INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03769 presentata da SOSPIRI NINO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920722
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Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: il signor Guglielmi Luciano, residente a San Benedetto dei Marsi (AQ), ha prestato la propria attivita' lavorativa come operaio generico e autista, per oltre 15 anni, alle dipendenze della ditta Sambeplast di San Benedetto dei Marsi, di proprieta' di Di Benedetto Mario e figli; il 14 gennaio 1987, mentre era intento a lavorare in fabbrica, ha avuto un incidente sul lavoro cadendo dall'altezza di circa tre metri dalle punte di un carrello elevatore sul quale era salito per ordine del signor Vincenzo Di Benedetto, suo datore di lavoro; il manovratore dei comandi del carrello elevatore era lo stesso datore di lavoro Di Benedetto Vincenzo; cadendo, il Guglielmi ha battuto violentemente il capo sul pavimento rimandendo tramortito; l'uso del predetto carrello elevatore da parte del datore di lavoro non era regolamentare; erano presenti all'incidente altri due dipendenti della ditta Sambeplast: Cerasani Livio residente a San Benedetto dei Marsi e Maggi Marcello residente a Pescina; il Guglielmi e' stato trasportato in ospedale da un altro membro della societa' Sambeplast, Di Benedetto Giuseppe, il quale, anziche' preoccuparsi delle condizioni di salute del suo operaio, ha approfittato del suo stato confusionale per indurlo a riferire in ospedale che la caduta era avvenuta da un camion e non che era stata provocata dal fratello Vincenzo; a causa dei disturbi provocati dal grave trauma cranico subi'to nell'infortunio, il Gugliemi e' stato ricoverato quattro volte presso l'ospedale di Pescina e, successivamente, una presso l'ospedale civile di Avezzano, due presso l'ospedale civile di Sora, una presso l'ospedale "Forlanini" di Roma; il Guglielmi e' stato assistito dall'INAIL per 7 mesi (14 gennaio 1987-5 agosto 1987) e, in seguito, fino al 30 giugno 1988, e' stato assistito dai medici dell'INPS; l'INAIL, dopo i 7 mesi di assistenza, ha riconosciuto una misera invalidita' permanente dell'11 per cento con la seguente diagnosi: sindrome neurasteniforme fisiogena post traumatica. Succussione labirintica"; un'invalidita' del 40 per cento e' stata riconosciuta al Guglielmi dalla Commissione invalidi civili di Avezzano con la seguente diagnosi: "cefalea e sindrome vertiginosa post traumatica; ipoacusia bilaterale"; in data 4 novembre 1987, mentre il Guglielmi era sotto l'assistenza dei medici dell'INPS e aveva provveduto ad inviare alla ditta il certificato medico attestante i disturbi provocati dal trauma cranico, i datori di lavoro lo hanno licenziato per "assenza ingiustificata dal lavoro"; il Guglielmi ha impugnato il licenziamento in via extragiudiziale ottenendo una riassunzione dopo ben 4 mesi; non avendo potuto riprendere il lavoro, il Guglielmi e' stato nuovamente licenziato dalla ditta in data 30 giugno 1988 con la seguente motivazione: "venendo a mancare la possibilita' di avvalerci della Vostra opera Vi comunichiamo il licenziamento..."; in data 23 marzo 1988 il Guglielmi ha inviato un esposto alla procura della Repubblica di Avezzano per denunciare i reati commessi dai datori di lavoro e questo venne trasmesso per competenza alla pretura di Pescina; in data 24 ottobre 1988 il Guglielmi ha inoltrato un nuovo esposto al pretore di Pescina; il pretore di Pescina, Giovanni Buttarelli, ha allora imputato i due soci della ditta Sambeplast Vincenzo e Giuseppe Di Benedetto per aver "cagionato al predetto operaio lesioni personali gravi implicanti una malattia e un'incapacita' alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ed inoltre un grado di invalidita' inizialmente valutato nella misura dell'11 per cento: il tutto per imprudenza ed imperizia..." il 23 ottobre 1989 e' stato celebrato il processo presso la pretura di Pescina e nel corso dello stesso il pretore Giovanni Buttarelli e' stato costretto ad imputare anche il testimone favorevole alla ditta, Cerasani Livio, per il reato di falsa testimonianza; il pretore ha incaricato il dottor Corrado Retico di redigere una perizia onde accertare l'entita' dei danni subi'ti dal Guglielmi; questo e' stato l'ultimo processo celebrato presso la pretura di Pescina, in quanto il 24 ottobre 1989 essa e' stata soppressa e, conseguentemente, il relativo fascicolo e' stato trasmesso alla pretura di Celano ed affidato al pretore Marco Lipari; contemporaneamente al processo penale contro la ditta Sambeplast, il Guglielmi aveva iniziato anche una causa contro l'INAIL davanti al pretore del lavoro di Avezzano per il riconoscimento di un'invalidita' superiore all'11 per cento; anche la causa contro l'INAIL e' finita nelle mani di Marco Lipari, il quale ha incaricato il dottor Ernesto Eramo di stilare una perizia medica sul Guglielmi; in base alla perizia del dottor Eramo, il pretore Marco Lipari in data 3 agosto 1990, ha rigettato il ricorso del Guglielmi contro l'INAIL, con una sentenza molto carente di motivazioni; per quanto riguarda il processo penale contro la ditta Sambeplast il pretore Lipari, in base alla perizia redatta dal dottor Retice, ha concesso amnistia agli imputati con sentenza istruttoria depositata in cancelleria in data 25 giugno 1990; i reati di cui erano imputati i soci della ditta Sambeplast non rientravano nell'amnistia in quanto questa contemplava solo reati che non avevano provocato una malattia superiore ai 40 giorni; dalle varie cartelle cliniche e certificazioni acquisite agli atti, dai mesi di assistenza dell'INAIL e dell'INPS, dai punteggi di invalidita' assegnati, si evince chiaramente che questo caso non rientrava nel provvedimento di amnistia, tenendo