_:B56fd66df6cb05a0c105864696e76966c "In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso le Autorita' competenti, si comunica quanto segue. Nicola De Martino ebbe a contrarre matrimonio con Liana Matilde Andretti, cittadina australiana, nell'ottobre del 1988 in Roma. Dall'unione nacque Luca De Martino il 28 gennaio 1989. Dopo un periodo di normale vita matrimoniale, in data 8 aprile 1994, la Andretti abbandono' la casa coniugale e la residenza in Italia e si trasferi' in Australia portando con se' il piccolo Luca. Dopo un tentativo inteso a riallacciare i rapporti con il coniuge ed a chiarire i motivi dell'improvviso abbandono, risultate vane le speranze di riunificazione del nucleo familiare, il De Martino presentava denuncia-querela nei confronti della signora Andretti per sottrazione di minore alla competente Autorita' giudiziaria, nonche' ricorso per separazione giudiziale al Tribunale di Roma. Nel contempo, il medesimo chiedeva all'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile il rimpatrio del proprio figlio minore ai sensi della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, sul presupposto che il comportamento della consorte lo aveva in concreto privato dell'esercizio della potesta' genitoriale e dei conseguenti diritti-doveri. In data 1^ giugno 1995 l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile inoltrava l'istanza alla omologa Autorita' australiana, ricevendo, purtroppo, un riscontro negativo in data 11 luglio 1995. Le Autorita' australiane, richiamandosi all'articolo 35 della Convenzione citata, secondo il quale la normativa pattizia e' applicabile soltanto ai trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo l'entrata in vigore della Convenzione stessa nello Stato richiedente, rigettavano la richiesta, essendo il trasferimento del bambino avvenuto in epoca anteriore al 1o maggio 1995, data di entrata in vigore per l'Italia dell'atto pattizio. In data 13 luglio 1995 un legale inviava all'Ufficio Centrale richiamato una nota con la quale comunicava che il signor De Martino aveva provveduto personalmente al rimpatrio del proprio figlio nello Stato italiano, sicche' il ricorso presentato doveva intendersi definitivamente annullato. Il relativo fascicolo veniva pertanto archiviato. In data 21 luglio 1995, per contro, la signora Andretti presentava all'Autorita' Centrale italiana domanda, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, intesa ad ottenere il ritorno del minore presso la sua residenza australiana anche in forza del provvedimento della Family Court di Sydney emesso in data 19 dicembre 1994, in base al quale essa ne era diventa affidataria. L'Ufficio Centrale, premessi i necessari accertamenti, inviava gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, luogo in cui si trovava il minore. Il Procuratore della Repubblica, con ricorso in via d'urgenza, chiedeva al Tribunale l'adozione di ordine di restituzione. Il Tribunale per i Minorenni di Bari, dopo aver concesso termine alle parti per le rispettive istanze istruttorie e per l'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria, emetteva in data 7 ottobre 1995, su conforme parere del Pubblico Ministero, ordine di rientro immediato del minore in Australia presso la residenza della madre. L'esecuzione del provvedimento giudiziario veniva curata, in conformita' al disposto legislativo (articolo 7 punto 5 della citata legge 15 gennaio 1994, n. 64), dalla stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari ed in data 16 ottobre 1995 il piccolo Luca partiva per Sydney con la madre, venuta in Italia a riprenderlo. Avverso tale statuizione il De Martino ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Le osservazioni contenute nell'atto ispettivo ed afferenti a talune questioni di diritto toccano un ambito completamente rimesso alla giurisdizione, sicche' manca la possibilita' di esprimere valutazioni al riguardo. Peraltro, essendo pendente ricorso per cassazione, non si dubita che tutti i profili di legittimita' saranno adeguatamente considerati. In ogni caso, e senza entrare nel merito delle statuizioni, la pronuncia in esame reca la disamina delle questioni in quell'ambito proposte dal genitore. In particolare essa presenta espressa valutazione del profilo, segnalato dall'interrogante, afferente all'audizione del minore. Infatti, nella pronunzia si richiama una relazione in atti dalla quale emerge che il minore \"fino al momento dell'espatrio, ha vissuto serenamente in un ambiente stimolante sotto il profilo formativo-educativo, circondato dalle cure della madre cui e' legato da un valido e saldo rapporto affettivo ...