_:B7e54d6d6eca0830d3a1145cf68f42309 "Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2005 nell'allegato B della seduta n. 577 all'Interrogazione 4-09957 presentata da BALLAMAN Risposta. - La vicenda segnalata dall'interrogante trae origine dalla decisione espressa dalla Provincia regionale di Palermo, con delibera del 30 dicembre 1992, di acquistare un immobile di proprietà della Portofino Costruzioni S.r.l, da adibire a scuola di 2 o grado, per un importo di Lire 18.300.000.000, a seguito di perizia di stima eseguita dall'Ufficio tecnico della Provincia stessa. Al riguardo, l'Agenzia del territorio ha rappresentato che in detta vicenda è interessato l'Ufficio provinciale del territorio di Palermo, il quale ha espresso il proprio parere di congruità sul predetto prezzo di acquisto - determinato in Lire 11.800.000.000 - in data 12 giugno 1996, a seguito di richiesta avanzata dalla locale Prefettura, in quanto Amministrazione competente per il rilascio del nulla-osta, ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218. A tal proposito, la predetta Agenzia ha precisato che, in riscontro a detta richiesta prefettizia, l'Ufficio provinciale eccepì la propria «incompetenza istituzionale» alla formulazione del parere de quo , fornendo esaurienti motivazioni al riguardo. Della questione sono stati interessati gli organi centrali del ministero dell'economia e delle finanze e del ministero dell'interno. A seguito di una copiosa corrispondenza, protrattasi per lungo tempo, ma necessaria per la specificità del caso in esame (presenza di una delibera d'acquisto, stima già eseguita dall'organo tecnico dell'ente acquirente, considerazioni circa l'applicabilità delle norme di cui alla circolare n. 450 del 1993 del ministero delle finanze-Direzione centrale del demanio, eventuale obbligo di verifica, da parte dell'U.T.E., del rispetto dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994), la Direzione centrale dei servizi tecnici erariali dell'ex Dipartimento del Territorio ha disposto che il competente U.T.E. formulasse il parere consultivo richiesto, a condizione che gli venisse chiarito, da parte della Provincia, in via preventiva, se la congruità del prezzo dovesse essere espressa sull'edificio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava ovvero tenendo conto di eventuali lavori ed opere necessarie per adeguarlo all'uso cui doveva essere destinato. A seguito delle direttive impartite dalla suddetta Direzione centrale, l'U.T.E. di Palermo, con nota del 1 o aprile 1996, ha richiesto detti chiarimenti alla Provincia regionale di Palermo e successivamente, in data 13 maggio 1996, ha inviato - ai sensi della circolare n. 67 del 1994 dell'ex Dipartimento del territorio - l'elaborato estimale all'ex Direzione compartimentale per la Regione Sicilia per sottoporlo a verifica sia sotto il profilo formale che sostanziale. In detto elaborato è stato riportato, alla pagina 3: «...con propria nota n. 7104/96-1 a A del 1 o aprile 1996 ha interessato i competenti settori della Provincia regionale di Palermo a fornire i suddetti chiarimenti, richiesta rimasta inevasa» ed il parere di congruità è stato espresso nel presupposto di immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava. L'ex direzione compartimentale per la regione Sicilia ha restituito, in data 1 o giugno 1996, l'intero carteggio al competente Ufficio periferico di Palermo affinché fosse inoltrato direttamente alla prefettura in sede. A tal proposito, l'Agenzia del territorio ha fatto presente che la Provincia regionale di Palermo-Settore demanio e patrimonio, con nota del 16 maggio 1996, ha trasmesso all'U.T.E. di Palermo la nota del 14 maggio 1996 del Settore edilizia della stessa Amministrazione, con la quale, in risposta ai quesiti richiesti dal predetto U.T.E., è stato comunicato che «La stima relativa all'immobile di che trattasi redatta da quest'Ufficio, è stata riferita all'immobile nello stato di fatto e diritto in cui si trovava al momento del sopralluogo, non prevedendo ulteriori opere di adeguamento e trasformazione». La predetta