presente che il pretore Giovanni Buttarelli aveva gia' considerato una malattia superiore a 40 giorni; il Guglielmi aveva presentato anche una perizia di parte redatta dal dottore Cesidio Perna che non e' stata presa in considerazione dal pretore Marco Lipari, tant'e' che lo stesso non ha ritenuto opportuno neanche giungere ad un dibattimento se non altro per un confronto fra i medici; le due perizie, sia quella redatta dal dottor Retico per il processo penale, sia quella redatta dal dottor Eramo per la causa contro l'INAIL, sono state ritenute dal Guglielmi false, ambigue e tendenziose in quanto sono pervenute alla stessa conclusione (trauma cranico lieve, 30 giorni di malattia) e hanno entrambe sminuito il grado di invalidita', tanto da far pensare, come da esposto dalla procura, ad un accordo fra i due periti allo scopo di alterare la realta' dei fatti e dare cosi' al pretore Lipari la possibilita' di includere i reati tra quelli amnistiabili; in base a tali perizie il pretore Lipari si e' "convinto" che la malattia del Guglielmi non e' durata piu' di 30 giorni, ha cancellato dal capo d'imputazione del pretore Giovanni Buttarelli la frase "...superiore ai 40 giorni..." sostituendola con la frase "...per un tempo di giorni 30..." ed ha cosi' concesso amnistia, depositando in cancelleria la sentenza istruttoria in data 25 giugno 1990; in data 13 luglio 1990 il Guglielmi ha prodotto un'istanza al pretore Lipari con la quale chiedeva di poter effettuare alcune fotocopie degli atti del suo fascicolo; il Guglielmi e' tornato in pretura dopo alcuni giorni per avere la risposta e ha appreso che l'istanza era stata rigettata con la seguente motivazione: "il pretore, ritenuto che il procedimento risulta ancora pendente in istruttoria e che pertanto gli atti risultano ancora coperti da segreto istruttorio, rigetta l'istanza"; in data 30 luglio 1990, il Guglielmi ha prodotto una nuova istanza, sempre con la stessa motivazione, ma anche questa e' stata rigettata dal pretore Lipari per carenza di motivazioni: infatti, sulla stessa istanza il pretore Lipari ha scritto di suo pugno le seguenti parole: "precisare l'oggetto della richiesta"; il Guglielmi ha preso per buone entrambe le risposte fornite dal pretore, in quanto non sapeva che in data 25 giugno 1990, e cioe' 20 giorni prima della data di presentazione delle istanze, il pretore aveva concesso amnistia; il Guglielmi riusci' a fotocopiare gli atti del fascicolo solo nel mese di agosto, in assenza del pretore; e sfogliando il fascicolo ha preso visione della sentenza istruttoria di amnistia del 25 giugno 1990; in data 5 marzo 1991 il Guglielmi ha inviato al procuratore della Repubblica di Avezzano un esposto per denunciare i due periti, dottor Retico e dottor Eramo e il pretore Lipari; nell'esposto il Guglielmi ha denunciato anche un altro medico, il dottor Michele Di Mizio; il dottor Di Mizio Michele e' il medico che lo aveva controllato presso l'INAIL per 7 mesi e che in seguito aveva riconosciuto l'11 per cento di invalidita' permanente; il dottor Di Mizio Michele ha smentito se stesso in quanto, interpellato dal dottor Retico sulle condizioni di salute del Guglielmi, su richiesta dello stesso dottor Retico ha redatto una relazione specialistica nella quale afferma che la malattia del Guglielmi e' durata "pochi giorni e singole settimane", mentre presso l'INAIL lo aveva assistito per ben 7 mesi, riconoscendogli anche il citato grado di invalidita' permanente; in data 29 aprile 1991 il procuratore di Avezzano ha inviato l'esposto per competenza alla procura della Repubblica di Perugia; in data 8 agosto 1991 il Guglielmi e' stato invitato dall'INAIL per una visita di revisione del punteggio di invalidita' e i medici, senza eseguire gli esami necessari per stabilire le condizioni di salute del Guglielmi, hanno "stranamente" ridotto l'invalidita' dall'11 al 5 per cento; dal 17 settembre 1991 al 1^ ottobre 1991 il Guglielmi e' stato ricoverato presso l'ospedale civile di Sora, dove e' stato sottoposto a visita neurologica e agli esami audio-vestibolari che hanno evidenziato quanto segue: esame audiometrico: "Ipoacusia bilaterale simmetrica sui toni gravi di tipo percettivo"; esame vestibolare: "Marcata iperiflessia vestibolare bilaterale, piu' accentuata a destra"; le condizioni di salute del Guglielmi non sono affatto migliorate e lo stesso e' impossibilitato a svolgere una qualsiasi attivita' lavorativa, con tutte le immaginabili conseguenze economiche per la propria famiglia -: 1) se siano a conoscenza di quanto sin qui descritto; 2) quali valutazioni ritengano opportuno esprimere in relazione all'intera vicenda; 3) quali immediati interventi reputino doveroso svolgere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di rendere giustizia al lavoratore sopra citato, vittima di una palese a parere dell'interrogante, pur se incredibile ed inquietante "trama", sulle cui responsabilita' civili e penali e' indispensabile fare chiarezza. (4-03769)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03769 presentata da SOSPIRI NINO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920722
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19920722-19930713
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03769 presentata da SOSPIRI NINO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920722
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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2014-05-14T19:43:27Z
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SOSPIRI NINO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE)
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MINISTRO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
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