INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07079 presentata da DANESE LUCA (FORZA ITALIA) in data 19970130

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_07079_13 an entity of type: aic

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: e' emblematica la vicenda del piccolo Luca De Martino, un bambino di appena sei anni tolto all'affetto del padre Nicola dopo che il tribunale australiano, ignorando le leggi internazionali, aveva affidato il figlio alla madre, nonostante in Italia ci fosse una richiesta di separazione e di affidamento del piccolo gia' pendente; la situazione del piccolo Luca De Martino costituisce un precedente gravissimo, perche' in questo modo ogni Stato puo' violare la sovranita' di un altro, ignorando le norme internazionali che impongono di attendere in caso di procedimento pendente; con istanza inoltrata ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64, all'autorita' centrale ministero di grazia e giustizia - ufficio per la giustizia minorile in data 21 luglio 1995, la signora Liana Matilde Andretti, cittadina australiana residente al 112, Thornley Street, Marrickville, Sydney, premetteva che in data 8 ottobre 1988 aveva contratto matrimonio a Roma con il signor Nicola De Martino e che da tale unione era nato il figlio Luca in data 28 gennaio 1989; la residenza familiare era stata fissata a Roma; per altro, la signora Liana Andretti aveva abbandonato la casa coniugale, conducendo con se' il figlio in Australia (che all'epoca aveva poco piu' di cinque anni, sottraendolo alla potesta' del padre, al suo ambiente ed all'affetto della famiglia); la Family court di Sydney, cui aveva presentato istanza di affidamento del bambino, aveva emesso, in data 19 dicembre 1994, un provvedimento provvisorio di affidamento del minore alla madre (avvertendo il signor De Martino a mezzo fax solo il 13 dicembre 1994), condizionando il diritto di visita del padre all'osservanza del divieto di portare il bambino fuori del territorio australiano; il 2 luglio 1995 il De Martino si era recato in Australia per trascorrere alcuni giorni con il figlio; sulla base di quanto previsto dal provvedimento della Family court del 19 dicembre 1994, gli avvocati di entrambe le parti avevano stabilito di comune accordo che il padre avrebbe trascorso con il figlio un periodo di vacanza di due settimane; il De Martino fu costretto dalle circostanze a fuggire dall'Australia con il bambino, sottraendolo alla sua abituale residenza e alle cure della madre; in data 11 luglio 1995 la Family court aveva emesso un mandato di ricerca del minore, ordinando alle forze di polizia australiane di ricercare il bambino per riconsegnarlo alla madre; la signora Andretti chiedeva che, ai sensi dell'articolo 12 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, l'autorita' giudiziaria italiana disponesse l'immediato rientro del minore Luca De Martino in Australia, presso la sua residenza abituale a Sydney, (112, Thornely Street Marrickville); l'istanza trasmessa dalla Andretti veniva trasmessa dall'autorita' centrale al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bari - atteso che il minore era stato rintracciato nelle isole Tremiti, comprese nel territorio soggetto alla giurisdizione di questo tribunale - il quale, con ricorso presentato il 23 agosto 1995, chiedeva al tribunale di pronunziare l'ordine di restituzione del bambino alla madre; all'udienza in camera di consiglio del 14 settembre 1995, fissata con decreto presidenziale dell'1 settembre 1995, si costituiva il De Martino, comparso personalmente; il tribunale rinviava l'udienza al 25 settembre 1995, autorizzando il deposito di memorie e di documenti; l'istanza proposta dall'Andretti viene accolta e la conseguente emissione dell'ordine di rientro immediato in Australia del minore Luca De Martino; l'allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare da parte del coniuge che rifiuti di tornarvi, oltre ad essere sanzionato con la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale previsto, dall'articolo 146 del codice civile, puo' integrare la fattispecie criminosa di cui all'articolo 574 del codice civile, che puo' concorrere con quella di cui all'articolo 605 dello stesso codice, qualora il coniuge, trasferendosi altrove con il figlio, impedisca all'altro genitore di esercitare la potesta' ed al minore di godere del diritto di cui all'articolo 147 del codice civile; il comma 7 dell'articolo 155 del codice civile stabilisce che il giudice e' titolare di un potere-dovere improntato alla tutela e alla cura dei minori; i diritti di famiglia sono caratterizzati dall'imprescrittibilita', irrinunciabilita' ed indisponibilita'; in particolare, questa ultima caratteristica comporta, per i titolari dei diritti, la giuridica impossibilita' di conferire valido mandato per la loro regolamentazione ai difensori in giudizio, e, nell'ipotesi in cui cio' sia accaduto nel processo straniero, il giudice italiano deve considerare tamquam non esset l'accordo raggiunto dai procuratori, essendo esso affetto da nullita' insanabile per evidente contrasto con l'ordine pubblico, anche se considerato sotto la nuova ottica introdotta nell'ordinamento giuridico interno in virtu' della legge 10 giugno 1985, n. 301, di ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali; una corretta interpretazione delle norme convenzionali, attuata avendo a mente sia la normativa interna, sia la ratio sulla quale il trattato si fonda, dovrebbe portare ad escludere l'applicabilita' in tutte quelle ipotesi in cui, pur in presenza di un provvedimento di affidamento della prole adottato dallo Stato straniero, risulti inequivocabilmente che la residenza abituale del minore e' diversa da quella fissata nello Stato nel quale il genitore-rapitore ha cercato rifugio e nel quale e' stato emesso il provvedimento; la convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 non fornisce la nozione di residenza abituale, cosi' che essa deve essere desunta dalle