Agenzia ha, quindi, precisato che, esaminando la sequenza, cronologica degli atti, si ha motivo di ritenere che l'Ufficio provinciale ha proceduto comunque ad inoltrare la stima alla Prefettura, come indicato dall'ex Direzione compartimentale, senza modificare la dizione «richiesta rimasta inevasa», giacché la nota della Provincia, nel frattempo ricevuta, è stata interpretata come confermativa della validità dei presupposti assunti (immobile nello stato di fatto e diritto in cui si trovava). Pertanto, è per tale motivo, secondo l'Agenzia del territorio, che l'Ufficio provinciale, nel redigere la perizia di stima, ha ritenuto di agire sulla base delle richieste formulate dalla provincia e, quindi, «ha considerato l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava con specifico riferimento alla destinazione d'uso di uffici commerciali con annessi locali di svago e di divertimento legalmente posseduta dallo stesso in virtù della concessione edilizia in variante n. 289 del 31 luglio 1991... e della relativa dichiarazione di agibilità n. 2147 del 5 maggio 1994... e tenuto, inoltre, conto delle caratteristiche edilizie, rifiniture e dotazione di impianti esistenti dell'immobile stesso». In ordine alla circostanza che l'Ufficio provinciale non avrebbe considerato il parere igienico-sanitario della U.S.L., datato 1 o dicembre 1994, e, quindi, posteriore di circa due anni rispetto alla delibera della Provincia, l'Agenzia del territorio ha rappresentato che tale parere appare di scarso rilievo atteso che il presupposto determinante assunto dall'Ufficio è, come sopra detto, la destinazione d'uso legalmente posseduta dall'immobile in virtù della concessione edilizia in variante datata 31 luglio 1991 e della relativa dichiarazione di agibilità del 5 maggio 1994. La predetta Agenzia ha, inoltre, fatto presente che, per quanto segnalato dall'Ufficio provinciale di Palermo, sulla vicenda, oggetto dell'interrogazione, sono pendenti, presso il tribunale di Palermo, i seguenti procedimenti: a) procedimento n. 1982/01 R.G.T., presso la Sezione III penale, nei confronti dei funzionari estensori del parere di congruità imputati del reato di cui agli articoli 110, 479, in relazione all'articolo 476 codice penale, a seguito del decreto della Corte di Appello di Palermo del 19 novembre 2001 di riforma della sentenza di assoluzione del G.U.P. di Palermo dell'8 marzo 2001, limitatamente ai sottoindicati comportamenti: 1) «dichiarando falsamente di avere constatato in sede di sopralluogo l'inesistenza di tre campi da basket (indicati e descritti nella perizia dell'UTP citata), in realtà effettivamente esistenti»; 2) «dichiarando falsamente di avere constatato, in sede di sopralluogo e dalla documentazione fotografica in loro possesso, l'inesistenza di opere speciali (indicati e descritti nella perizia dell'UTP citata), in realtà esistenti, giustificate dalla documentazione fotografica e facilmente riscontrabili in sede di sopralluogo». L'Agenzia del territorio ha, al riguardo, evidenziato che il tribunale di Palermo, con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare, nella citata udienza dell'8 marzo 2001, nel prosciogliere (perché il fatto non sussiste) i tecnici estensori della perizia di stima, ha sentenziato che «l'UTE ha correttamente espresso una valutazione con riferimento a separate unità immobiliari per uffici commerciali con annessi locali di svago e di divertimento... (punto a) della contestazione» e che «Lo stato di fatto e di diritto è quello, formalmente e in diritto l'edificio è ciò che è descritto nella concessione edilizia». La suddetta Agenzia ha inoltre precisato che, successivamente, la Corte di Appello di Palermo, in data 19 novembre 2001, nel provvedimento con cui ha disposto il giudizio nei confronti dei suindicati imputati davanti alla III Sezione penale del Tribunale di Palermo, ha riconosciuto «meritevoli di essere interamente sottoscritte» le considerazioni svolte dal G.U.P. nella sentenza citata che hanno condotto il medesimo giudice al giudizio di proscioglimento degli imputati perché «il fatto non sussiste» in ordine ai sottoindicati comportamenti: 1) «omettendo di valutare la documentazione in loro possesso - trasmessa con nota prefettizia dell'11 novembre 1995 - (e segnatamente del nulla osta igienico-sanitario rilasciato dall'USL n. 61 prot. n. 8219 del 1 o dicembre 1994, attestante l'idoneità dell'immobile all'uso scolastico, il certificato di collaudo statico in relazione all'uso scolastico, il collaudo dell'impianto termico prot. 6834 del 23 marzo 1994 effettuato dai vigili del fuoco di Palermo, il parere preventivo dell'esercizio all'attività scolastica dell'8 giugno 1991, nonché tutte le certificazioni rilasciate dalle ditte abilitate afferenti gli impianti elettrici e idrici depositate presso la USL n. 58) dalla quale emerge la richiesta di acquisizione di un parere di congruità relativo ad un immobile destinato ad uso scolastico e non già ad un parere relativo a separate unità immobiliari per uffici commerciali»; 2) «dichiarando falsamente di avere tenuto conto delle caratteristiche edilizie, delle rifiniture e delle dotazioni di impianti (invero per nulla prese in considerazione nel parere, neanche con riferimento alla suesposta valutazione del complesso quale singole unità immobiliari per uffici commerciali)». L'Agenzia del territorio ha comunicato che il procedimento penale a carico dei tecnici dell'UTE è stato rinviato all'udienza dibattimentale dell'11 gennaio 2005. b) Procedimento presso la Sezione I civile, promosso dalla Portofino Costruzioni S.r.l. con atto di citazione del 21 maggio 2002 contro la provincia regionale di Palermo, l'Agenzia del territorio per la regione Sicilia (già Ufficio tecnico erariale), il ministero delle finanze, il prefetto di Palermo, il Ministro dell'interno e l'Assessorato alle finanze e al bilancio della regione siciliana. Al riguardo, l'Agenzia del territorio ha comunicato che il procedimento civile per il risarcimento dei danni è stato fissato all'udienza del 9 marzo 2005, per la precisazione delle conclusioni. Tutto ciò premesso, l'Agenzia del territorio ritiene opportuno non interferire nelle predette vicende giudiziarie, anche in considerazione della circostanza che, comunque, la provincia regionale, fin dal 5 settembre 1997, ha rinunciato all'acquisto del compendio in questione, adottando una delibera di giunta che revoca la precedente delibera di acquisto. Infine, in ordine alla legittimità del decreto del 31 agosto 1996 del Prefetto di Palermo, autorizzativo dell'acquisto, da parte della Provincia regionale di Palermo, dell'immobile di proprietà della Portofino Costruzioni S.r.l., da destinare a scuola di 2 o grado, il Ministero dell'interno ha comunicato che il TAR Sicilia-Sezione II si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento prefettizio (sentenza n. 661 del 27 aprile 2000), respingendo il ricorso proposto dalla Portofino Costruzioni S.r.l. per l'annullamento, tra l'altro, del decreto in questione. Successivamente, anche il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, cui è stata appellata la citata sentenza, ha respinto l'appello (decisione n. 602 del 22 novembre 2001) e, poi, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Società interessata per la revocazione della precedente sentenza n. 602 del 2001 (sentenza n. 590 dell'11 luglio 2002). Circa la presunta difformità del citato decreto prefettizio dalle «disposizioni» impartite dal ministero dell'interno con nota del 6 marzo 1996, il ministero dell'interno ha fatto presente che con la suddetta nota il medesimo Dicastero ha evidenziato che la Corte Costituzionale (sentenza n. 139/1972), nel pronunciarsi sul permanere in capo allo Stato, anche dopo l'attuazione dell'ordinamento regionale, del potere di autorizzare gli acquisti degli enti locali e delle persone giuridiche private, ha chiarito che il suddetto potere «non è passato agli organi regionali di controllo, perché trattasi di una forma particolare di intervento dello Stato, comune a tutti gli enti morali sia pubblici che privati e finalizzata non già al riscontro delle legittimità o dell'opportunità