INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05522 presentata da IOANNUCCI MARIA CLAUDIA (FORZA ITALIA) in data 30/10/2003
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Interrogazione a risposta scritta4-05522 Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-05522 presentata da MARIA CLAUDIA IOANNUCCI giovedì 30 ottobre 2003 nella seduta n. 483 IOANNUCCI. Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della giustizia . Premesso che: tutte le testate giornalistiche nazionali in data 26 ottobre 2003 hanno pubblicato la notizia che il Tribunale di L'Aquila, adito con ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile, ha accolto l'istanza di un genitore di religione musulmana volta a rimuovere il crocifisso dall'aula scolastica della scuola elementare del comune di Ofena (L'Aquila) frequentata dal proprio figlio; il ricorrente, signor Adel Smith, adiva il Tribunale di L'Aquila in merito alla legittimità della permanenza del crocifisso nelle scuole o di altri simboli religiosi, dopo la rimozione di un simbolo coranico che egli stesso aveva apposto all'interno dell'aula frequentata dai figli e coralmente rifiutato dalla collettività della classe; il giudice di L'Aquila accoglieva il ricorso affermando nell'ordinanza pronunciata che «mantenendo uno solo dei due simboli è stata compiuta una discriminazione»; valutato che: la decisione assunta, peraltro soggetta ad impugnazione, non appare pienamente condivisibile in relazione alla specifica e speciale disciplina della materia, tuttora vigente, in ordine alla possibilità di adottare misure cautelari da parte di un giudice nel merito della controversia appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ( ex articolo 33, comma 2, lettera e) , del decreto legislativo n. 80 del 1998, nel testo vigente dopo la legge n. 205 del 2000), trattandosi di controversia attinente la materia dei servizi inerenti la pubblica istruzione; l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è attualmente prevista dall'articolo 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, dall'allegato C del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e dalle circolari del Ministero della pubblica istruzione del 22 novembre 1922, 26 maggio 1926 e 3 ottobre 2002; tali disposizioni non sono state abrogate dall'art.676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; nel parere reso dal Consiglio di Stato, sez. II, 27 aprile 1988, n. 63, prendendo in considerazione le modificazioni al Concordato lateranense ad opera della legge 25 marzo 1985, n. 121, si afferma che le norme dell'articolo 118 del regio decreto n. 965 del 1924 e dell'allegato C del regio decreto n. 1297 del 1928, che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, non possono essere considerate implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria sull'insegnamento della religione cattolica; nell'Accordo di Villa Madama del 1984, revisione dei Patti Lateranensi, reso esecutivo dalla legge n. 121 del 1985 ( ex articolo 7 della Costituzione), l'Italia e la Santa Sede hanno riaffermato che Stato e Chiesa sono ciascuno nel proprio ambito indipendenti e sovrani, «impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo ed il bene del Paese»; la decisione se esporre il crocifisso in classe resta di competenza del Ministero in base ai decreti del 1924 e del 1928 e altre fonti citate; la stessa Costituzione «non prescrive divieti all'esposizione di un simbolo che fa parte del patrimonio storico del Paese», definito nel 1988 dal Consiglio di Stato «universale» e «non costituente motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni»; più correttamente il magistrato di L'Aquila, nell'accogliere la domanda, avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale delle ricordate disposizioni, sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Corte Costituzionale; considerato che: la sentenza di L'Aquila esautora i poteri del Parlamento eletto dai cittadini e al quale soltanto può competere l'abrogazione di una norma tuttora in vigore; una corretta visione del concetto di laicità, secondo quanto affermato dalla Consulta fin dalla nota sentenza n. 203/89, non significa indifferenza nei confronti delle religioni ma implica la «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale» e non comporta il rinnegamento o l'abbandono delle proprie radici storico-religiose; esiste un'identità italiana, forgiata dai principi del cristianesimo, che non può essere cancellata (così come non si possono cancellare la nostra poesia, l'architettura, la pittura, eccetera), che permea la nostra cultura, la nostra arte, la nostra morale da duemila anni; il significato quanto il valore etico e storico del crocifisso sono evidenti a chiunque, anche chi non crede, vedendo il crocifisso riconosce un simbolo che è alla radice stessa della nostra concezione dell'individuo, del suo valore e dei suoi diritti; un simbolo che ha nutrito ininterrottamente duemila anni della nostra storia ed è così profondamente legato alla nostra identità di Italiani ed Europei; il crocifisso può apparire come qualcosa di estraneo, di superfluo o addirittura di minaccioso soltanto a chi della nostra cultura non ha nemmeno una conoscenza superficiale; tale identità, pur nel rispetto delle diverse sensibilità, del multiculturalismo e del concetto di laicità dello Stato, non può essere intesa quasi come un disvalore da cancellare; la rimozione del crocifisso dalla scuola di Ofena è una di quelle decisioni che sembra destinata ad avere serie ripercussioni ed effetti perversi e indesiderati, certamente negativi, per quel dialogo cristiano-musulmano che tanto faticosamente si sta cercando di avviare e, più in generale, per la qualità della convivenza nel Paese; non mancano, tra l'altro, inaspettate iniziative da parte di zelanti interpreti del multiculturalismo che giungono a «dismettere» le espressioni ed i simboli tradizionali della cultura, della tradizione e del cristianesimo, anche quelli più universali, calpestando con scoraggiante naturalezza i diritti di un'intera collettività; considerato, inoltre, che: il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha voluto comunicare la propria opinione in merito all'ordinanza del tribunale di L'Aquila affermando: «A mio giudizio il crocifisso nelle scuole è sempre stato considerato non solo come segno distintivo di un determinato credo religioso, ma soprattutto come simbolo di valori che stanno alla base della nostra identità» («Il Giornale» del 28 ottobre 2003) e che il ministro Letizia Moratti ha dichiarato: «Il Ministero applica e continuerà ad applicare le disposizioni di legge del 1923, mai abrogate, che fanno, appunto, obbligo di esporre il crocifisso in tutte le scuole, così come in tutti i tribunali» («La Repubblica» del 26 ottobre 2003), l'interrogante chiede di sapere dal Presidente del Consiglio e dai Ministri interessati quali provvedimenti intendano adottare onde: arginare ogni manifestazione di ignoranza e intolleranza verso i simboli cristiani presenti nel territorio e nella cultura del nostro Paese, attualmente già ripetutamente vilipesi dal signor Smith; scongiurare il pericolo del diffondersi del fondamentalismo dall'una e dall'altra parte, che offende i valori fondamentali della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità nazionale; verificare la correttezza dell'operato del magistrato di L'Aquila e la conformità ai principi e alle norme dell'ordinamento dello Stato della ordinanza pronunciata; tutelare e riconoscere l'importanza dei valori democratici, etici ed educativi delle radici della nostra cultura italiana ed europea, nella consapevolezza che separazione ma non estraneità connotano il moderno principio di laicità dello Stato. (4-05522)
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MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
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