INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04914 presentata da DAGA FEDERICA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 20/05/2014

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-04914 presentato da DAGA Federica testo di Martedì 20 maggio 2014, seduta n. 232 DAGA , BUSTO , DE ROSA , MANNINO , MICILLO , SEGONI , TERZONI e ZOLEZZI . — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che: da parecchi decenni le acque minerali naturali vengono utilizzate al posto delle acque di rubinetto perché, grazie alla pubblicità martellante dei mezzi di comunicazione di massa, nell'immaginario collettivo sono considerate più controllate e quindi più sicure: in altri termini migliori delle acque di rubinetto; l'articolo 1 del decreto legislativo n.105 del 1992, legge che regolamentava le acque minerali fino al 2011, diventato articolo 2 del decreto legislativo n.176 del 2011, che le regolamenta oggi, definisce le caratteristiche per le quali un'acqua si considera «minerale»; a differenza di un'acqua potabile che per definizione può essere bevuta senza causare danni alla salute; un'acqua minerale per definizione ha caratteristiche igieniche particolari e proprietà favorevoli alla salute. In altri termini le acque minerali sono da considerarsi delle acque terapeutiche. Infatti, prima con l'articolo 5 del decreto ministeriale n.542 del 1992 ed ora con l'articolo 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per una serie di sostanze saline non si impone nessun limite; questa condizione fa sì che ogni acqua minerale andrebbe bevuta da alcune soggetti e non da altri; ogni acqua minerale dovrebbe essere bevuta secondo la patologia che si vuole curare; è possibile fare l'esempio del sodio, un elemento controindicato per gli ipertesi. Le acque di rubinetto, proprio perché potabili cioè bevibili da qualsiasi soggetto senza controindicazioni, non possono contenere il sodio in concentrazione superiore a 200 mg/l (decreto legislativo n.31 del 2001 allegato 1 parte c) . Per le acque minerali prima con l'articolo 5 del decreto ministeriale n.542 del 1992 ed ora con l'articolo 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003 non c’è nessun limite per tale concentrazione. Un iperteso può bere inconsapevolmente un'acqua minerale ricca di sodio dannosa per la sua salute perché sulle etichette non sono indicate le eventuali controindicazioni nel bere quel tipo di acqua minerale; con il decreto ministeriale 29 dicembre 2003 in attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione, sembrò che i limiti per una serie di sostanze tossiche elencate nel decreto ministeriale 542 e sue modifiche diventassero più rigorosi eguagliando i limiti validi per le acque di rubinetto a tutto vantaggio dei cittadini. Ma purtroppo non è così, perché anche se nominalmente il valore di concentrazione limite di una sostanza tossica è lo stesso sia per le acque di rubinetto che per quelle minerali, per le minerali e solo per queste è valida la circolare n.19 del 12 maggio 1993; il decreto legislativo n.176 del 2011, all'articolo 12, comma 1, lettera c) , recita testualmente che sulle etichette fra le altre cose si deve mettere «l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici»; la Commissione europea avviò una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, procedura che portò il Ministro della salute pro tempore dott. Veronesi ad emanare il decreto ministeriale 31 maggio 2001, con cui si abbassarono tutti i limiti massimi ammissibili delle sostanze tossiche/cancerogene eventualmente presenti nelle acque minerali ed elencate nell'articolo 6 del decreto ministeriale n.542 del 1992; il Ministro pro tempore Veronesi, conformemente a quanto prevedeva il citato decreto legislativo n.105 del 1992, stabilì che un'acqua per essere considerata minerale doveva essere pura e priva di inquinamento antropico; perciò col decreto ministeriale 31 maggio 2001 formalizzò che tutte le sostanze tossiche/cancerogene di origine antropica dovevano essere assenti al limite di rilevabilità del metodo secondo i metodi pubblicati nell'ultima edizione degli «Standard methods for the examination of water and wastewater dell'American Public Health Association». In altri termini un'acqua per essere considerata minerale doveva essere esente da inquinamento antropico (pesticidi, tensioattivi e altro); con l'entrata in vigore del citato decreto a molte sorgenti di acque minerali venne ritirato il permesso di commercializzarle perché fuori legge, ed alcune sorgenti restituirono la concessione di acque minerali chiedendo di pari passo la concessione