\", si osserva che non \"appare ipotizzabile, alla luce di siffatte considerazioni, una opposizione del bambino al rientro in Australia\" e si conclude che \"quand'anche il minore fosse stato sentito (il Tribunale ha ritenuto non necessaria l'audizione) e avesse manifestato il rifiuto di tornare dalla madre, non sarebbe stato opportuno tenere conto dell'opinione espressa da un bambino di appena sei anni, dopo solo due mesi di convivenza con il padre (articolo 13 c. 2)\". Quanto al resto, risponde a verita' che, in data 14 settembre 1995, l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ebbe ad inviare via fax al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, per l'unione agli atti del procedimento, una relazione del Servizio Sociale australiano, sulle condizioni di vita in detto Paese del piccolo Luca De Martino, su esplicita richiesta pervenuta dall'Ambasciata d'Australia a Roma. La trasmissione di detto documento per via fax si rese necessaria perche' in quel medesimo giorno si celebrava la prima udienza della procedura. Al momento non si ritenne invece necessario inviare copia del gia' citato fascicolo concernente il ricorso in precedenza presentato dal De Martino, che venne comunque portato a conoscenza del Tribunale di Bari, su sollecitazione dello stesso De Martino, con fax del 26 settembre 1995. Inoltre, il Tribunale ebbe a concedere alle parti in causa termine per la presentazione di richieste ed istanze istruttorie, onde e' stato pienamente assicurato il principio del contraddittorio, essendovi stato modo di formulare istanze a mezzo dei difensori, sia in sede istruttoria che di merito. Naturalmente, e' da escludere che gli uffici ministeriali abbiano inteso di sottrarre alla piena cognizione del Tribunale competente elementi relativi alla dedotta fattispecie. L'operato degli uffici stessi, al contrario, e' stato rigorosamente ispirato a criteri di legalita' e correttezza. Risponde altresi' a verita' che l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ebbe a trasmettere, a mezzo fax, al legale di Bari nominato procuratore domiciliatario della signora Andretti il decreto di fissazione dell'udienza del giorno 14 settembre 1995 alle ore 11, per la comparizione delle parti in causa, emesso dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari in data 1^ settembre 1995, ma pervenuto all'Ufficio medesimo solo in data 12 settembre 1995 a causa di un disguido di cancelleria. In proposito si segnala che, a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 15 gennaio 1994 n. 64, la persona che ha presentato la richiesta - nel caso di specie la signora Andretti - deve essere informata della data dell'udienza a cura dell'Autorita' centrale. Dunque, l'esistenza di un preciso obbligo di legge spiega l'invio via fax del decreto di comparizione. Per quanto attiene alla procedura di rimpatrio del minore in Australia, la competente Procura della Repubblica ha segnalato che non opero' con urgenza ma certamente senza ritardo, nel momento in cui la madre, giunta in Italia e ottenuto l'affidamento del figlio, decise di rientrare nel suo Paese. La procedura in questione e' stata attuata ai sensi dell'articolo 7 della richiamata legge n. 64 che testualmente recita \"il decreto e' immediatamente esecutivo. Contro di esso puo' essere proposto ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto\". La medesima Procura della Repubblica dispose che il minore, nel periodo compreso tra il suo ritrovamento da parte della polizia ed il suo affidamento alla madre, fosse collocato in una comunita' piuttosto che presso la nonna paterna, al fine di scongiurare il timore che potesse venire vanificata l'esecuzione delle statuizioni dei giudici. A tale riguardo l'Ufficio di procura ha segnalato che