INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07273 presentata da SCALIA MASSIMO (MISTO) in data 19970205

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_07273_13 an entity of type: aic

Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali ed ambientali. - Per sapere - premesso che: nella cosiddetta zona B, con vincolo di inedificabilita' limitata, del parco archeologico della valle dei Templi come delimitato dai decreti interministeriali dei ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971 e decreto del Presidente della Repubblica 91/91, insistono circa duemila costruzioni realizzate in assenza di autorizzazione o concessione edilizia; attualmente, per i fatti che di seguito si esporranno, tali costruzioni non sono ammesse alla sanatoria edilizia e pertanto il regime giuridico di tali edifici e' estremamente precario e penalizzante; tali costruzioni, in larga parte abitate come prima casa, non sono commerciabili ne' le stesse possono beneficiare di provvedimenti autorizzativi per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di recupero; invero, ai sensi delle leggi di sanatoria edilizia (articolo 23 della legge regionale n. 37 del 1985 e articolo 32 della legge n. 47 del 1985) tali costruzioni possono essere ammesse a sanatoria edilizia previo parere dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo, cioe' dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali; a favore dell'avvio dell'iter della sanatoria edilizia, attraverso criteri oggettivi, si sono gia' pronunziati nel 1992 e nel 1993 il massimo organo tecnico scientifico della regione Siciliana, il consiglio regionale dei beni culturali (vedi verbali riunioni in data 23 giugno 1992 e 3 luglio 1993), nonche' il consiglio nazionale dei beni culturali ed ambientali (vedi verbali delle riunioni del settembre 1996); in particolare tra il 1991 e il 1993, a seguito di indicazioni dell'allora presidente della Regione siciliana Nicolosi, venivano predisposti dal comune di Agrigento criteri, su cui esprimeva il proprio parere favorevole anche la soprintendenza di Agrigento, per pervenire all'esame e all'esito, di massima favorevole, delle domande di sanatoria edilizia concernenti tale zona; su tale proposta del comune di Agrigento, che individuava all'interno della zona B "ambiti omogenei differenziati", si pronunziava favorevolmente il consiglio regionale dei beni culturali, chiedendo che tali criteri approvati, denominati "ambiti omogenei differenziati", venissero recepiti dal comune di Agrigento nell'ambito di un apposito piano di recupero, da redigersi ai sensi della legge regionale n. 37 del 1985 (vedi verbale consiglio regionale beni culturali in data 23 giugno 1992); tale decisione del consiglio regionale dei beni culturali, che accoglieva la proposta concordata tra comune di Agrigento e la soprintendenza di Agrigento, veniva recepita dall'assessore regionale ai beni culturali ed ambientali che, con nota protocollo 3462 del 19 agosto 1993, disponeva che il comune di Agrigento dovesse redigere un piano particolareggiato di recupero per tale zona B del parco della Valle dei Templi; malgrado successive richieste, solleciti e diffide da parte dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali (vedi nota protocollo 3705 del 10 settembre 1973 della soprintendenza di Agrigento, indirizzata al sindaco di Agrigento, nonche' le note 3 marzo 1994 della soprintendenza di Agrigento indirizzata al sindaco di Agrigento, e 6 aprile 1994 dell'assessore regionale beni culturali ed ambientali, indirizzata al sindaco di Agrigento), il comune di Agrigento ometteva ingiustificatamente di redigere il suddetto piano di recupero, bloccando di fatto la possibilita' di sanatoria edilizia per le aree in questione, creando ed amplificando in tal modo notevoli problemi igienico-sanitari e di ordine pubblico; successivamente la legge regionale n. 17 del 1994 stabiliva che i piani di recupero dovessero essere realizzati entro il termine tassativo di novanta giorni, ma anche tale prescrizione non veniva rispettata dal sindaco di Agrigento; tali persistenti inadempienze del comune di Agrigento rispetto a quanto richiesto dalla Regione siciliana provocavano, in data 10 giugno 1996, un mutamento di orientamento da parte della Regione siciliana, che, con nota protocollo 2862 del 10 giugno 1996 dell'assessore regionale ai beni culturali, comunicava che la regione intendeva far proprio l'orientamento espresso dal consiglio di giustizia amministrativa nella sentenza 257 del 1993, secondo il quale la sanatoria edilizia nella zona B del decreto Gui-Mancini poteva ammettersi solo entro i limiti di volumetria originariamente legalmente previsti pari allo 0,03 mc/mq; in tal modo con la suddetta nota, in data 10 giugno 1996, la regione ritornava indietro rispetto agli orientamenti maturati, anche all'interno dei massimi organismi tecnico-scientifici in precedenza citati; appare ragionevole, logico, razionale l'operato congiunto di comune, soprintendenza, Consiglio regionale dei beni culturali e regione Sicilia (di cui ai suddetti verbali del consiglio regionale in data 23 giugno 1992 e della nota recepita dall'assessore regionale ai beni culturali ed ambientali in data 19 agosto 1993 sino al 1993, con il quale si convenivano i criteri per addivenire alla sanatoria edilizia e si incaricava il comune di Agrigento di redigere apposito piano di recupero e che pertanto tale operato va recuperato, valorizzato e portato a compimento nell'interesse dei cittadini agrigentini, della riqualificazione e recupero del territorio, della valorizzazione del parco archeologico della valle dei Templi; per converso appare fortemente illogico, irrazionale e penalizzante per la collettivita' agrigentina, con evidenti profili negativi per la convivenza civile, l'ordine pubblico le ragioni igienico sanitarie, negare la possibilita' della sanatoria edilizia e del recupero urbanistico, dopo che gli stessi sono stati ritenuti compatibili con i valori paesistici, urbanistici ed archeologici del parco anche dagli altissimi consensi scientifici dei beni culturali, in precedenza citati, sol perche', prima, il sindaco di Agrigento e' stato inadempiente rispetto alle disposizioni ricevute relativamente alla redazione del piano di recupero e, poi, il consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana ha emesso una sentenza, che comunque, e bene ricordarlo, vale per il solo caso deciso e' non vincola la pubblica amministrazione, contrastante con gli orientamenti unanimi relativi alla possibilita' di sanatoria per tale area -: quali iniziative intendano assumere per portare a compimento l'iter delle sanatorie edilizie nella zona B del parco archeologico della valle dei Templi secondo i criteri gia' approvati dagli organi scientifici regionali e nazionali e garantire ai cittadini di Agrigento interessati gli interessi legittimi ed i diritti quesiti relativamente alle procedure di sanatoria; per quali ragioni il sindaco di Agrigento non abbia approntato il piano di recupero richiesto dalla Regione siciliana e se tale inadempimento sia stato segnalato agli organi deputati al controllo del rispetto delle norme di legge da parte dei sindaci? quali iniziative si intendano assumere per addivenire in tempi brevi alla redazione del piano del parco archeologico della valle dei Templi. (4-07273)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07273 presentata da SCALIA MASSIMO (MISTO) in data 19970205 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
BANDOLI FULVIA (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) 
LUMIA GIUSEPPE (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) 
TESTA LUCIO (RINNOVAMENTO ITALIANO) 
CASINELLI CESIDIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
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4/07273 
SCALIA MASSIMO (MISTO) 

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