_:B9458235c86e3a54e3fffa1d0700255f9 "Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata mercoledì 15 dicembre 2004 nell'allegato B della seduta n. 560 all'Interrogazione 4-09141 presentata da RUSSO SPENA Risposta. - In ordine a quanto rappresentato dall'interrogante il Comando generale della guardia di finanza ha riferito che i comandi territoriali, interessati sull'argomento, hanno sottolineato la legittimità delle iniziative via via assunte in relazione alla posizione d'impiego del maresciallo ordinario Antonio Laurino. Occorre partire dal ricordo del fatto che, al termine della frequenza del corso di istruzione presso la scuola sottufficiali (ora scuola ispettori) del Corpo, nei riguardi del militare è stato emesso il seguente giudizio: «Fin.A.S. dal portamento dimesso e dalle qualità fisiche e morali appena sufficienti. Durante il periodo preso in esame l'allievo ha conseguito un profitto appena sufficiente». Infatti, del resto, durante il periodo di formazione, secondo quanto riferisce il comando generale della guardia di finanza, al Laurino sono stati mossi numerosi rilievi (20 sanzioni disciplinari, di cui due dell'ordine della consegna di rigore). Tuttavia, il militare è stato comunque assegnato al Nucleo polizia tributaria di Catania, reparto orientato prevalentemente all'attività nei settori tributario e giudiziario. In tutto il periodo in cui è stato impiegato (agosto 1995-gennaio 1997) presso la I Sezione - Servizi di polizia giudiziaria del menzionato reparto, l'interessato è stato valutato «normale», la sua preparazione tecnico professionale «nella media» ed il giudizio complessivo «nella media». Il comandante pro-tempore del Nucleo di polizia tributaria di Catania, auspicando un miglioramento in servizio da parte del militare, ha ritenuto di non esonerare il Laurino dal servizio di polizia tributaria, ma di offrire all'ispettore un'ulteriore possibilità di permanenza presso il citato reparto, impiegandolo nell'ambito della Squadra Comando (dal mese di gennaio 1997 a quello di novembre 1999). Poiché anche nel nuovo incarico, come riferisce il Comando generale della guardia di finanza, non si era manifestato il citato miglioramento tanto che in sede di redazione della documentazione caratteristica nei riguardi dell'ispettore veniva confermato il giudizio di rendimento «normale» a fronte di «normali qualità complessive» - il Comandante pro-tempore dell'allora 12 a Legione di Messina disponeva il trasferimento del Laurino dal Nucleo di polizia tributaria di Catania alla brigata di Foce Fiume Simeto. Avverso quest'ultimo provvedimento d'impiego il militare ha presentato ricorso, chiedendo l'annullamento del citato movimento, il ripristino della sede precedentemente occupata e la contestuale sospensione del trasferimento, al T.A.R. Sicilia-Sezione Staccata di Catania il quale, ritenendo non sussistente il danno grave ed irreparabile lamentato dal ricorrente, ha rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. In relazione all'impiego presso il predetto Nucleo di polizia tributaria, il citato comando generale ha evidenziato che l'allora vigente circolare 9000/310 dell'8 febbraio 1996, che aveva recepito il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199: prevedeva, tra i criteri generali, che gli ispettori, alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 34 del citato decreto, potessero essere sostanzialmente impiegati tanto in incarichi operativi quanto burocratico-amministrativi, ovvero di supporto tecnico-logistico; non precludeva, pertanto, all'amministrazione, secondo una scala di priorità apprezzabile a livello locale, la possibilità di adottare delle soluzioni che prevedessero l'impiego degli ispettori in servizi di minore spessore. Premesso quanto sopra, le menzionate vicissitudini relative alla posizione di impiego del Laurino sono già state approfondite in passato sia a livello locale, sia a livello centrale da parte del Corpo della guardia di finanza. In particolare, sono state valutate approfonditamente situazioni sul conto dell'ispettore di tenore analogo a quelle segnalate dall'interrogante in particolare: un'istanza dell'interessato che, dopo aver ricostruito la propria permanenza