il genitore, che non aveva mai ottenuto l'affidamento del figlio ne' dall'Autorita' giudiziaria italiana ne' da quella australiana, recatosi in Australia nel luglio del 1995 per una visita di due settimane al figlio, che era stato affidato alla madre dal giudice australiano, era fuggito da quel Paese insieme al piccolo, violando il divieto impostogli di portarlo fuori del territorio australiano. Inoltre, nell'ottobre 1995, al momento dell'esecuzione del provvedimento del Tribunale, il De Martino si rese irreperibile insieme al figlio non facendolo trovare ne' al suo domicilio anagrafico ne' in altri accertati ed evitando che frequentasse la scuola alla quale era iscritto. Il suo rintraccio fu reso possibile solo a seguito di alcune telefonate anonime. In tale situazione la Procura della Repubblica ritenne necessario l'affidamento alla Comunita' cui si e' fatto cenno. Tale iniziativa non risulta abbia determinato conseguenze pregiudizievoli per il piccolo, anche grazie al civile comportamento dei genitori ed alla sensibilita' del personale di polizia e del servizio sociale. Per quanto attiene alle attuali condizioni del minore, il Ministero degli esteri ha comunicato che viene svolta, attraverso l'Ambasciata in Canberra e il Consolato Generale di Sydney, una continua azione di monitoraggio sia dal punto di vista psico-fisico che per quanto concerne la sua formazione scolastica. Il Console Generale in Sydney, nella sua qualita' di Giudice tutelare del minore, oltre a verificare in numerose occasioni le buone condizioni di salute del piccolo Luca, ha fatto in modo che egli seguisse, fra l'altro, anche corsi scolastici di italiano, in quanto il mantenimento e l'approfondimento della conoscenza della nostra lingua vengono considerati come mezzo indispensabile per fargli conservare il naturale contatto con il genitore e con l'ambiente italiano. L'azione del Console Generale non puo' svolgersi, peraltro, che nel quadro dell'ordinamento locale e nei limiti che esso consente a rappresentanti consolari stranieri. Non va inoltre dimenticato che, se per l'ordinamento italiano Luca e' cittadino italiano per quello locale egli e' anche cittadino australiano e la madre ne e' l'affidataria del minore. Infine, per quanto attiene al personale dell'Arma dei Carabinieri intervenuto nel corso della vicenda, il Comando generale ha riferito che il 15 maggio 1995 il Comandante della Stazione Carabinieri di Passoscuro si portava presso il locale istituto \"Piccole Ancelle del Sacro Cuore\", ove era in corso una controversia tra i coniugi riguardante l'affidamento del loro figlio. Nella circostanza il militare accertava che il minore, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma, era stato affidato al citato istituto, con divieto di prelievo fino a diversa disposizione dell'Autorita' giudiziaria di Bari e con la possibilita' di essere visitato dai soli familiari. Il giorno successivo il padre del minore segnalava alla Stazione medesima che la signora Andretti stava per lasciare il territorio nazionale e chiedeva di impedirne la partenza, poiche' la stessa doveva essere interrogata quale indiziata di reato. Il sottufficiale, constatato che presso la banca dati delle Forze di polizia esisteva una nota di rintraccio della donna, contattava telefonicamente il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso la Pretura di Roma, il quale non riteneva legittimo trattenerla, e consigliava comunque di escuterla prima della partenza, alla presenza di un avvocato. Nella stessa giornata il militare rintracciava l'Andretti presso l'istituto Piccole Ancelle del Sacro Cuore, senza poterla interrogare, perche' la stessa, unitamente al figlio e scortata su disposizione dell'Autorita' Giudiziaria di Bari da personale della Polizia di Stato, si allontanava da Passoscuro per raggiungere l'aeroporto di Roma-Fiumicino diretta in Australia. Nel corso della vicenda il sottufficiale in questione non ha mai avuto la disponibilita' di atti dell'Ambasciata australiana. Conclusivamente si vuole pure rappresentare che l'Ufficio centrale per la giustizia minorile segue con interesse la dolorosa vicenda familiare e, con nota del dicembre scorso, ha nuovamente chiesto