertinenza prefettizia. Ha imposto la pubblicazione di detto decreto sulla gazzetta regionale Siciliana. Tale Nulla Osta è palesemente illegittimo; il ministero delle finanze, con lettera del 6 marzo 1996 comunicò all'U.T.E. di rilasciare un parere di congruità sull'immobile, specificando che trattavasi di immobile di civile abitazione, dove non era applicata la legge 626/1994; il suddetto ministero precisava all'U.T.E. di non doversi interessare dei riferimenti sopraccennati, ma doveva solo limitarsi all'esame dell'immobile nello stato di fatto in cui si trovava ed accertare quali opere andavano fatte per la trasformazione a scuola; la provincia di Palermo rispose che alla data di perizia dell'immobile, lo stesso era pronto all'uso senza bisogno di adeguamenti o di trasformazioni; il progettista e direttore dei lavori, ingegner Angelo Troja, realizzò quell'opera all'inizio degli anni '90 applicando la legge 46/1990 sugli impianti elettrici, la legge 626/1994 sulla sicurezza dei lavoratori, la legge 242/1996 sulla presenza di determinate strutture (cineforum, sala medica, infermeria, ...), le ultime disposizioni in materia di asili nido e la legge Falcucci per l'utilizzo della palestra da parte dei giovani del quartiere, realizzando una struttura all'avanguardia per tecnologie e vivibilità degli spazi; l'U.T.E. non tenne conto della lettera del ministero delle finanze e decise di valutare l'immobile in maniera difforme da tutte le perizie di congruità eseguite fino a quel momento, classificandolo come una semplice aggregazione di uffici e locali di svago e non come scuola non tenendo conto delle relative opere elencate in tutte le altre stime redatte; così facendo, l'U.T.E., attuò una disparità di trattamento tra la congruità eseguita sull'immobile di civile abitazione della Portofino Costruzioni e su tutte le congruità degli immobili di civile abitazione degli altri edifici di Palermo utilizzati per scuola; la congruità del tecnici dell'U.T.E. è stata successivamente smentita dalla perizia del C.T.U. del tribunale civile di Palermo, dal servizio ispettivo EE.LL. della regione Sicilia e da innumerevoli testimonianze di giornalisti, autorità e presidi -: se sia legittimo il decreto del prefetto pro tempore di Palermo che ha rilasciato un nulla osta, secondo l'interrogante, difforme dalle disposizioni comunicategli per tempo dal ministero stesso su sollecitazione dell'assessorato enti locali; nel caso in cui lo reputi illegittimo, se non intenda procedere alla revoca del Nulla Osta rilasciato attivandosi per l'emanazione di un parere legittimo e conforme alle disposizioni del ministero, al fine di permettere alla società Portofino Costruzioni di tutelare la propria immagine, i propri interessi o se non intenda avviare la procedura per l'annullamento straordinario della delibera viziata da illegittimità ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; quali siano le ragioni per cui l'ufficio tecnico erariale abbia negato - procedendo secondo l'interrogante ad una disparità di trattamento nei confronti della società Portofino, rispetto alle altre società - i costi di trasformazione a scuola considerandola come aggregazione di uffici e locali di svago e non considerando un certificato della USL, presente negli atti dell'U.T.E., che la legittimava all'utilizzo di scuola media superiore ed inferiore; se intenda attivarsi, quindi, perché sia revocata la perizia dell'U.T.E., già smentita dalla perizia del C.T.U. del tribunale di Palermo ormai diventata esecutiva in quanto non impugnava né dall'U.T.E., né dalla provincia, né dal prefetto. (4-09957)
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