INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09795 presentata da SAVARESE ENZO (FORZA ITALIA) in data 19970508

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Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: il giorno 8 maggio 1997 e' entrata in vigore la legge n. 675 del 1996, che, in quarantacinque articoli, tutela la riservatezza dei dati personali ed indica limiti precisi alla circolazione delle informazioni; il punto focale della legge n. 675 del 1996 e' costituito dal principio per cui: "per raccogliere e trattare (elaborare, comunicare) dati personali, ci vuole sempre il consenso scritto della persona interessata, ed il compito di vigilare sulla tutela della riservatezza e' affidata ad una spe-cifica Authority"; particolare rilevanza riveste la suddetta legge per la tutela di tutti i dati relativi alle attivita' sanitarie, che da sempre basano la loro competenza sull'obbligo deontologico della segretezza; tra le attivita' legalmente riconosciute, in conseguenza delle leggi italiane ed europee gia' emanate in merito, spicca l'attivita' di informazione scientifica sui farmaci, regolamentata dalle leggi n. 833 del 1978, decreto ministeriale 23 giugno 1981, decreti-legge nn. 538, 539, 540, 541 del 1992; l'attivita' di informazione scientifica sui farmaci coinvolge informazioni sui singoli operatori sanitari, sulla sperimentazione di farmaci sull'uomo, sull'utilizzazione di farmaci gia' in commercio (farmacovigilanza); le leggi citate, che riguardano l'informazione scientifica sui farmaci, prevedono, e non a caso, l'istituzione in ogni azienda farmaceutica di due figure professionali ad alta responsabilita' (responsabile del servizio scientifico e responsabile della farmacovigilanza); il decreto-legge n. 541 del 1992, prevede che gli informatori scientifici-farmacologisti dipendano dal responsabile del servizio scientifico, mentre la legge europea 1994, nell'istituire la figura del responsabile per la farmacovigilanza all'interno di ogni azienda farmaceutica, prevede che gli informatori scientifici facciano riferimento a quest'ultimo per la comunicazione di tutte le informazioni ricevute dai medici o da altri operatori sanitari, relative agli effetti imprevisti dei prodotti farmaceutici; la legge n. 675 del 1996 conferma ulteriormente l'obbligo per ogni azienda farmaceutica della dipendenza degli informatori scientifici del responsabile del servizio scientifico, perche' qualsiasi informazione di carattere sanitario deve essere riservata e gestita in ambienti responsabilizzati dal punto di vista scientifico e deontologico, e non si puo' in alcun modo costituire strumento di consultazione per attivare programmi di carattere commerciale; attualmente la aziende farmaceutiche, operanti in Italia, utilizzano banche dati relative ai medici chirurghi operanti sul territorio nazionale, sulle quali gli informatori scientifici comunicano rapporti delle visite fatte ai singoli medici; tali banche dati, che costituiscono elementi di fondo di sistemi informatici e di posta elettronica, o sono di pertinenza esclusiva di singole aziende o sono aperte a piu' aziende, ed in questo ultimo caso la possibilita' di interferenza fra rapporti-visita di informatori scientifici di aziende diverse, e concorrenti fra loro, e' molto frequente; in ogni caso, tali banche dati costituiscono un sistema informatico che consente di comunicare informazioni quasi sempre di tipo riservato perche' riguardano consuetudini terapeutiche, valutazioni personali, comportamenti individuali, effetti di farmaci, utilizzazione di farmaci in particolari pazienti o in particolari indicazioni, contributi per ricerche o per quant'altro ogni singola azienda intenda fare per il lancio di un prodotto farmaceutico; si tratta di una massa di informazioni che scorrono giornalmente sulle vie informatiche, considerando che in Italia vengono fatte in media circa duecentomila visite ai medici ogni giorno da parte dei circa ventimila farmacologisti operanti nel nostro Paese; nella totale indifferenza nei confronti delle norme vigenti, gli informatori scientifici continuano a dipendere dai reparti marketing o da direzioni vendita, per cui tutte le informazioni che dovrebbero essere riservate, posto che siano lecite e di tipo esclusivamente tecnico-sanitario, vengono vagliate da strutture che le utilizzano ad esclusivo scopo promozionale -: quali iniziative siano state intraprese per adeguare la situazione attuale alle esigenze contemplate dalla legge n. 675 del 1996. (4-09795)
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