all'Autorita' centrale australiana di favorire una procedura rapida affinche' al signor De Martino sia concessa la possibilita' di frequentare il figlio, rimuovendo gli ostacoli frapposti dall'atteggiamento intransigente della signora Andretti. Il Ministro di grazia e giustizia: Flick." . _:B56fd66df6cb05a0c105864696e76966c "19970424" . _:B56fd66df6cb05a0c105864696e76966c "MINISTRO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA" . _:B56fd66df6cb05a0c105864696e76966c . "19970130-19970512" . "1"^^ . "2014-05-15T10:47:37Z"^^ . . . "DANESE LUCA (FORZA ITALIA)" . . "4/07079" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07079 presentata da DANESE LUCA (FORZA ITALIA) in data 19970130"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: e' emblematica la vicenda del piccolo Luca De Martino, un bambino di appena sei anni tolto all'affetto del padre Nicola dopo che il tribunale australiano, ignorando le leggi internazionali, aveva affidato il figlio alla madre, nonostante in Italia ci fosse una richiesta di separazione e di affidamento del piccolo gia' pendente; la situazione del piccolo Luca De Martino costituisce un precedente gravissimo, perche' in questo modo ogni Stato puo' violare la sovranita' di un altro, ignorando le norme internazionali che impongono di attendere in caso di procedimento pendente; con istanza inoltrata ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64, all'autorita' centrale ministero di grazia e giustizia - ufficio per la giustizia minorile in data 21 luglio 1995, la signora Liana Matilde Andretti, cittadina australiana residente al 112, Thornley Street, Marrickville, Sydney, premetteva che in data 8 ottobre 1988 aveva contratto matrimonio a Roma con il signor Nicola De Martino e che da tale unione era nato il figlio Luca in data 28 gennaio 1989; la residenza familiare era stata fissata a Roma; per altro, la signora Liana Andretti aveva abbandonato la casa coniugale, conducendo con se' il figlio in Australia (che all'epoca aveva poco piu' di cinque anni, sottraendolo alla potesta' del padre, al suo ambiente ed all'affetto della famiglia); la Family court di Sydney, cui aveva presentato istanza di affidamento del bambino, aveva emesso, in data 19 dicembre 1994, un provvedimento provvisorio di affidamento del minore alla madre (avvertendo il signor De Martino a mezzo fax solo il 13 dicembre 1994), condizionando il diritto di visita del padre all'osservanza del divieto di portare il bambino fuori del territorio australiano; il 2 luglio 1995 il De Martino si era recato in Australia per trascorrere alcuni giorni con il figlio; sulla base di quanto previsto dal provvedimento della Family court del 19 dicembre 1994, gli avvocati di entrambe le parti avevano stabilito di comune accordo che il padre avrebbe trascorso con il figlio un periodo di vacanza di due settimane; il De Martino fu costretto dalle circostanze a fuggire dall'Australia con il bambino, sottraendolo alla sua abituale residenza e alle cure della madre; in data 11 luglio 1995 la Family court aveva emesso un mandato di ricerca del minore, ordinando alle forze di polizia australiane di ricercare il bambino per riconsegnarlo alla madre; la signora Andretti chiedeva che, ai sensi dell'articolo 12 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, l'autorita' giudiziaria italiana disponesse l'immediato rientro del minore Luca De Martino in Australia, presso la sua residenza abituale a Sydney, (112, Thornely Street Marrickville); l'istanza trasmessa dalla Andretti veniva trasmessa dall'autorita' centrale al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bari - atteso che il minore era stato rintracciato nelle isole Tremiti, comprese nel territorio soggetto alla giurisdizione di questo tribunale - il quale, con ricorso presentato il 23 agosto 1995, chiedeva al tribunale di pronunziare l'ordine di restituzione del bambino alla madre; all'udienza in camera di consiglio del 14 settembre 1995, fissata con decreto presidenziale dell'1 settembre 1995, si costituiva il De Martino, comparso personalmente; il tribunale rinviava l'udienza al 25 settembre 1995, autorizzando il deposito di memorie e di documenti; l'istanza proposta