presso vari reparti nell'ambito del comando provinciale di Catania, caratterizzata da numerosi provvedimenti di impiego e da relativi ricorsi giurisdizionali dell'interessato, lamentandosi di aver ricoperto incarichi non consoni né previsti per un ispettore, chiedeva di essere impiegato nell'espletamento dei servizi d'istituto,» ... secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 199 del 1995 ... presso la sede di Catania ... svolgendo la propria funzione in un ambiente lavorativo che si rivolga nei suoi confronti in maniera serena ed imparziale»; la decisione della competente Autorità di vertice di non accogliere, per insussistenza dei requisiti richiesti, la proposta della scala gerarchica dell'interessato di trasferire - per l'incompatibilità ambientale creatasi a seguito delle citate vicende - il Laurino ad un reparto al di fuori della sede della regione Sicilia, ma di segnalare al Comandante regionale di Palermo di valutare l'opportunità di rimuovere la segnalata incompatibilità con un provvedimento di impiego nel proprio ambito. Premesso quanto sopra, il comando generale della guardia di finanza ritiene che siano del tutto legittime le iniziative nel tempo assunte dalla competente gerarchia locale in relazione alla menzionata posizione di impiego del militare e quindi del tutto inconsistenti le eccezioni mosse in tal senso. Quindi ad avviso del comando Generale della guardia di finanza, il paventato pregiudizio nei confronti dell'ispettore da parte dell'amministrazione non trova alcun fondamento. I vari provvedimenti di impiego adottati nei confronti del militare risultano sempre improntati al pieno rispetto delle qualità professionali del medesimo e dei suoi titoli, in aderenza alle vigenti disposizioni in materia ed intrapresi nell'ottica di soddisfare sia le continue richieste del militare volte ad un più qualificato impiego sia l'esigenza di garantire dei sereni rapporti interpersonali e di proficua convivenza del Laurino con gli altri componenti dei reparti a cui lo stesso era stato assegnato, rimuovendo in tal modo situazioni potenzialmente lesive per il servizio. Le iniziative assunte nel tempo dalla competente scala gerarchica nei confronti del militare sono state, quindi, indirizzate al legittimo esercizio del potere organizzatorio dell'amministrazione, finalizzato al ripristino del corretto e sereno funzionamento dell'ufficio, nonché alla rimozione di situazioni potenzialmente pregiudizievoli della sua credibilità e complessivo andamento. La stessa menzionata decisione resa dal competente organo di giustizia amministrativa nell'ambito del gravame esperito dal militare, comprova, altresì, che l'operato del Corpo sia stato improntato alla neutralità e correttezza dell'azione amministrativa, senza la benché minima volontà di arrecare alcun pregiudizio al militare. Infine, il comando generale della guardia di finanza, ha fornito un quadro d'insieme sui diversi contenziosi intrapresi in sede giurisdizionale dal Laurino; contenziosi che, in ordine cronologico, possono così riassumersi: ricorso n. 2530/1998 al T.A.R. Sicilia-Catania avverso il provvedimento n. 388862 del 24 febbraio 1998 di rigetto di un'istanza di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari. Tale ricorso è tuttora pendente innanzi al giudice adito; ricorso n. 4467/1999 al T.A.R. Sicilia-Catania, con istanza incidentale di sospensione, avverso il provvedimento n. 90035 del 24 settembre 1999 con cui è stato disposto il trasferimento d'autorità presso il Comando brigata di F.F. Simeto. Con ordinanza n. 2562, in data 23 novembre 1999, il T.A.R. adito ha rigettato la domanda cautelare ed il gravame è tuttora pendente nel merito; ricorsi n.2642/2002 e n.2914/2002 al T.A.R. Sicilia-Catania ex articolo 25 della legge n.241 del 1990, con contestuale richiesta di risarcimento danni. I due ricorsi sono stati riuniti e rigettati con sentenza n.494 in data 21 marzo 2003, avverso la quale il Laurino ha proposto appello; ricorso n.3238/2002 al T.A.R. Sicilia-Catania, con contestuale richiesta di risarcimento danni, avverso la documentazione caratteristica. Il ricorso è tuttora pendente innanzi al giudice adito; ricorso n.4316/2003 al T.A.R. Sicilia