norme di diritto interno, che, necessariamente, devono armonizzarsi con quelle convenzionali: l'articolo 144 del codice civile stabilisce che i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa; appare pacifico che il concetto di residenza abituale espresso nella convenzione dellAja si identifica, in sede interpretativa, con quello sancito dalla ricordata norma, in relazione all'articolo 43 del codice civile, cosi' che appare assolutamente fuor di luogo ritenere che il figlio, trasferito all'estero da uno dei genitori contro la volonta' dell'altro possa ritenersi abitualmente residente nello Stato in cui e' stato condotto illecitamente; la giurisprudenza ha chiarito che la residenza del minore va intesa non come il luogo ove il minore stesso permane ricevendovi cure materiali, bensi' come il luogo di vero e proprio domicilio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 43, comma 1 del codice civile, vale a dire il luogo dove il minore custodisce e coltiva i suoi piu' radicati e rilevanti legami affettivi ed i suoi reali interessi: pertanto, il trasferimento del minore deciso in via unilaterale e senza adeguata giustificazione da uno dei genitori, che abbia a rescindere i legami del minore medesimo con i luoghi e le persone della sua abituale residenza come sopra intesa (cosiddetta residenza affettiva), allontanandolo dall'altro genitore, non fa venir meno ne' la residenza, ne', conseguentemente, la competenza, territoriale del giudice di quest'ultima ad emettere i provvedimenti diretti alla tutela dell'interesse minorile; l'articolo 12 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo costituisce la norma del diritto del minore ad essere ascoltato nella procedure che lo riguardano; l'articolo 13, comma 2, della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sancisce il diritto del minore di esprimere la sua opinione sulla domanda di rimpatrio; la lettura della norma del trattato newyorchese induce il convincimento che l'accertamento delle capacita' di discernimento del fanciullo sia un atto dovuto e propedeutico alla decisione di avviare o meno la procedura di ascolto, che, dunque, puo' essere omessa esclusivamente ove si sia appurato, in concreto, che il minore non e' assolutamente in grado di distinguere cio' che per lui e' bene o e' male, ne' di operare scelte funzionali al soddisfacimento della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni; in altri Paesi dell'Unione europea la mancata audizione dei minorenni e', da tempo, causa di annullamento dei provvedimenti giurisdizionali -: se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta; se non ritengano necessario intervenire al fine di accertare per quali motivi l'ufficio centrale per la giustizia minorile, nella persona del consigliere Simeoni, abbia inviato un telex con nota urgentissima, ricevuto dal console d'Australia il giorno 14 settembre 1995 (si trattava di una relazione dei servizi sociali australiani inviata all'ufficio corrispondente italiano, a quanto risulta all'interrogante complessivamente falsa), giorno della prima udienza al tribunale dei minori di Bari, ma non abbia inviato il fascicolo del signor De Martino in suo possesso da svariati mesi, per dare ulteriori elementi al tribunale; se risulti che l'ufficio centrale per la giustizia minorile, nella persona del consigliere Simeoni, il 13 settembre 1995, a tarda sera, ebbe un colloquio telefonico e trasmise fax all'avvocato Mazzacane di Bari, procuratore legale della signora Andretti; se corrisponda a verita' che, all'udienza del 14 settembre 1995, il tribunale dei minori di Bari non senti' il De Martino per i fatti di cui sopra e gli chiese solo se a quella data si trovava alle isole Tremiti; per quali motivi il tribunale dei minori di Bari non abbia tenuto conto della denuncia-querela per sottrazione di minore ed appropriazione indebita contro la signora Andretti e se corrisponde a verita' che non e' stato ritenuto opportuno ascoltare il minore quando la convenzione lo prevede, mentre e' stata invocata per sconvolgere il principio di residenza abituale; se risulti che l'ambasciata d'Australia abbia contattato il tribunale dei minori di Bari e, in caso affermativo, per quali ragioni si sia ritenuto urgente il rimpatrio di Luca De Martino in Australia; se risulti che il sostituto procuratore dottor Giarusso non abbia emesso ancora nessun provvedimento in relazione alla denuncia-querela (n. rif. 663490/94) del De Martino, che risale al 28 luglio 1994, permettendo alla signora Andretti di entrare e uscire indisturbata dall'Italia; se corrisponda al vero che il procuratore di Bari, dottor Occhiogrosso abbia ordinato che il piccolo Luca De Martino venisse rinchiuso in un istituto (piccole ancelle del Sacro Cuore di Passoscuro) per due giorni, mentre il dottor Polella, del tribunale dei minori di Roma, l'aveva affidato alla nonna paterna; se risulti che il De Martino, trovando improvvisamente la signora Andretti nell'istituto dove era rinchiuso il figlio, abbia chiamato i carabinieri e all'arrivo del comandante della stazione di Passoscuro, brigadiere Nieddu, abbia trovato quest'ultimo completamente reticente alle sue richieste; se corrisponda a verita' che il brigadiere Nieddu avesse nella sua cartellina un foglio con il timbro dell'ambasciata australiana, se stesse eseguendo precise direttive e, in caso affermativo, da chi fossero stati impartiti quegli ordini e per quali motivi; se risulta che il De Martino dal 16 ottobre 1995 non ha piu' visto suo figlio (per l'indisponibilita' del governo australiano e l'indifferenza dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e del Ministero degli affari esteri), quando la convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, stabilisce che il minore separato da entrambi i genitori o da uno di essi, deve intrattenere con loro rapporti personali e contatti diretti, anche nell'ipotesi in cui risiedano in Stati diversi. (4-07079)
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