dall'Andretti viene accolta e la conseguente emissione dell'ordine di rientro immediato in Australia del minore Luca De Martino; l'allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare da parte del coniuge che rifiuti di tornarvi, oltre ad essere sanzionato con la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale previsto, dall'articolo 146 del codice civile, puo' integrare la fattispecie criminosa di cui all'articolo 574 del codice civile, che puo' concorrere con quella di cui all'articolo 605 dello stesso codice, qualora il coniuge, trasferendosi altrove con il figlio, impedisca all'altro genitore di esercitare la potesta' ed al minore di godere del diritto di cui all'articolo 147 del codice civile; il comma 7 dell'articolo 155 del codice civile stabilisce che il giudice e' titolare di un potere-dovere improntato alla tutela e alla cura dei minori; i diritti di famiglia sono caratterizzati dall'imprescrittibilita', irrinunciabilita' ed indisponibilita'; in particolare, questa ultima caratteristica comporta, per i titolari dei diritti, la giuridica impossibilita' di conferire valido mandato per la loro regolamentazione ai difensori in giudizio, e, nell'ipotesi in cui cio' sia accaduto nel processo straniero, il giudice italiano deve considerare tamquam non esset l'accordo raggiunto dai procuratori, essendo esso affetto da nullita' insanabile per evidente contrasto con l'ordine pubblico, anche se considerato sotto la nuova ottica introdotta nell'ordinamento giuridico interno in virtu' della legge 10 giugno 1985, n. 301, di ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali; una corretta interpretazione delle norme convenzionali, attuata avendo a mente sia la normativa interna, sia la ratio sulla quale il trattato si fonda, dovrebbe portare ad escludere l'applicabilita' in tutte quelle ipotesi in cui, pur in presenza di un provvedimento di affidamento della prole adottato dallo Stato straniero, risulti inequivocabilmente che la residenza abituale del minore e' diversa da quella fissata nello Stato nel quale il genitore-rapitore ha cercato rifugio e nel quale e' stato emesso il provvedimento; la convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 non fornisce la nozione di residenza abituale, cosi' che essa deve essere desunta dalle norme di diritto interno, che, necessariamente, devono armonizzarsi con quelle convenzionali: l'articolo 144 del codice civile stabilisce che i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa; appare pacifico che il concetto di residenza abituale espresso nella convenzione dellAja si identifica, in sede interpretativa, con quello sancito dalla ricordata norma, in relazione all'articolo 43 del codice civile, cosi' che appare assolutamente fuor di luogo ritenere che il figlio, trasferito all'estero da uno dei genitori contro la volonta' dell'altro possa ritenersi abitualmente residente nello Stato in cui e' stato condotto illecitamente; la giurisprudenza ha chiarito che la residenza del minore va intesa non come il luogo ove il minore stesso permane ricevendovi cure materiali, bensi' come il luogo di vero e proprio domicilio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 43, comma 1 del codice civile, vale a dire il luogo dove il minore custodisce e coltiva i suoi piu' radicati e rilevanti legami affettivi ed i suoi reali interessi: pertanto, il trasferimento del minore deciso in via unilaterale e senza adeguata giustificazione da uno dei genitori, che abbia a rescindere i legami del minore medesimo con i luoghi e le persone della sua abituale residenza come sopra intesa (cosiddetta residenza affettiva), allontanandolo dall'altro genitore, non fa venir meno ne' la residenza, ne', conseguentemente, la competenza, territoriale del giudice di quest'ultima ad emettere i provvedimenti diretti alla tutela dell'interesse minorile; l'articolo 12 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo costituisce la norma del diritto del minore ad essere ascoltato nella procedure che lo riguardano; l'articolo 13, comma 2, della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sancisce il diritto del minore di esprimere la sua opinione sulla domanda di rimpatrio; la lettura