. . "4/03769" . . "Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: il signor Guglielmi Luciano, residente a San Benedetto dei Marsi (AQ), ha prestato la propria attivita' lavorativa come operaio generico e autista, per oltre 15 anni, alle dipendenze della ditta Sambeplast di San Benedetto dei Marsi, di proprieta' di Di Benedetto Mario e figli; il 14 gennaio 1987, mentre era intento a lavorare in fabbrica, ha avuto un incidente sul lavoro cadendo dall'altezza di circa tre metri dalle punte di un carrello elevatore sul quale era salito per ordine del signor Vincenzo Di Benedetto, suo datore di lavoro; il manovratore dei comandi del carrello elevatore era lo stesso datore di lavoro Di Benedetto Vincenzo; cadendo, il Guglielmi ha battuto violentemente il capo sul pavimento rimandendo tramortito; l'uso del predetto carrello elevatore da parte del datore di lavoro non era regolamentare; erano presenti all'incidente altri due dipendenti della ditta Sambeplast: Cerasani Livio residente a San Benedetto dei Marsi e Maggi Marcello residente a Pescina; il Guglielmi e' stato trasportato in ospedale da un altro membro della societa' Sambeplast, Di Benedetto Giuseppe, il quale, anziche' preoccuparsi delle condizioni di salute del suo operaio, ha approfittato del suo stato confusionale per indurlo a riferire in ospedale che la caduta era avvenuta da un camion e non che era stata provocata dal fratello Vincenzo; a causa dei disturbi provocati dal grave trauma cranico subi'to nell'infortunio, il Gugliemi e' stato ricoverato quattro volte presso l'ospedale di Pescina e, successivamente, una presso l'ospedale civile di Avezzano, due presso l'ospedale civile di Sora, una presso l'ospedale \"Forlanini\" di Roma; il Guglielmi e' stato assistito dall'INAIL per 7 mesi (14 gennaio 1987-5 agosto 1987) e, in seguito, fino al 30 giugno 1988, e' stato assistito dai medici dell'INPS; l'INAIL, dopo i 7 mesi di assistenza, ha riconosciuto una misera invalidita' permanente dell'11 per cento con la seguente diagnosi: sindrome neurasteniforme fisiogena post traumatica. Succussione labirintica\"; un'invalidita' del 40 per cento e' stata riconosciuta al Guglielmi dalla Commissione invalidi civili di Avezzano con la seguente diagnosi: \"cefalea e sindrome vertiginosa post traumatica; ipoacusia bilaterale\"; in data 4 novembre 1987, mentre il Guglielmi era sotto l'assistenza dei medici dell'INPS e aveva provveduto ad inviare alla ditta il certificato medico attestante i disturbi provocati dal trauma cranico, i datori di lavoro lo hanno licenziato per \"assenza ingiustificata dal lavoro\"; il Guglielmi ha impugnato il licenziamento in via extragiudiziale ottenendo una riassunzione dopo ben 4 mesi; non avendo potuto riprendere il lavoro, il Guglielmi e' stato nuovamente licenziato dalla ditta in data 30 giugno 1988 con la seguente motivazione: \"venendo a mancare la possibilita' di avvalerci della Vostra opera Vi comunichiamo il licenziamento...\"; in data 23 marzo 1988 il Guglielmi ha inviato un esposto alla procura della Repubblica di Avezzano per denunciare i reati commessi dai datori di lavoro e questo venne trasmesso per competenza alla pretura di Pescina; in data 24 ottobre 1988 il Guglielmi ha inoltrato un nuovo esposto al pretore di Pescina; il pretore di Pescina, Giovanni Buttarelli, ha allora imputato i due soci della ditta Sambeplast Vincenzo e Giuseppe Di Benedetto per aver \"cagionato al predetto operaio lesioni personali gravi implicanti una malattia e un'incapacita' alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ed inoltre un grado di invalidita' inizialmente valutato nella misura dell'11 per cento: il tutto per imprudenza ed imperizia...