INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09141 presentata da RUSSO SPENA GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 02/03/2004
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Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-09141 presentata da GIOVANNI RUSSO SPENA martedì 2 marzo 2004 nella seduta n. 431 RUSSO SPENA e GRANDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: il Maresciallo della Guardia di finanza Antonio Laurino presta attualmente servizio presso il Comando 2 a compagnia di Catania del corpo. Egli è pervenuto alla sede di Catania il 14 agosto 1995, ivi giunto dal Comando scuola sottufficiali dell'Aquila; da tale data risulta essere stato adibito a vari compiti e mansioni che non corrispondono alla lettera dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 ( Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122 - supplemento ordinario n. 61), né al tenore delle varie circolari nel tempo emanate dallo stesso corpo della Guardia di finanza quali la n. 49.000/310 dell'8 febbraio 1996, che ha pienamente recepito e confermato tale specifico ed elettivo profilo professionale, l'ulteriore 351.487/310 del 24 settembre 1997, nonché l'ultima 129.800/2001 dell'11 aprile 2002, intervenuta a seguito della parziale modifica del sopra ricordato decreto legislativo n. 199 del 1995; a seguito di istanza di cancellazione delle sanzioni disciplinari riportate esclusivamente nel periodo di istruzione ove sono ben note le consuetudini tipiche degli ambienti addestrativi il ministero (e come fra l'altro riconosciuto dalla stessa gerarchia - comandante zona sicula e comandante 12 a legione Messina pro tempore - nell'istruire il procedimento amministrativo ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986), con decreto n. 388.862 del 24 febbraio 1998 del Ministro delle finanze pro tempore , accoglieva solo parzialmente il beneficio previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986 senza minimamente addurre alcuna concreta circostanza di fatto di cui si sia reso protagonista in negativo il Laurino nell'ultimo biennio antecedente il 1 o agosto 1997, data di presentazione dell'istanza, inducendolo perciò a proporre ricorso giurisdizionale al Tar Catania n. 2.530/1998, di cui ancora si attende la fissazione della data di udienza di trattazione nonostante numerose istanze di prelievo depositate dall'interessato; successivamente, attraverso l'esercizio del diritto d'accesso agli atti amministrativi del fascicolo personale, il Laurino riscontrava un abbassamento di diverse voci di giudizio riferite alle note di qualifica annuali. Anche in questo secondo caso, tali diminuzioni non venivano supportate da alcuna obiettiva ed incontestabile circostanza fattuale, contestata all'interessato di modo che quest'ultimo potesse essere messo nelle materiali condizioni di esercitare il diritto costituzionale alla difesa; tale evidente difetto di motivazione ed insussistenza dei presupposti fattuali induceva il maresciallo a proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, adducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, inosservanza delle circolari del comando generale della Guardia di finanza 14 giugno 1996, n. 218.000 e 16 settembre 1996, n. 330.000, foglio d'ordini n. 40 del 1996, disparità di trattamento ed illogicità e contraddittorietà degli atti; il ricorso straordinario al Capo dello Stato veniva deciso con pronunzia di mera inammissibilità per mancato esperimento del previo ricorso gerarchico, senza quindi minimamente entrare nel merito delle contestazioni sollevate dal Laurino. Decisivo elemento che depone a favore delle doglianze ivi formulate dall'ispettore è il successivo, innalzamento delle note di qualifica, sia nelle corrispondenti voci analitiche in quella circostanza immotivatamente abbassate sia ancora di più della stessa qualifica finale elevata, nel periodo di servizio 27 novembre 1999-28 maggio 2002, a «superiore alla media-distinto». Questo incontrastabile dato di fatto non solo riportava