INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08222 presentata da STAJANO ERNESTO (MISTO) in data 19950303
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Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso: che la vicenda relativa all'arresto e alla custodia cautelare del dottor Vito Gamberale, allora amministratore delegato della SIP, suscito' enorme scalpore nell'opinione pubblica anche in relazione ad autorevoli interventi del Presidente della Repubblica e del Consiglio Superiore della Magistratura; che il Ministro di grazia e giustizia allora in carica, Giovanni Conso, promosse in relazione ad anomalie ed illegittimita' riscontrabili nel procedimento penale a carico del Gamberale due distinte azioni disciplinari nei confronti del giudice per le indagini preliminari di Napoli, Luigi Esposito, e del sostituto procuratore presso la Pretura Circondariale di Napoli, Vincenzo Piscitelli; che nella richiesta di custodia cautelare formulata dal pubblico ministero della Procura di Napoli si contestava al dottor Gamberale il reato di tentata concussione per aver tentato di ottenere con minacce dalla societa' IPM, fornitrice della SIP, l'assunzione di 5 persone a lui raccomandate dall'onorevole Di Donato; che tale imputazione si fondava sulle risultanze di una conversazione telefonica, intercettata, fra il Di Donato ed il Gamberale; che conseguentemente il processo deve accertare la fondatezza o meno dell'ipotesi accusatoria, ed in particolare se corrisponde al vero che il Gamberale tento' di costringere i dirigenti dell'IPM ad effettuare le assunzioni di cui si parla nella sopra indicata intercettazione telefonica, che non hanno comunque avuto luogo; che il processo ha avuto inizio il 19 ottobre 1994 innanzi all'8^ sezione del Tribunale di Napoli nella seguente composizione: dottor Annunziata Presidente, dottori Maddalena e Buccino, Giudici a latere; che all'udienza dibattimentale del 19 ottobre 1994 il pubblico ministero dottor Rosario Cantelmo, come riscontrato dal Presidente del collegio, non aveva provveduto a convocare la presunta parte lesa, ne' mai l'aveva udita in quanto tale sicche' l'udienza e' stata aggiornata, prima al 2 dicembre 1994 e, successivamente, all'11 gennaio 1995; che la presunta parte lesa, ha fatto recapitare al Presidente del Tribunale una lettera con la quale afferma di non aver subi'to alcuna pressione indebita, e vessazione, e, dunque, di non avere danni da richiedere agli imputati; che nell'udienza dell'11 gennaio 1995 e' inspiegabilmente mutato il Collegio Giudicante che risulta ora cosi' composto: dottor Maddalena Presidente, dottori Pezzullo e Della Pietra, Giudici a latere; che e' pertanto entrata a far parte del Collegio la dottoressa Rosa Pezzullo fino a poco tempo fa pubblico ministero presso la Pretura Circondariale di Napoli; che la Pezzullo, nel maggio scorso, fu una delle protagoniste principali di uno scontro con i dirigenti del suo ufficio oggetto di commenti sulla stampa locale e nazionale; che la stessa dottoressa Pezzullo ricevette, in quella occasione, la solidarieta' di un gruppo di colleghi tra i quali il pubblico ministero Vincenzo Piscitelli nei cui confronti, come si e' detto, il Ministro Conso aveva promosso azione disciplinare in relazione al procedimento di cui trattasi; che sempre nell'udienza dell'11 gennaio 1995 il pubblico ministero Cantelmo ha chiesto la non acquisizione agli atti della telefonata intercettata su cui pure si fonda l'originaria accusa formulata nei confronti del dottor Gamberale; che il Tribunale ha inspiegabilmente accolto detta richiesta; che lo stesso dottor Cantelmo, nei giorni successivi alla detta udienza avrebbe richiesto, ai fotografi presenti in aula, l'acquisizione di tutte le foto dagli stessi scattate nel corso dell'udienza -: se non ritenga di disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti, anche attraverso un'ispezione ministeriale, al fine in particolare di verificare se si siano registrate violazioni nei meccanismi tabellari di formazione dei collegi giudicanti con conseguente compromissione del principio di precostituzione del giudice naturale sancito dall'articolo 25 della Costituzione; se non ritenga opportuno che, ove i predetti accertamenti diano esito positivo, vengano sollecitamente adottati tutti i provvedimenti di competenza, vuoi disciplinari che di applicazione dell'articolo 2 della legge delle Guarentigie, onde evitare compromissioni della credibilita' e del prestigio dell'ordine giudiziario. (4-08222)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08222 presentata da STAJANO ERNESTO (MISTO) in data 19950303
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08222 presentata da STAJANO ERNESTO (MISTO) in data 19950303
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
GRIMALDI TULLIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI)
AYALA GIUSEPPE MARIA (I DEMOCRATICI)
BARESI EUGENIO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO)
CASELLI FLAVIO GIOVANNI (LEGA NORD)
CONTI CARLO (LEGA NORD)
DI MUCCIO PIETRO (FORZA ITALIA)
MAMMOLA PAOLO (FED.LIB.DEM)
PAGGINI ROBERTO (I DEMOCRATICI)
SIMONELLI VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE)
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2014-05-14T19:36:24Z
4/08222
STAJANO ERNESTO (MISTO)