Catania con il quale viene impugnata una sanzione disciplinare di corpo della consegna di giorni sette e viene richiesto l'accertamento ed il risarcimento del danno provocato da mobbing . Il ricorso, nel cui ambito il ricorrente ha rinunciato all'istanza incidentale di sospensione ivi formulata, risulta tuttora pendente nel merito. Inoltre, il militare, in sede amministrativa, ha proposto due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, successivamente integrati con motivi aggiunti, avverso le determinazioni di rigetto di altrettanti ricorsi gerarchici con cui erano state impugnate rispettivamente le sanzioni disciplinari di corpo del rimprovero e della consegna per giorni tre, irrogate durante la sua permanenza presso la I compagnia di Catania. Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino." . _:B9458235c86e3a54e3fffa1d0700255f9 "20041215" . _:B9458235c86e3a54e3fffa1d0700255f9 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE" . _:B9458235c86e3a54e3fffa1d0700255f9 . "Camera dei Deputati" . . "20041215" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09141 presentata da RUSSO SPENA GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 02/03/2004"^^ . . . . "GRANDI ALFIERO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09141 presentata da RUSSO SPENA GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 02/03/2004" . "4/09141" . "1"^^ . . "Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-09141 presentata da GIOVANNI RUSSO SPENA martedì 2 marzo 2004 nella seduta n. 431 RUSSO SPENA e GRANDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: il Maresciallo della Guardia di finanza Antonio Laurino presta attualmente servizio presso il Comando 2 a compagnia di Catania del corpo. Egli è pervenuto alla sede di Catania il 14 agosto 1995, ivi giunto dal Comando scuola sottufficiali dell'Aquila; da tale data risulta essere stato adibito a vari compiti e mansioni che non corrispondono alla lettera dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 ( Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122 - supplemento ordinario n. 61), né al tenore delle varie circolari nel tempo emanate dallo stesso corpo della Guardia di finanza quali la n. 49.000/310 dell'8 febbraio 1996, che ha pienamente recepito e confermato tale specifico ed elettivo profilo professionale, l'ulteriore 351.487/310 del 24 settembre 1997, nonché l'ultima 129.800/2001 dell'11 aprile 2002, intervenuta a seguito della parziale modifica del sopra ricordato decreto legislativo n. 199 del 1995; a seguito di istanza di cancellazione delle sanzioni disciplinari riportate esclusivamente nel periodo di istruzione ove sono ben note le consuetudini tipiche degli ambienti addestrativi il ministero (e come fra l'altro riconosciuto dalla stessa gerarchia - comandante zona sicula e comandante 12 a legione Messina pro tempore - nell'istruire il procedimento amministrativo ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986), con decreto n. 388.862 del 24 febbraio 1998 del Ministro delle finanze pro tempore , accoglieva solo parzialmente il beneficio previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986 senza minimamente addurre alcuna concreta circostanza di fatto di cui si sia reso protagonista in negativo il Laurino nell'ultimo biennio antecedente il 1 o agosto 1997, data di presentazione dell'istanza, inducendolo perciò a proporre ricorso giurisdizionale al Tar Catania n. 2.530/1998, di cui ancora si attende la fissazione della data di udienza di trattazione nonostante numerose istanze di prelievo depositate dall'interessato; successivamente, attraverso l'esercizio del diritto d'accesso agli atti amministrativi del fascicolo personale, il Laurino riscontrava un abbassamento di diverse voci di giudizio riferite alle note di qualifica annuali. Anche in questo secondo caso, tali diminuzioni non venivano supportate da alcuna obiettiva ed incontestabile circostanza fattuale, contestata all'interessato di modo che quest'ultimo potesse essere messo nelle materiali condizioni di esercitare il diritto costituzionale alla difesa; tale evidente difetto di motivazione ed insussistenza dei presupposti fattuali induceva il maresciallo a proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, adducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, inosservanza delle circolari del comando generale della Guardia di finanza 14 giugno 1996, n. 218.000 e 16 settembre 1996, n. 330.000, foglio d'ordini n. 40 del 1996, disparità di trattamento ed illogicità e contraddittorietà degli atti; il ricorso straordinario al Capo dello Stato veniva deciso con pronunzia di mera inammissibilità per mancato esperimento del previo ricorso gerarchico, senza quindi minimamente entrare nel merito delle contestazioni sollevate dal Laurino. Decisivo elemento che depone a favore delle doglianze ivi formulate dall'ispettore è il successivo, innalzamento delle note di qualifica, sia nelle corrispondenti voci analitiche in quella circostanza immotivatamente abbassate sia ancora di più della stessa qualifica finale elevata, nel periodo di servizio 27 novembre 1999-28 maggio 2002, a «superiore alla media-distinto». Questo incontrastabile dato di fatto non solo riportava ai precedenti giudizi oggetto di successiva diminuzione, ma li superava qualitativamente; in data 14 settembre 1999 il maresciallo Laurino veniva convocato presso l'ufficio del comandante del gruppo Guardia di finanza Catania pro tempore , il quale gli comunicava verbalmente l'imminenza di un suo trasferimento d'autorità dal comando nucleo P.T. di Catania al diverso comando brigata F.F. Simeto, senza che venisse comunicata al convocato alcuna motivazione di sorta, benché espressamente richiesta dal Laurino. Quest'ultimo ribadiva tali sue legittime perplessità al comandante del gruppo in occasione della cerimonia della festa del Patrono della Guardia di finanza tenutasi in Catania, nella chiesa di piazza San Francesco da Paola in data 21 settembre 1999, il quale in tutta risposta, non solo avrebbe nei fatti confermato la già presa decisione senza addurre nulla che fosse una plausibile motivazione, ma addirittura richiedeva chiarimenti al maresciallo Laurino (nota a sua firma n. 43.931/P/Dis del 23 settembre 1999, in pari data recapitata all'ispettore), in relazione ad una apparentemente fraintesa frase che sarebbe stata proferita dall'ispettore prima della detta cerimonia; il paventato trasferimento d'autorità si concretizzava allorquando, in data 29 settembre 1999, veniva formalmente notificato al maresciallo il radiomessaggio n. 44.356/P del giorno prima del comando gruppo che recepiva la determinazione n. 90.035/P del 24 settembre 1999 del comando 12 a legione Guardia di finanza di Messina, determinazione che sarà poi impugnata avanti il giudice amministrativo con ricorso al Tar Catania n. 4467/1999; successivamente, in data 31 gennaio 2000, dopo appena due mesi dal precedente movimento, neppure il tempo di ambientarsi nel nuovo ambiente di lavoro della brigata del Simeto ove era pervenuto il precedente 27 novembre 1999, il maresciallo era destinatario di un nuovo provvedimento di trasferimento d'autorità, questa volta dal comando brigata F.F. Simeto di Catania al comando regionale della Guardia di finanza di Palermo, decorrendo tale movimento dal 1 o febbraio 2000, attraverso notifica del comando provinciale di Catania del 31 gennaio 2000, in cui si richiamava la determinazione del comandante generale del corpo del 7 gennaio 2000, n. 3.600, il maresciallo faceva presente che il suo profilo personale non era per niente contemplato fra quello dei militari che dovevano essere trasferiti, nonché faceva presente che avverso il precedente trasferimento d'autorità aveva già proposto ricorso al Tar Sicilia-Catania, e che il ripetersi di tali trasferimenti non poteva che essere letto quale elemento sintomatico di accanimento nei suoi confronti; nonostante ciò veniva comunque notificata la nota n. 8.664/124/3 del 7 febbraio 2000 del comando regionale Palermo, con cui si formalizzava il trasferimento d'autorità nei suoi confronti. Successivamente il maresciallo Laurino riceveva invece la notifica del provvedimento n. 7853/P/Mt/2000 del comando provinciale di Catania, che recepiva analogo provvedimento dello stesso comando regionale di Palermo, con cui si disponeva l'immediata revoca del trasferimento d'autorità già pienamente