alla commercializzazione delle stesse come acqua di sorgente, una tipologia di acqua potabile, non più terapeutica, sottoposta a meno restrizioni legislative, che poteva essere trattata al meglio al fine di riportare i parametri nei limiti della potabilità; tutto stava ritornando nei giusti alvei, con la differenziazione in quantità ed uso fra acque terapeutiche (minerali) e acque potabili o di sorgente, fino a quando, col decreto ministeriale 29 dicembre 2003, di modifica del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, si reintrodusse la possibilità che nelle acque minerali vi potessero essere in certe concentrazioni sostanze tossiche/cancerogene di origine antropica; nel decreto ministeriale 29 dicembre 2003 sono stati indicati, per le sostanze tossiche/cancerogene eventualmente presenti nelle acque minerali, come concentrazioni massime ammissibili i valori dei livelli di quantificazione ( level of quantitation – LOQ) che sono dieci volte superiori ai corrispondenti valori dei livelli di rilevamento dello strumento, livelli, quest'ultimi, da utilizzare secondo il decreto ministeriale 31 maggio 2001 ( instrument detection level – IDL – che servono per rilevare la presenza o meno delle sostanze in esame con l'eliminazione di tutti i rumori di fondo dello strumento); la differenza fra livello di rilevamento strumentale (IDL) e livello di quantificazione (LOQ) è che il primo serve per rilevare qualitativamente la presenza della sostanze ricercata e il secondo indica il valore minimo dell'intervallo di concentrazione nel quale il metodo di analisi quantitativa scelto è applicabile; per esempio gli agenti tensioattivi, sostanze tossiche di origine antropica, che secondo il decreto ministeriale 29 dicembre 2003 devono avere il limite minimo di rendimento richiesto ai metodi analitici – LMRR – (è il contenuto minimo in un campione che deve essere rilevato e confermato) pari a 50 microgrammi/litro (come LAS). Considerando che lo Standard Methods , per agenti tensioattivi, ha come concentrazione minima di rilevazione analitica quantitativa 25 microgrammi/litro, e secondo l'IRSA (Istituto di ricerca sulle acque) tecnicamente (utilizzando celle con cammino ottico di 5 centimetri) si può arrivare ad una concentrazione minima di rilevazione analitica quantitativa pari a 5 microgrammi/litro, si capisce bene che il valore di 50 microgrammi litro non è certo il valore di rilevamento strumentale (IDL) per un'analisi qualitativa che riveli o meno la presenza della sostanza, ma si trova abbondantemente dentro l'intervallo di concentrazione per la determinazione quantitativa dei tensioattivi. Quindi, il valore di 50 microgrammi/l indicato per gli agenti tensioattivi dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 non è certo il valore di rilevamento strumentale, al di sotto del quale non si ha la sicurezza della presenza o meno di tensioattivi nell'acqua minerale, ma è un valore abbondantemente dentro l'intervallo di concentrazione per la sua determinazione analitica; e tutto questo senza considerare la tolleranza del +/- 75 per cento che può essere applicata dall'analista sempre ai sensi della circolare 19 del maggio 1993; ad avviso degli interroganti dall'ottobre 2011 le etichette delle acque minerali avrebbero dovuto cambiare dicitura invece di continuare ad attenersi alla circolare n.19 del 1993 che, ad oggi, non ha più ragione di essere–: se non ritenga opportuno informare i cittadini sulle effettive caratteristiche dell'acqua minerale – che la normativa non inserisce tra le «acque potabili», ma nella più ampia categoria di acque destinate all'uso umano – e provvedere affinché per ogni tipo di acqua minerale sulle etichette siano esplicitate le eventuali controindicazioni; se non ritenga che le acque minerali vadano chiaramente definite non come potabili, ma come terapeutiche, visto che possono contenere sostanze tossico/cancerogene in concentrazioni superiori a quanto ammesso nelle acque di rubinetto; se non intenda, alla luce della scarsa trasparenza delle informazioni contenute nelle etichette delle acque minerali, dare piena applicazione al decreto legislativo n.176 del 2011, di attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. (4-04914)
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BUSTO MIRKO (MOVIMENTO 5 STELLE) 
DE ROSA MASSIMO FELICE (MOVIMENTO 5 STELLE) 
MANNINO CLAUDIA (MOVIMENTO 5 STELLE) 
MICILLO SALVATORE (MOVIMENTO 5 STELLE) 
SEGONI SAMUELE (MOVIMENTO 5 STELLE) 
TERZONI PATRIZIA (MOVIMENTO 5 STELLE) 
ZOLEZZI ALBERTO (MOVIMENTO 5 STELLE) 
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