dell'atto, ma a tutelare interessi primari dello Stato ed, in particolare, intesa ad evitare l'accumulo di patrimoni immobiliari eccessivi che risultino di ostacolo alla libera circolazione dei beni». Il ministero dell'interno ha altresì precisato che, «quanto poi all'ambito di tale forma di autorizzazione, l'individuazione delle modalità con le quali l'autorità statale deve procedere, rientri nella esclusiva valutazione, anche di natura organizzatoria, della stessa che quindi, ove lo ritenga, potrà avvalersi anche della valutazione degli organi tecnici di altre amministrazioni». Ciò premesso, il predetto dicastero ha evidenziato che con la nota del 6 marzo 1996 non sono state impartite disposizioni, ma il ministero si è limitato a confermare la necessità dell'autorizzazione governativa per gli acquisti degli enti locali e delle persone giuridiche. Ove, poi, per violazione si intenda che nel decreto prefettizio è stato indicato il prezzo dell'acquisto, al riguardo il ministero dell'interno, con circolare del 1 o febbraio 1990, ha dato notizia a tutte le prefetture del contenuto della sentenza del TAR Lombardia, Sezione di Brescia, del 9 giugno 1989 (n. 909), affinché in sede di applicazione della normativa in materia, si tenesse conto di alcuni rilevanti principi di diritto enunciati nella sentenza stessa. A tal proposito, il ministero dell'interno ha precisato che in tale sentenza è detto, tra l'altro, che il controllo prefettizio esercitato in funzione della predetta autorizzazione non si sostanzia in un controllo meramente formale e squisitamente estrinseco, al solo fine di stabilire se sussista la convenienza del pubblico interesse, e cioè del vantaggio dell'acquisto in relazione al prezzo pagato, bensì in un controllo di merito teso non solo alla prevenzione della cosiddetta manomorta, ma anche a preservare l'interesse patrimoniale della persona giuridica soggetta a tutela. Nella citata nota ministeriale è stato precisato, inoltre, che «il controllo prefettizio ha per oggetto la determinazione del prezzo, la cui valutazione di congruenza costituisce un antecedente logico della comparazione tra questo e il patrimonio e le finalità dell'ente». Circa l'opportunità di procedere all'annullamento straordinario della delibera provinciale, ai sensi dell'articolo 138, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come auspicato dall'interrogante, il Ministero dell'interno ha comunicato che tale procedura riguarda gli atti degli enti locali viziati da illegittimità. Infine, l'Agenzia del territorio ha comunicato che il rappresentante legale della società Portofino Costruzioni S.r.l. ha chiesto, in data 28 ottobre 2004, con nota indirizzata alla Direzione regionale del territorio della Sicilia, al Prefetto di Palermo, alla Procura della Repubblica ed alla Procura della Corte dei conti, «di confermare in autotutela il prezzo stabilito dal C.T.U. del Tribunale civile di Palermo». Il Direttore regionale per la Sicilia, con nota del 15 novembre 2004, ha fatto presente che, sulla questione, l'Avvocatura distrettuale dello Stato «...è dell'avviso di non adottare alcun provvedimento in merito atteso che sulla materia sono pendenti un giudizio penale a carico dei tecnici dell'UTE che effettuarono la stima, nonché un giudizio civile per risarcimento danni». La predetta Agenzia ha inoltre rappresentato che nella stessa nota, peraltro, è affermato che «...Il Consigliere della Corte dei conti, titolare della pratica, ha suggerito invece di emettere il provvedimento in autotutela per cassare il giudizio di congruità espresso dall'UTE, in quanto tale organo tecnico non avrebbe valutato delle opere speciali eseguite nell'immobile... e, a tale scopo, evitare il perpetrarsi di ulteriori danni a carico dei soggetti che non dovessero aderire alla richiesta della Portofino Costruzioni, dal momento che pende giudizio civile per risarcimento danni». La Procura regionale della Corte dei conti con nota del 9 dicembre 2004, in riferimento alla domanda di autotutela, ha richiesto, tra l'altro, di conoscere l'esito delle determinazioni assunte dalla Direzione regionale che, a tal proposito, non ha ancora assunto alcuna determinazione. L'Agenzia del territorio ha, infine, fatto presente che, in data 3 dicembre 2004, è stata posta in vendita all'incanto una porzione dell'immobile in questione, con prezzo a base d'asta di 1.281.720,00 euro, ma tale vendita non si sarebbe concretizzata in quanto il pubblico incanto è andato deserto. Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino." . _:B7e54d6d6eca0830d3a1145cf68f42309 "20050131" . _:B7e54d6d6eca0830d3a1145cf68f42309 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE" . _:B7e54d6d6eca0830d3a1145cf68f42309 . "20040506-20050131" . "BALLAMAN EDOUARD (LEGA NORD FEDERAZIONE PADANA)" . "Camera dei Deputati" . "20040506" . . _:B7e54d6d6eca0830d3a1145cf68f42309 . . "20050131" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "1"^^ . "Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-09957 presentata da EDOUARD BALLAMAN giovedì 6 maggio 2004 nella seduta n. 463 BALLAMAN. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la provincia regionale di Palermo deliberò, in data 30 dicembre 1992 n. 191/14/C, l'acquisto di un immobile per uso scuola di 2 o grado, per il prezzo di lire 18.300.000.000, con perizia di stima eseguita dall'Ufficio tecnico provinciale; detta delibera poneva due condizioni per la stipula notarile: 1) il Nulla Osta Prefettizio legge 218/1896; 2)il parere di congruità dell'U.T.E.; dal dicembre 1992 al marzo 1996 vi è stata una irremovibile stasi con alterna trasmissione di lettere e di mancati pareri tra l'U.T.E., la prefettura e la provincia; la provincia non volle stipulare l'atto senza il Nulla Osta prefettizio, attuando una disparità di trattamento perché nei precedenti rogiti non solo stipulava senza Nulla Osta, ma lo richiedeva in fase postuma; la prefettura non dava il Nulla Osta perché, a suo dire, l'U.T.E. non le rilasciava parere di congruità, non tenendo conto che la legge 241/1990 (articolo 17) le permetteva di chiedere parere ad altro organo equipollente; la prefettura ignorava che il tempo massimo di permanenza nella stessa dei procedimenti amministrativi, relativi all'autorizzazione per gli acquisti di comuni, province e persone giuridiche relative alla legge 218/1896 è pari a 120 giorni; l'U.T.E., in tempi successivi, comunicava alla provincia ed al prefetto di non poter più effettuare consulenze; questa conflittualità durò tre anni e sei mesi senza alcuna volontà dei tre enti di chiudere il procedimento con la stipula dell'atto o con la revoca della delibera; la Portofino Costruzioni con esposto del 6 novembre 1995, al presidente della regione Sicilia ed a altri indirizzi, chiese: 1)alla Provincia il perché della disparità di trattamento, considerato che in precedenza erano stati stipulati tutti gli acquisti senza Nulla Osta prefettizio; 2)alla Prefettura, notizie sulla legge 218/1896 (valenza patrimoniale e non di visto sui contratti e validità della legge in Sicilia); 3)all'Assessorato EE.LL., l'ispezione affinché il procedimento fosse chiuso al più presto; 4)alla Corte dei conti, in relazione ai danni creati all'Erario; il servizio ispettivo dell'Assessorato EE.LL. si attivò immediatamente chiedendo: a) alla provincia un rapporto esauriente sull'accaduto; b) al ministero dell'interno la valenza del Nulla Osta; c) al ministero delle finanze di impartire disposizioni all'U.T.E. che non voleva eseguire la congruità per conto del prefetto sul tipo di perizia da eseguire; il Ministro dell'interno, in data 6 marzo 1996 comunicava al prefetto ed all'assessorato che detto Nulla Osta ha valenza patrimoniale e non di visto sui contratti; il prefetto di Palermo, acquisito il parere del ministero, ne estese la conoscenza al presidente della provincia, ai sindaci ed alla CO.RE.CO.; lo stesso prefetto, contrariamente a quanto comunicatogli dal ministero dell'interno, nel Nulla Osta rilasciato alla provincia, impose il prezzo di lire 11.800.000.000 stabilito dall'U.T.E., contro il prezzo della delibera di acquisto. Ha quindi imposto il prezzo violando