formalizzato ed esecutivo. Inutile dire che anche in relazione a questo movimento autoritativo, il quale si sottolinea essere stato pienamente formalizzato e successivamente ratificato prima dell'annullamento in via di autotutela, non si è a conoscenza di alcun elemento logico-giuridico-fattuale che possa giustificarlo; successivamente intervengono i seguenti trasferimenti d'autorità, tutti non voluti minimamente dall'ispettore, tutti adottati senza il rispetto delle garanzie procedimentali che l'amministrazione militare ha riconosciuto ai suoi dipendenti fin dal lontano foglio d'ordini n. 3 del 1976, della successiva circolare 12 febbraio 1995 n. 51.000, ed infine di diversi radiomessaggi dello stesso comando generale del 1999 e 2000, anche a voler prescindere da un consistente indirizzo giurisprudenziale di cui si omette la disamina per evidenti ragioni di brevità: con decorrenza 4 gennaio 2001, il maresciallo Laurino veniva «posto a disposizione» del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, ufficio motorizzazione, che formalizzava l'ennesimo trasferimento d'autorità con radiomessaggio n. 60.234/P/Mat del 30 dicembre 2000. Presso l'ufficio motorizzazione permaneva dal 4 gennaio 2001 fino al 15 maggio 2001; dal 16 maggio 2001 veniva messo a disposizione (che vuole significare tale dicitura?) presso la 2 a sezione del comando 2 a compagnia Guardia di finanza di Catania sempre con provvedimento autoritativo del comando provinciale di Catania (radiomessaggio n. 20.334/P/Mat del 16 maggio 2001) sempre senza partecipazione al procedimento e senza conoscere la benché minima parvenza di logicamente plausibile motivazione scritta, e senza neppure conoscere materialmente lo stesso citato radiomessaggio, che verrà visionato solo molto tempo dopo; successivamente, dalla 2 a sezione egli risulta essere transitato alla 1 a sezione operativa dello stesso comando 2 a compagnia di Catania, sempre senza partecipazione al procedimento e senza conoscere la benché minima parvenza di logicamente plausibile motivazione scritta. Vi rimaneva fino al 17 giugno 2002; dal 17 giugno 2002 il maresciallo Laurino risulta per l'ennesima volta trasferito dal Comando 2 a compagnia al comando 1 a compagnia, come si può leggere dal radiomessaggio n. 24.241/P/Mat del 14 giugno 2002, del comando provinciale di Catania, e dal radiomessaggio n. 6.905/P datato 26 giugno 2002 del comando 1 a compagnia di avvenuta conferma dell'ennesimo e del tutto indesiderato trasferimento d'autorità. Importante è sottolineare che, dal 17 giugno all'8 luglio 2002 l'Ispettore risulta essere stato impiegato in compiti di registrazione delle bollette doganali, con evidente inosservanza della stessa normativa che prevede ben diverse e più qualificate mansioni; la crescita esponenziale delle penose vicende riguardanti il Laurino vedeva il suo acme nella denunzia redatta dal comandante pro tempore della 2 a per i reati militari disobbedienza e diffamazione a causa di una frase che sarebbe stata proferita dal Laurino in data 10 maggio 2002 non in presenza del denunziante, ma nel corridoio del comando, e senza che la stessa frase fosse, per il suo contenuto letterale, minimamente riferibile alla sua persona; in effetti, successivamente, in sede di udienza preliminare dinanzi al GIP militare di Palermo il denunciante implicitamente dichiarava di aver denunciato l'ispettore Laurino sapendo che quest'ultimo non fosse colpevole del reato militare da lui ascrittogli. Si deve inoltre aggiungere, per completare tale inaudito quadro, la valutazione espressa dalla stessa procura militare della Repubblica di Palermo, la quale per ben due volte, reiterava la richiesta di completa archiviazione del procedimento penale per tutte e due le ipotesi di reato indicate dall'ufficiale allora comandante della 2 a compagnia di Catania; nella stessa circostanza del 10 maggio 2002 che aveva originato la denuncia penale per i gravissimi reati militari menzionati, l'allora comandante della 2 a compagnia della Guardia di finanza di Catania denunciante ammetteva, nella stessa informativa di reato, di aver spiegazzato il foglio di servizio del giorno precedente del maresciallo Laurino alla sua diretta