ai precedenti giudizi oggetto di successiva diminuzione, ma li superava qualitativamente; in data 14 settembre 1999 il maresciallo Laurino veniva convocato presso l'ufficio del comandante del gruppo Guardia di finanza Catania pro tempore , il quale gli comunicava verbalmente l'imminenza di un suo trasferimento d'autorità dal comando nucleo P.T. di Catania al diverso comando brigata F.F. Simeto, senza che venisse comunicata al convocato alcuna motivazione di sorta, benché espressamente richiesta dal Laurino. Quest'ultimo ribadiva tali sue legittime perplessità al comandante del gruppo in occasione della cerimonia della festa del Patrono della Guardia di finanza tenutasi in Catania, nella chiesa di piazza San Francesco da Paola in data 21 settembre 1999, il quale in tutta risposta, non solo avrebbe nei fatti confermato la già presa decisione senza addurre nulla che fosse una plausibile motivazione, ma addirittura richiedeva chiarimenti al maresciallo Laurino (nota a sua firma n. 43.931/P/Dis del 23 settembre 1999, in pari data recapitata all'ispettore), in relazione ad una apparentemente fraintesa frase che sarebbe stata proferita dall'ispettore prima della detta cerimonia; il paventato trasferimento d'autorità si concretizzava allorquando, in data 29 settembre 1999, veniva formalmente notificato al maresciallo il radiomessaggio n. 44.356/P del giorno prima del comando gruppo che recepiva la determinazione n. 90.035/P del 24 settembre 1999 del comando 12 a legione Guardia di finanza di Messina, determinazione che sarà poi impugnata avanti il giudice amministrativo con ricorso al Tar Catania n. 4467/1999; successivamente, in data 31 gennaio 2000, dopo appena due mesi dal precedente movimento, neppure il tempo di ambientarsi nel nuovo ambiente di lavoro della brigata del Simeto ove era pervenuto il precedente 27 novembre 1999, il maresciallo era destinatario di un nuovo provvedimento di trasferimento d'autorità, questa volta dal comando brigata F.F. Simeto di Catania al comando regionale della Guardia di finanza di Palermo, decorrendo tale movimento dal 1 o febbraio 2000, attraverso notifica del comando provinciale di Catania del 31 gennaio 2000, in cui si richiamava la determinazione del comandante generale del corpo del 7 gennaio 2000, n. 3.600, il maresciallo faceva presente che il suo profilo personale non era per niente contemplato fra quello dei militari che dovevano essere trasferiti, nonché faceva presente che avverso il precedente trasferimento d'autorità aveva già proposto ricorso al Tar Sicilia-Catania, e che il ripetersi di tali trasferimenti non poteva che essere letto quale elemento sintomatico di accanimento nei suoi confronti; nonostante ciò veniva comunque notificata la nota n. 8.664/124/3 del 7 febbraio 2000 del comando regionale Palermo, con cui si formalizzava il trasferimento d'autorità nei suoi confronti. Successivamente il maresciallo Laurino riceveva invece la notifica del provvedimento n. 7853/P/Mt/2000 del comando provinciale di Catania, che recepiva analogo provvedimento dello stesso comando regionale di Palermo, con cui si disponeva l'immediata revoca del trasferimento d'autorità già pienamente formalizzato ed esecutivo. Inutile dire che anche in relazione a questo movimento autoritativo, il quale si sottolinea essere stato pienamente formalizzato e successivamente ratificato prima dell'annullamento in via di autotutela, non si è a conoscenza di alcun elemento logico-giuridico-fattuale che possa giustificarlo; successivamente intervengono i seguenti trasferimenti d'autorità, tutti non voluti minimamente dall'ispettore, tutti adottati senza il rispetto delle garanzie procedimentali che l'amministrazione militare ha riconosciuto ai suoi dipendenti fin dal lontano foglio d'ordini n. 3 del 1976, della successiva circolare 12 febbraio 1995 n. 51.000, ed infine di diversi radiomessaggi dello stesso comando generale del 1999 e 2000, anche a voler prescindere da un consistente indirizzo giurisprudenziale di cui si omette la disamina per