le disposizioni impartite dal ministero dell'interno relative alla valenza patrimoniale del Nulla Osta. Ha aggiunto ben otto clausole non di pertinenza prefettizia. Ha imposto la pubblicazione di detto decreto sulla gazzetta regionale Siciliana. Tale Nulla Osta è palesemente illegittimo; il ministero delle finanze, con lettera del 6 marzo 1996 comunicò all'U.T.E. di rilasciare un parere di congruità sull'immobile, specificando che trattavasi di immobile di civile abitazione, dove non era applicata la legge 626/1994; il suddetto ministero precisava all'U.T.E. di non doversi interessare dei riferimenti sopraccennati, ma doveva solo limitarsi all'esame dell'immobile nello stato di fatto in cui si trovava ed accertare quali opere andavano fatte per la trasformazione a scuola; la provincia di Palermo rispose che alla data di perizia dell'immobile, lo stesso era pronto all'uso senza bisogno di adeguamenti o di trasformazioni; il progettista e direttore dei lavori, ingegner Angelo Troja, realizzò quell'opera all'inizio degli anni '90 applicando la legge 46/1990 sugli impianti elettrici, la legge 626/1994 sulla sicurezza dei lavoratori, la legge 242/1996 sulla presenza di determinate strutture (cineforum, sala medica, infermeria, ...), le ultime disposizioni in materia di asili nido e la legge Falcucci per l'utilizzo della palestra da parte dei giovani del quartiere, realizzando una struttura all'avanguardia per tecnologie e vivibilità degli spazi; l'U.T.E. non tenne conto della lettera del ministero delle finanze e decise di valutare l'immobile in maniera difforme da tutte le perizie di congruità eseguite fino a quel momento, classificandolo come una semplice aggregazione di uffici e locali di svago e non come scuola non tenendo conto delle relative opere elencate in tutte le altre stime redatte; così facendo, l'U.T.E., attuò una disparità di trattamento tra la congruità eseguita sull'immobile di civile abitazione della Portofino Costruzioni e su tutte le congruità degli immobili di civile abitazione degli altri edifici di Palermo utilizzati per scuola; la congruità del tecnici dell'U.T.E. è stata successivamente smentita dalla perizia del C.T.U. del tribunale civile di Palermo, dal servizio ispettivo EE.LL. della regione Sicilia e da innumerevoli testimonianze di giornalisti, autorità e presidi -: se sia legittimo il decreto del prefetto pro tempore di Palermo che ha rilasciato un nulla osta, secondo l'interrogante, difforme dalle disposizioni comunicategli per tempo dal ministero stesso su sollecitazione dell'assessorato enti locali; nel caso in cui lo reputi illegittimo, se non intenda procedere alla revoca del Nulla Osta rilasciato attivandosi per l'emanazione di un parere legittimo e conforme alle disposizioni del ministero, al fine di permettere alla società Portofino Costruzioni di tutelare la propria immagine, i propri interessi o se non intenda avviare la procedura per l'annullamento straordinario della delibera viziata da illegittimità ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; quali siano le ragioni per cui l'ufficio tecnico erariale abbia negato - procedendo secondo l'interrogante ad una disparità di trattamento nei confronti della società Portofino, rispetto alle altre società - i costi di trasformazione a scuola considerandola come aggregazione di uffici e locali di svago e non considerando un certificato della USL, presente negli atti dell'U.T.E., che la legittimava all'utilizzo di scuola media superiore ed inferiore; se intenda attivarsi, quindi, perché sia revocata la perizia dell'U.T.E., già smentita dalla perizia del C.T.U. del tribunale di Palermo ormai diventata esecutiva in quanto non impugnava né dall'U.T.E., né dalla provincia, né dal prefetto. (4-09957)" . . "4/09957" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09957 presentata da BALLAMAN EDOUARD (LEGA NORD FEDERAZIONE PADANA) in data 06/05/2004" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09957 presentata da BALLAMAN EDOUARD (LEGA NORD FEDERAZIONE PADANA) in data 06/05/2004"^^ . "2015-04-28T22:37:24Z"^^ . . .