\" il 23 ottobre 1989 e' stato celebrato il processo presso la pretura di Pescina e nel corso dello stesso il pretore Giovanni Buttarelli e' stato costretto ad imputare anche il testimone favorevole alla ditta, Cerasani Livio, per il reato di falsa testimonianza; il pretore ha incaricato il dottor Corrado Retico di redigere una perizia onde accertare l'entita' dei danni subi'ti dal Guglielmi; questo e' stato l'ultimo processo celebrato presso la pretura di Pescina, in quanto il 24 ottobre 1989 essa e' stata soppressa e, conseguentemente, il relativo fascicolo e' stato trasmesso alla pretura di Celano ed affidato al pretore Marco Lipari; contemporaneamente al processo penale contro la ditta Sambeplast, il Guglielmi aveva iniziato anche una causa contro l'INAIL davanti al pretore del lavoro di Avezzano per il riconoscimento di un'invalidita' superiore all'11 per cento; anche la causa contro l'INAIL e' finita nelle mani di Marco Lipari, il quale ha incaricato il dottor Ernesto Eramo di stilare una perizia medica sul Guglielmi; in base alla perizia del dottor Eramo, il pretore Marco Lipari in data 3 agosto 1990, ha rigettato il ricorso del Guglielmi contro l'INAIL, con una sentenza molto carente di motivazioni; per quanto riguarda il processo penale contro la ditta Sambeplast il pretore Lipari, in base alla perizia redatta dal dottor Retice, ha concesso amnistia agli imputati con sentenza istruttoria depositata in cancelleria in data 25 giugno 1990; i reati di cui erano imputati i soci della ditta Sambeplast non rientravano nell'amnistia in quanto questa contemplava solo reati che non avevano provocato una malattia superiore ai 40 giorni; dalle varie cartelle cliniche e certificazioni acquisite agli atti, dai mesi di assistenza dell'INAIL e dell'INPS, dai punteggi di invalidita' assegnati, si evince chiaramente che questo caso non rientrava nel provvedimento di amnistia, tenendo presente che il pretore Giovanni Buttarelli aveva gia' considerato una malattia superiore a 40 giorni; il Guglielmi aveva presentato anche una perizia di parte redatta dal dottore Cesidio Perna che non e' stata presa in considerazione dal pretore Marco Lipari, tant'e' che lo stesso non ha ritenuto opportuno neanche giungere ad un dibattimento se non altro per un confronto fra i medici; le due perizie, sia quella redatta dal dottor Retico per il processo penale, sia quella redatta dal dottor Eramo per la causa contro l'INAIL, sono state ritenute dal Guglielmi false, ambigue e tendenziose in quanto sono pervenute alla stessa conclusione (trauma cranico lieve, 30 giorni di malattia) e hanno entrambe sminuito il grado di invalidita', tanto da far pensare, come da esposto dalla procura, ad un accordo fra i due periti allo scopo di alterare la realta' dei fatti e dare cosi' al pretore Lipari la possibilita' di includere i reati tra quelli amnistiabili; in base a tali perizie il pretore Lipari si e' \"convinto\" che la malattia del Guglielmi non e' durata piu' di 30 giorni, ha cancellato dal capo d'imputazione del pretore Giovanni Buttarelli la frase \"...superiore ai 40 giorni...\" sostituendola con la frase \"...per un tempo di giorni 30...\" ed ha cosi' concesso amnistia, depositando in cancelleria la sentenza istruttoria in data 25 giugno 1990; in data 13 luglio 1990 il Guglielmi ha prodotto un'istanza al pretore Lipari con la quale chiedeva di poter effettuare alcune fotocopie degli atti del suo fascicolo; il Guglielmi e' tornato in pretura dopo alcuni giorni per avere la risposta e ha appreso che l'istanza era stata rigettata con la seguente motivazione: \"il pretore, ritenuto che il procedimento risulta ancora pendente in istruttoria e che pertanto gli atti risultano ancora coperti da segreto istruttorio, rigetta l'istanza\"; in data 30 luglio 1990, il Guglielmi ha prodotto una nuova istanza, sempre con la stessa motivazione, ma anche questa e' stata rigettata dal pretore Lipari per carenza di motivazioni: infatti, sulla stessa istanza il pretore Lipari ha scritto di suo pugno le seguenti parole: \"precisare l'oggetto della richiesta\"; il Guglielmi ha preso per buone entrambe le risposte fornite dal pretore, in quanto non sapeva che in data 25 giugno 1990, e cioe' 20 giorni prima della data di presentazione delle istanze, il pretore aveva concesso amnistia; il Guglielmi riusci' a fotocopiare gli atti del fascicolo solo nel mese di agosto, in assenza del pretore; e sfogliando il fascicolo ha preso visione della sentenza istruttoria di amnistia del 25 giugno 1990; in data 5 marzo 1991 il Guglielmi ha inviato al procuratore della Repubblica di Avezzano un esposto per denunciare i due