INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08383 presentata da CHINCARINI UMBERTO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970312

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_08383_13 an entity of type: aic

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: nella seduta del 10 ottobre 1996, l'interrogante ha presentato una interrogazione a risposta scritta al ministro di grazia e giustizia (n. 4-04105), relativa alla liceita' o meno dell'utilizzo di spazi pubblicitari da parte di maghi, veggenti, cartomanti, e per la promozione di letture di tarocchi e vendite di talismani; tale tipo di informazione pubblicitaria e' molto diffuso anche presso le emittenti radio e televisive; gran parte di tali messaggi pubblicitari magnificano presunte facolta' degli inserzionisti riguardanti veggenze, possibilita' di conoscere il futuro, numerose forme di divinazione eccetera, trasmodando quindi in "millanterie di facolta' divinatorie" (vedasi la risposta all'interrogazione, protocollo n. 5/387/2, del 20 febbraio 1997) l'iter si e' concluso il 5 marzo 1997; se "la valutazione di profili di illiceita' delle attivita' di cartomante, indovino, mago, ciarlatano e simili comporta l'analisi di ogni singolo caso, per verificare le concrete modalita' e il luogo delle condotte" (vedi risposta sopraccitata), gli articoli 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 231 del registro del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza risultano violati, essendo ancora quindi vigenti e cogenti, devono essere fatti rispettare, in ossequio alla legge, alla giustizia e all'educazione alla legalita'; il fatto che "l'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ("Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori"), dopo avere disciplinato nei primi due commi l'esercizio dei cosiddetti mestieri girovaghi, vieta al terzo comma il mestiere di ciarlatano", significa che il ciarlatano non e' da includere solo nei mestieri ambulanti; la relativa nozione, fornita dall'articolo 231 del registro del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza parla solo di speculazione sull'altrui credulita', sfruttamento o alimentazione dell'altrui pregiudizio, esercizio di giuochi di sortilegio, incantesimi ed esorcismi o millanteria o manifestazione pubblica di grande valentia o magnificazione di virtu' straordinaria e miracolose: dove e' assente la caratteristica girovaga, che non puo' essere confusa con la parola "pubblica"; il concetto di pubblicita' non e' esclusivo di chi ambula, anche perche', in ogni caso, la prima parte del suddetto articolo 231 e' indipendente dalla seconda e svincolata da essa tramite la congiunzione "o"; nessuno esegue (o potrebbe eseguire) un sortilegio, un incantesimo o un esorcismo girovagando; la Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza n. 1951 del 19 aprile 1951, ha sentenziato che "la cartomanzia non puo' essere esercitata neppure nella propria abitazione"; ancora la cassazione, seconda sezione penale, sentenza n. 1099 del 1^ aprile 1966, ha stabilito che anche "la chiromanzia, ove sconfini nella pretesa arte divinatoria (vedi mestiere di indovino), rientra, a mente dell'articolo 231 del registro del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (...), nella nozione del mestiere di ciarlatano, vietato espressamente dalla legge"; sempre la cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 3939 del 29 gennaio 1986, ha affermato che "non esistono norme impegnative che fanno divieto di esercitare alcune di quelle attivita'", ammettendo solo la "consulenza in materie parapsicologiche (...) (quali astrologia e grafologia) disancorate da (...) impostura e stregoneria" e definendo esplicitamente discutibili "chiromanzia, occultismo, veggenza o cartomanzia"; la Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza n. 5582 del 17 gennaio 1995, ha infine stabilito che "l'attivita' di mago, che sfrutta la credulita' altrui traendo profitto da pratiche presentate come dirette a predire il futuro o a evitare malanni o gli effetti di "fatture" al cliente ovvero procurare danni alle persone dal cliente indicate, giuridicamente si inquadra nel mestiere di "ciarlatano", espressamente vietato dall'articolo 121 ultimo comma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"; poi ha aggiunto che "lo sfruttamento della credulita' altrui, propria di chi si professi "mago", porta facilmente a sconfinare nel reato di truffa"; il Consiglio di Stato lo scorso anno ha annullato un provvedimento di sospensiva del Tar Lazio a favore di un "mago televisivo" le cui pubblicita' e attivita' erano state proibite dal questore di Viterbo; la pretura di Clusone (Bergamo) il 6 giugno 1985 ha sentenziato che "risponde al delitto di cui all'articolo 348 del codice penale in qualita' di partecipe morale e materiale, il responsabile dell'emittente televisiva che abbia trasmesso un programma attraverso il quale altri esercitava abusivamente la professione medica, dando cosi' pubblicita' alla stessa illecita attivita'". Pertanto, una severa normativa vieta tassativamente ai medici qualsiasi forma di propaganda sanitaria che non corrisponda a criteri rigorosamente scientifici o che susciti illusorie speranze; d'altra parte, invece, le campagne di disinformazione pseudoscientifica e pseudosanitaria - comprese le piu' perniciose e mistificanti - di coloro che violano continuamente ed alla luce del sole una norma amministrativa, magnificando "ricette o specifici, cui attribuiscono virtu' straordinarie o miracolose" (articolo 231 del registro del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), continuano senza che le autorita' di pubblica sicurezza intervengano; l'introduzione del divieto in discorso costituisce un'innovazione laddove la legislazione anteriore (1888-1889) permetteva l'esercizio del mestiere di ciarlatano "previa iscrizione in apposito registro presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza", la quale rilasciava un certificato; l'evoluzione della coscienza sociale ha pertanto determinato il progressivo rigetto di tale attivita', con la mutazione del quadro normativo ad essa relativo; oggi e' vista con sfavore dal legislatore, ben diversamente da quanto comunicato dal Ministro nella risposta all'interrogazione sopra citata, secondo cui non "si sono affermati e consolidati indirizzi interpretativi in giurisprudenza ordinaria e amministrativa secondo cui l'attivita' di cartomante - al pari di quella di astrologo, grafologo, veggente ed occultista - non consente la configurabilita' dell'esercizio di ciarlataneria"; all'articolo 661 del codice penale (abuso della credulita' popolare), l'espressione "se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico" significa che non occorre che detto turbamento si verifichi in concreto. La forma verbale ("puo' derivare") non lascia dubbi: e' necessario e sufficiente che la condotta sia astrattamente idonea a produrre la turbativa; l'attivita' di vigilanza da parte del ministero delle poste e telecomunicazioni (in relazione alla disciplina d'uso dei servizi televisivi, introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e in merito al regolamento approvato dallo stesso ministero il 13 luglio 1995, n. 385) si sta rivelando ininfluente e fallimentare, e questo malgrado le numerose segnalazioni -: per quale motivo il ministero non si adoperi affinche' siano rispettate le leggi esistenti; quali sarebbero gli "affermati e consolidati indirizzi interpretativi (...) secondo cui l'attivita' di cartomante - al pari di quella di astrologo, grafologo, veggente ed occultista - non consenta le configurabilita' dell'illecito di ciarlataneria" (vostro protocollo n. 5/387/2, 20 febbraio 1997); chi debba vigilare sul rispetto delle norme amministrative e penali in vigore, in presenza di palesi omissioni di atti d'ufficio e trascuratezze; quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del triste fenomeno in oggetto. (4-08383)
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