presenza. Egli adduceva, secondo quanto è riportato nel ricorso al Tar Catania 4316/2003, giustificazioni completamente infondate. L'ufficiale denunciante riconfermava tale gesto dello spiegazzamento del foglio in sede di assunzione di informazioni in data 4 luglio 2002 avanti il pubblico ministero militare di Palermo nel verbale del 4 luglio 2002 avanti il pubblico ministero militare di Palermo, ammettendo in tale circostanza che il detto gesto aveva provocato nel maresciallo Laurino un forte senso di offesa e di risentimento; lo stesso ufficiale denunciante, dopo la stesura dell'informativa di reato del 10 maggio 2002, redigeva quindi nota informativa 15 luglio 2002 propedeutica alla redazione delle note di qualifica annuali all'ispettore, nella quale adoperava delle aggettivazioni secondo l'interrogante lesive palesemente diffamatorie nei confronti del maresciallo Laurino senza che quest'ultimo, durante il periodo di servizio espletato dal maggio 2001-maggio 2002, fosse stato minimamente protagonista di alcuna nota di biasimo o di demerito, di alcuna sanzione disciplinare; il Laurino presentava ricorso giurisdizionale, adducendo la stessa linea di condotta seguita dalla gerarchia locale del corpo, la quale provvedeva a non tenere in alcuna considerazione la diffamatoria nota informativa 15 luglio 2002, e a confermare in pieno i precedenti giudizi «superiore alla media-rendimento distinto» che erano stati riportati costantemente dall'ispettore a far data dal 27 novembre 1999, e di cui si è già detto, linea gerarchica che quindi disattendeva completamente le assurde affermazioni rese dallo stesso ufficiale che precedentemente aveva denunciato il maresciallo Laurino avanti l'A.G. militare di Palermo; dal luglio 2002 all'aprile 2003 l'ispettore riceveva la comminazione di n. 3 sanzioni disciplinari, tutte regolarmente e reiteratamente impugnate, le prime due (consegna semplice e rimprovero) con ricorso straordinario al Capo dello Stato (n. 731-732/2003 III sezione) l'ultimo con ricorso giurisdizionale al Tar Catania (il quarto) dopo che in data 5 agosto 2003 è stata notificata la decisione di non accoglimento del comandante regionale di Palermo, che il maresciallo reputa totalmente immotivata con riferimento alle numerose doglianze da lui proposte e non valutate adeguatamente. Si evidenzia che, sulla base di quanto è riportato nel testo del gravame 4316/2003 Tar Catania II sezione, la seconda e la terza delle sanzioni disciplinari impugnate sono state comminate anche su iniziativa dello stesso ufficiale denunciante l'ispettore e redattore dell'informativa di reato penale-militare datata 10 maggio 2002; al termine di questa l'unghissima carrellata di eventi palesemente mobbizzantisi segnala che le ultime due valutazioni annuali dell'ispettore sono state drasticamente abbassate non solo nella qualifica finale da «superiore alla media» a «nella media», ma che sono state rese, in corrispondenza delle varie voci analitiche di giudizio, aggettivazioni che si ritengono, secondo il senso comune, palesemente offensive e lesive della sua dignità e reputazione personale e professionale, nonché completamente immotivate e prive dei necessari presupposti di fatto -: se il comando generale della Guardia di finanza, quale organo di vertice di un'organizzazione militare, sia a conoscenza di tutti i fatti menzionati in premessa, e se di tali fatti abbia dato notizia al Ministro; quali concrete iniziative il Ministro interrogato ritenga di dover porre immediatamente in essere per individuare eventuali responsabilità sul piano disciplinare; quali provvedimenti intenda immediatamente adottare per prevenire il fenomeno, sempre più diffuso e dilagante, del mobbing nell'amministrazione militare del corpo della Guardia di finanza a tutela non solo delle singole individualità ma, soprattutto, dei costituzionali interessi pubblici al buon andamento, all'imparzialità, all'efficacia, alla legalità dell'azione amministrativa pubblica ex articoli 2, 97, 103 e 113 della Costituzione. (4-09141)" . "20040302-20041215" . . "RUSSO SPENA GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . _:B9458235c86e3a54e3fffa1d0700255f9 . "20040302" . "2015-04-28T22:45:32Z"^^ . .