della norma del trattato newyorchese induce il convincimento che l'accertamento delle capacita' di discernimento del fanciullo sia un atto dovuto e propedeutico alla decisione di avviare o meno la procedura di ascolto, che, dunque, puo' essere omessa esclusivamente ove si sia appurato, in concreto, che il minore non e' assolutamente in grado di distinguere cio' che per lui e' bene o e' male, ne' di operare scelte funzionali al soddisfacimento della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni; in altri Paesi dell'Unione europea la mancata audizione dei minorenni e', da tempo, causa di annullamento dei provvedimenti giurisdizionali -: se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta; se non ritengano necessario intervenire al fine di accertare per quali motivi l'ufficio centrale per la giustizia minorile, nella persona del consigliere Simeoni, abbia inviato un telex con nota urgentissima, ricevuto dal console d'Australia il giorno 14 settembre 1995 (si trattava di una relazione dei servizi sociali australiani inviata all'ufficio corrispondente italiano, a quanto risulta all'interrogante complessivamente falsa), giorno della prima udienza al tribunale dei minori di Bari, ma non abbia inviato il fascicolo del signor De Martino in suo possesso da svariati mesi, per dare ulteriori elementi al tribunale; se risulti che l'ufficio centrale per la giustizia minorile, nella persona del consigliere Simeoni, il 13 settembre 1995, a tarda sera, ebbe un colloquio telefonico e trasmise fax all'avvocato Mazzacane di Bari, procuratore legale della signora Andretti; se corrisponda a verita' che, all'udienza del 14 settembre 1995, il tribunale dei minori di Bari non senti' il De Martino per i fatti di cui sopra e gli chiese solo se a quella data si trovava alle isole Tremiti; per quali motivi il tribunale dei minori di Bari non abbia tenuto conto della denuncia-querela per sottrazione di minore ed appropriazione indebita contro la signora Andretti e se corrisponde a verita' che non e' stato ritenuto opportuno ascoltare il minore quando la convenzione lo prevede, mentre e' stata invocata per sconvolgere il principio di residenza abituale; se risulti che l'ambasciata d'Australia abbia contattato il tribunale dei minori di Bari e, in caso affermativo, per quali ragioni si sia ritenuto urgente il rimpatrio di Luca De Martino in Australia; se risulti che il sostituto procuratore dottor Giarusso non abbia emesso ancora nessun provvedimento in relazione alla denuncia-querela (n. rif. 663490/94) del De Martino, che risale al 28 luglio 1994, permettendo alla signora Andretti di entrare e uscire indisturbata dall'Italia; se corrisponda al vero che il procuratore di Bari, dottor Occhiogrosso abbia ordinato che il piccolo Luca De Martino venisse rinchiuso in un istituto (piccole ancelle del Sacro Cuore di Passoscuro) per due giorni, mentre il dottor Polella, del tribunale dei minori di Roma, l'aveva affidato alla nonna paterna; se risulti che il De Martino, trovando improvvisamente la signora Andretti nell'istituto dove era rinchiuso il figlio, abbia chiamato i carabinieri e all'arrivo del comandante della stazione di Passoscuro, brigadiere Nieddu, abbia trovato quest'ultimo completamente reticente alle sue richieste; se corrisponda a verita' che il brigadiere Nieddu avesse nella sua cartellina un foglio con il timbro dell'ambasciata australiana, se stesse eseguendo precise direttive e, in caso affermativo, da chi fossero stati impartiti quegli ordini e per quali motivi; se risulta che il De Martino dal 16 ottobre 1995 non ha piu' visto suo figlio (per l'indisponibilita' del governo australiano e l'indifferenza dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e del Ministero degli affari esteri), quando la convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, stabilisce che il minore separato da entrambi i genitori o da uno di essi, deve intrattenere con loro rapporti personali e contatti diretti, anche nell'ipotesi in cui risiedano in Stati diversi. (4-07079)" . _:B56fd66df6cb05a0c105864696e76966c . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07079 presentata da DANESE LUCA (FORZA ITALIA) in data 19970130" . . . .