INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09473 presentata da NENCINI RICCARDO (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO) in data 19930113

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Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: con interrogazione n. 4.05401 del 23 settembre 1992 si chiedeva di conoscere quale provvedimento amministrativo il Ministro intendeva adottare per porre termine alla grave, annosa disparita' di trattamento pensionistico che il personale della Scuola cessato dal servizio durante la vigenza economica degli accordi triennali 1982/84 e 1985/87, e' costretto a subire illegittimamente in conseguenza della mancata riliquidazione della pensione in rapporto agli incrementi scaglionati dei miglioramenti economici compresi nel periodo contrattuale, decorrenti da data successiva al collocamento a riposo; detta disparita' di trattamento ha avuto origine dalla mancata applicazione dell'articolo 13 della legge 29/1983 n. 93, secondo cui i benefici economici previsti da ogni singolo accordo triennale debbono essere corrisposti integralmente alle scadenze e nelle percentuali stabilite, a tutto il personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione, nel periodo contrattuale; si ritengono insoddisfacenti e fuorvianti le argomentazioni che nella risposta n. 000964 del 3 novembre scorso il Gabinetto del Ministro porta a sostegno della dichiarata impossibilita' di disporre, con atto amministrativo, il riconoscimento al suddetto personale del diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dell'intero ammontare dei miglioramenti economici conseguenti ai suddetti accordi triennali, "non ravvisando i presupposti dalla normativa in atto disciplinare il trattamento di quiescenza"; invece tali presupposti sussistono essendo rappresentati dalla surricordata legge 93/1983, inopinatamente ignorata nonostante che nella interrogazione precedente ne sia stato fatto esplicito richiamo e nonostante che essa abbia avuto integrale applicazione per il personale della scuola collocato a riposo con diritto a pensione nell'arco di vigenza dell'accordo 1988/90 -: in ottemperanza a quanto dispone la legge 29 marzo 1983 n. 93, quale provvedimento amministrativo intenda adottare perche' il diritto alla riliquidazione della pensione sulla base degli interi benefici economici contrattuali, venga esteso al personale della scuola cessato dal servizio attivo con diritto a pensione nell'arco di vigenza degli accordi 1982/84 e 1985/87. Al riguardo evidenzia che la perequazione interessa tutto il personale scolastico collocato in pensione durante la vigenza economica dell'accordo 1982/84 (1^ gennaio 1953 - 31 gennaio 1985) e, per quanto concerne l'accordo 1985/87 (vigenza economica 1^ gennaio 1986 - 1^ gennaio 1988), il personale collocato a riposo per dimissioni volontarie. Infatti, l'accordo 1985/87 ha gia' previsto il diritto alla riliquidazione della pensione sulla base degli interi aumenti contrattuali per coloro che hanno lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di eta' o di servizio, oppure per invalidita' permanente. (Articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987 n. 209). L'interrogante deve altresi' ricordare che la parte differita dei miglioramenti economici conseguenti a ciascun accordo triennale e' gia' entrata a far parte del patrimonio di ciascuno degli aventi diritto non ostando la corresponsione frazionata dettata da esigenze di Bilancio (Corte dei Conti 3 Sezione Giurisdizionale - pensioni civili decisione n. 62502 del 29 giugno 1989). (4-09473)
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MINISTRO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
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