evidenti ragioni di brevità: con decorrenza 4 gennaio 2001, il maresciallo Laurino veniva «posto a disposizione» del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, ufficio motorizzazione, che formalizzava l'ennesimo trasferimento d'autorità con radiomessaggio n. 60.234/P/Mat del 30 dicembre 2000. Presso l'ufficio motorizzazione permaneva dal 4 gennaio 2001 fino al 15 maggio 2001; dal 16 maggio 2001 veniva messo a disposizione (che vuole significare tale dicitura?) presso la 2 a sezione del comando 2 a compagnia Guardia di finanza di Catania sempre con provvedimento autoritativo del comando provinciale di Catania (radiomessaggio n. 20.334/P/Mat del 16 maggio 2001) sempre senza partecipazione al procedimento e senza conoscere la benché minima parvenza di logicamente plausibile motivazione scritta, e senza neppure conoscere materialmente lo stesso citato radiomessaggio, che verrà visionato solo molto tempo dopo; successivamente, dalla 2 a sezione egli risulta essere transitato alla 1 a sezione operativa dello stesso comando 2 a compagnia di Catania, sempre senza partecipazione al procedimento e senza conoscere la benché minima parvenza di logicamente plausibile motivazione scritta. Vi rimaneva fino al 17 giugno 2002; dal 17 giugno 2002 il maresciallo Laurino risulta per l'ennesima volta trasferito dal Comando 2 a compagnia al comando 1 a compagnia, come si può leggere dal radiomessaggio n. 24.241/P/Mat del 14 giugno 2002, del comando provinciale di Catania, e dal radiomessaggio n. 6.905/P datato 26 giugno 2002 del comando 1 a compagnia di avvenuta conferma dell'ennesimo e del tutto indesiderato trasferimento d'autorità. Importante è sottolineare che, dal 17 giugno all'8 luglio 2002 l'Ispettore risulta essere stato impiegato in compiti di registrazione delle bollette doganali, con evidente inosservanza della stessa normativa che prevede ben diverse e più qualificate mansioni; la crescita esponenziale delle penose vicende riguardanti il Laurino vedeva il suo acme nella denunzia redatta dal comandante pro tempore della 2 a per i reati militari disobbedienza e diffamazione a causa di una frase che sarebbe stata proferita dal Laurino in data 10 maggio 2002 non in presenza del denunziante, ma nel corridoio del comando, e senza che la stessa frase fosse, per il suo contenuto letterale, minimamente riferibile alla sua persona; in effetti, successivamente, in sede di udienza preliminare dinanzi al GIP militare di Palermo il denunciante implicitamente dichiarava di aver denunciato l'ispettore Laurino sapendo che quest'ultimo non fosse colpevole del reato militare da lui ascrittogli. Si deve inoltre aggiungere, per completare tale inaudito quadro, la valutazione espressa dalla stessa procura militare della Repubblica di Palermo, la quale per ben due volte, reiterava la richiesta di completa archiviazione del procedimento penale per tutte e due le ipotesi di reato indicate dall'ufficiale allora comandante della 2 a compagnia di Catania; nella stessa circostanza del 10 maggio 2002 che aveva originato la denuncia penale per i gravissimi reati militari menzionati, l'allora comandante della 2 a compagnia della Guardia di finanza di Catania denunciante ammetteva, nella stessa informativa di reato, di aver spiegazzato il foglio di servizio del giorno precedente del maresciallo Laurino alla sua diretta presenza. Egli adduceva, secondo quanto è riportato nel ricorso al Tar Catania 4316/2003, giustificazioni completamente infondate. L'ufficiale denunciante riconfermava tale gesto dello spiegazzamento del foglio in sede di assunzione di informazioni in data 4 luglio 2002 avanti il pubblico ministero militare di Palermo nel verbale del 4 luglio 2002 avanti il pubblico ministero militare di Palermo, ammettendo in tale circostanza che il detto gesto aveva provocato nel maresciallo Laurino un forte senso di offesa e di risentimento; lo stesso ufficiale denunciante, dopo la stesura dell'informativa di reato del 10 maggio 2002, redigeva quindi nota informativa 15 luglio 2002 propedeutica