_:B095fc3c8fe8b2727bb196e3511f7c1b8 . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09473 presentata da NENCINI RICCARDO (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO) in data 19930113" . "19930113-19930305" . . "4/09473" . "Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: con interrogazione n. 4.05401 del 23 settembre 1992 si chiedeva di conoscere quale provvedimento amministrativo il Ministro intendeva adottare per porre termine alla grave, annosa disparita' di trattamento pensionistico che il personale della Scuola cessato dal servizio durante la vigenza economica degli accordi triennali 1982/84 e 1985/87, e' costretto a subire illegittimamente in conseguenza della mancata riliquidazione della pensione in rapporto agli incrementi scaglionati dei miglioramenti economici compresi nel periodo contrattuale, decorrenti da data successiva al collocamento a riposo; detta disparita' di trattamento ha avuto origine dalla mancata applicazione dell'articolo 13 della legge 29/1983 n. 93, secondo cui i benefici economici previsti da ogni singolo accordo triennale debbono essere corrisposti integralmente alle scadenze e nelle percentuali stabilite, a tutto il personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione, nel periodo contrattuale; si ritengono insoddisfacenti e fuorvianti le argomentazioni che nella risposta n. 000964 del 3 novembre scorso il Gabinetto del Ministro porta a sostegno della dichiarata impossibilita' di disporre, con atto amministrativo, il riconoscimento al suddetto personale del diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dell'intero ammontare dei miglioramenti economici conseguenti ai suddetti accordi triennali, \"non ravvisando i presupposti dalla normativa in atto disciplinare il trattamento di quiescenza\"; invece tali presupposti sussistono essendo rappresentati dalla surricordata legge 93/1983, inopinatamente ignorata nonostante che nella interrogazione precedente ne sia stato fatto esplicito richiamo e nonostante che essa abbia avuto integrale applicazione per il personale della scuola collocato a riposo con diritto a pensione nell'arco di vigenza dell'accordo 1988/90 -: in ottemperanza a quanto dispone la legge 29 marzo 1983 n. 93, quale provvedimento amministrativo intenda adottare perche' il diritto alla riliquidazione della pensione sulla base degli interi benefici economici contrattuali, venga esteso al personale della scuola cessato dal servizio attivo con diritto a pensione nell'arco di vigenza degli accordi 1982/84 e 1985/87. Al riguardo evidenzia che la perequazione interessa tutto il personale scolastico collocato in pensione durante la vigenza economica dell'accordo 1982/84 (1^ gennaio 1953 - 31 gennaio 1985) e, per quanto concerne l'accordo 1985/87 (vigenza economica 1^ gennaio 1986 - 1^ gennaio 1988), il personale collocato a riposo per dimissioni volontarie. Infatti, l'accordo 1985/87 ha gia' previsto il diritto alla riliquidazione della pensione sulla base degli interi aumenti contrattuali per coloro che hanno lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di eta' o di servizio, oppure per invalidita' permanente. (Articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987 n. 209). L'interrogante deve altresi' ricordare che la parte differita dei miglioramenti economici conseguenti a ciascun accordo triennale e' gia' entrata a far parte del patrimonio di ciascuno degli aventi diritto non ostando la corresponsione frazionata dettata da esigenze di Bilancio (Corte dei Conti 3 Sezione Giurisdizionale - pensioni civili decisione n. 62502 del 29 giugno 1989). (4-09473)" . "1"^^ . . . . . "2014-05-14T20:55:42Z"^^ . "NENCINI RICCARDO (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09473 presentata da NENCINI RICCARDO (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO) in data 19930113"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . _:B095fc3c8fe8b2727bb196e3511f7c1b8 "Con l'interrogazione parlamentare in oggetto, mentre si contesta la risposta fornita da questo Ministero alla precedente interrogazione n. 4-05401, di analogo contenuto, si sostiene che la mancata concessione degli interi miglioramenti economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983 - nei riguardi del personale della scuola cessato dal servizio nell'arco di vigenza del triennio contrattuale 1982/84 - sarebbe da attribuire alla mancata applicazione dell'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Al riguardo, si ritiene opportuno osservare che la questione, connessa all'applicazione del predetto articolo 13 della legge n. 93 del 1983 (legge-quadro sul pubblico impiego), ha a suo tempo costituito oggetto di esame, ai fini di cui trattasi, anche da parte del Consiglio di Stato il quale, in sede giurisdizionale, non ha ritenuto di poter condividere le argomentazioni secondo cui i miglioramenti, introdotti con il decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983 (emanato, peraltro, in data successiva alla legge n. 93 del 1983), dovrebbero essere corrisposti per intero indipendentemente dalla data di collocamento a riposo degli interessati. Al riguardo, il suddetto consesso, con decisione della sezione VI n. 801 del 1986 ha in particolare affermato che \"la ratio dell'articolo 13, che sancisce la ultrattivita' degli accordi triennali fino all'entrata in vigore delle nuove normative e \"fermo restando che le stesse si applicano alla data di scadenza dei precedenti accordi\", non e' quella ... di evitare sperequazioni tra i dipendenti destinatari del nuovo accordo, in servizio alla data di inizio della sua decorrenza giuridica, in relazione al momento del collocamento a riposo, bensi' quella di evitare che potessero esservi periodi di vuoto normativo nella disciplina (giuridica ed economica) del rapporto di lavoro, con le conseguenti incertezze che ne deriverebbero\". Nella menzionata decisione trovano, pertanto, sostanziale conferma le disposizioni in materia impartite da questa amministrazione - d'intesa con il Ministero del tesoro - e con le quali e' stato precisato che i miglioramenti derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983, in quanto previsti con decorrenza economica dal 1^ gennaio 1983, non possono essere attribuiti, in mancanza di una esplicita disposizione legislativa, al personale cessato dal servizio anteriormente a tale data. Si ricorda, d'altra parte, che un diverso orientamento, che in materia ritenne di seguire il provveditore agli studi di Caserta, nei confronti di un proprio amministrato, non fu condiviso dalla Corte dei conti in sede di controllo del relativo provvedimento. Infatti, quest'ultimo organo, con deliberazione emessa dalla sezione del controllo n. 1522 del 21 febbraio 1985 dopo avere osservato che il collocamento in pensione provoca la cessazione dello status di impiegato in servizio ebbe ad affermare che \"in mancanza di una espressa previsione normativa ... i miglioramenti economici attribuiti in modo frazionato al personale in servizio non possono essere applicati al personale collocato in pensione e quindi l'intero ammontare dei miglioramenti, spettante soltanto a decorrere dal 1^ gennaio 1985, non puo' essere attribuito a chi a tale data non era piu' in servizio\". Conclusivamente, posto che a tutt'oggi non sono intervenuti provvedimenti idonei a modificare la sopra ricordata disposizione, questa amministrazione non puo' che confermare quanto sull'argomento gia' comunicato in risposta alla precedente interrogazione n. 4-05401, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 16 novembre 1992." . _:B095fc3c8fe8b2727bb196e3511f7c1b8 "19930215" . _:B095fc3c8fe8b2727bb196e3511f7c1b8 "MINISTRO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE" . _:B095fc3c8fe8b2727bb196e3511f7c1b8 .