alla redazione delle note di qualifica annuali all'ispettore, nella quale adoperava delle aggettivazioni secondo l'interrogante lesive palesemente diffamatorie nei confronti del maresciallo Laurino senza che quest'ultimo, durante il periodo di servizio espletato dal maggio 2001-maggio 2002, fosse stato minimamente protagonista di alcuna nota di biasimo o di demerito, di alcuna sanzione disciplinare; il Laurino presentava ricorso giurisdizionale, adducendo la stessa linea di condotta seguita dalla gerarchia locale del corpo, la quale provvedeva a non tenere in alcuna considerazione la diffamatoria nota informativa 15 luglio 2002, e a confermare in pieno i precedenti giudizi «superiore alla media-rendimento distinto» che erano stati riportati costantemente dall'ispettore a far data dal 27 novembre 1999, e di cui si è già detto, linea gerarchica che quindi disattendeva completamente le assurde affermazioni rese dallo stesso ufficiale che precedentemente aveva denunciato il maresciallo Laurino avanti l'A.G. militare di Palermo; dal luglio 2002 all'aprile 2003 l'ispettore riceveva la comminazione di n. 3 sanzioni disciplinari, tutte regolarmente e reiteratamente impugnate, le prime due (consegna semplice e rimprovero) con ricorso straordinario al Capo dello Stato (n. 731-732/2003 III sezione) l'ultimo con ricorso giurisdizionale al Tar Catania (il quarto) dopo che in data 5 agosto 2003 è stata notificata la decisione di non accoglimento del comandante regionale di Palermo, che il maresciallo reputa totalmente immotivata con riferimento alle numerose doglianze da lui proposte e non valutate adeguatamente. Si evidenzia che, sulla base di quanto è riportato nel testo del gravame 4316/2003 Tar Catania II sezione, la seconda e la terza delle sanzioni disciplinari impugnate sono state comminate anche su iniziativa dello stesso ufficiale denunciante l'ispettore e redattore dell'informativa di reato penale-militare datata 10 maggio 2002; al termine di questa l'unghissima carrellata di eventi palesemente mobbizzantisi segnala che le ultime due valutazioni annuali dell'ispettore sono state drasticamente abbassate non solo nella qualifica finale da «superiore alla media» a «nella media», ma che sono state rese, in corrispondenza delle varie voci analitiche di giudizio, aggettivazioni che si ritengono, secondo il senso comune, palesemente offensive e lesive della sua dignità e reputazione personale e professionale, nonché completamente immotivate e prive dei necessari presupposti di fatto -: se il comando generale della Guardia di finanza, quale organo di vertice di un'organizzazione militare, sia a conoscenza di tutti i fatti menzionati in premessa, e se di tali fatti abbia dato notizia al Ministro; quali concrete iniziative il Ministro interrogato ritenga di dover porre immediatamente in essere per individuare eventuali responsabilità sul piano disciplinare; quali provvedimenti intenda immediatamente adottare per prevenire il fenomeno, sempre più diffuso e dilagante, del mobbing nell'amministrazione militare del corpo della Guardia di finanza a tutela non solo delle singole individualità ma, soprattutto, dei costituzionali interessi pubblici al buon andamento, all'imparzialità, all'efficacia, alla legalità dell'azione amministrativa pubblica ex articoli 2, 97, 103 e 113 della Costituzione. (4-09141)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09141 presentata da RUSSO SPENA GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 02/03/2004
Camera dei Deputati
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20041215
20040302
20040302-20041215
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09141 presentata da RUSSO SPENA GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 02/03/2004
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
GRANDI ALFIERO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO)
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2015-04-28T22:45:32Z
4/09141
RUSSO SPENA GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE
20041215