periti, dottor Retico e dottor Eramo e il pretore Lipari; nell'esposto il Guglielmi ha denunciato anche un altro medico, il dottor Michele Di Mizio; il dottor Di Mizio Michele e' il medico che lo aveva controllato presso l'INAIL per 7 mesi e che in seguito aveva riconosciuto l'11 per cento di invalidita' permanente; il dottor Di Mizio Michele ha smentito se stesso in quanto, interpellato dal dottor Retico sulle condizioni di salute del Guglielmi, su richiesta dello stesso dottor Retico ha redatto una relazione specialistica nella quale afferma che la malattia del Guglielmi e' durata \"pochi giorni e singole settimane\", mentre presso l'INAIL lo aveva assistito per ben 7 mesi, riconoscendogli anche il citato grado di invalidita' permanente; in data 29 aprile 1991 il procuratore di Avezzano ha inviato l'esposto per competenza alla procura della Repubblica di Perugia; in data 8 agosto 1991 il Guglielmi e' stato invitato dall'INAIL per una visita di revisione del punteggio di invalidita' e i medici, senza eseguire gli esami necessari per stabilire le condizioni di salute del Guglielmi, hanno \"stranamente\" ridotto l'invalidita' dall'11 al 5 per cento; dal 17 settembre 1991 al 1^ ottobre 1991 il Guglielmi e' stato ricoverato presso l'ospedale civile di Sora, dove e' stato sottoposto a visita neurologica e agli esami audio-vestibolari che hanno evidenziato quanto segue: esame audiometrico: \"Ipoacusia bilaterale simmetrica sui toni gravi di tipo percettivo\"; esame vestibolare: \"Marcata iperiflessia vestibolare bilaterale, piu' accentuata a destra\"; le condizioni di salute del Guglielmi non sono affatto migliorate e lo stesso e' impossibilitato a svolgere una qualsiasi attivita' lavorativa, con tutte le immaginabili conseguenze economiche per la propria famiglia -: 1) se siano a conoscenza di quanto sin qui descritto; 2) quali valutazioni ritengano opportuno esprimere in relazione all'intera vicenda; 3) quali immediati interventi reputino doveroso svolgere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di rendere giustizia al lavoratore sopra citato, vittima di una palese a parere dell'interrogante, pur se incredibile ed inquietante \"trama\", sulle cui responsabilita' civili e penali e' indispensabile fare chiarezza. (4-03769)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03769 presentata da SOSPIRI NINO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920722" . _:Bdebed65cfb6a3280c292c82eadecbe7c . . "2014-05-14T19:43:27Z"^^ . "19920722-19930713" . "1"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03769 presentata da SOSPIRI NINO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920722"^^ . "SOSPIRI NINO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE)" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . _:Bdebed65cfb6a3280c292c82eadecbe7c "Il 16 gennaio 1987 perveniva alla Sede INAIL di Avezzano il primo certificato medico con diagnosi di \"trauma cranico\" e prognosi di due giorni, redatto dall'Ospedale Civile di Pescina per un infortunio avvenuto il 14 gennaio precedente al Signor Guglielmi Luciano, mentre lavorava alle dipendenze della Ditta SAMBEPLAST. Pervenivano successivamente altri certificati medici continuativi ed in data 16 luglio 1987 veniva redatto, dal medico dell'INAIL, il certificato definitivo per la ripresa del lavoro, con postumi residuali da valutare. Durante il periodo di infortunio, il signor Guglielmi e' stato sottoposto a tre visite di controllo da parte del neurologo, con diagnosi di \"sindrome neurosteniforme fisiogena post traumatica\". Allo scopo di approfondire gli accertamenti, e' stato effettuato anche un esame elettroencefalografico il cui tracciato e' risultato normale. Per il periodo di assenza dal lavoro, a causa dell'infortunio, e' stata corrisposta al signor Guglielmi una indennita' di temporanea, pari a lire 5.234.560. per 181 giorni di inabilita'. Il 22 luglio 1987 un ulteriore certificato redatto dal dottor Taglieri, medico curante, riapriva l'infortunio con decorrenza 21 luglio 1987 - per ricaduta -, persistendo \"cefalea e vertigini\", a seguito di visita neurologica, il Dirigente medico della Sede INAIL di Avezzano chiudeva la \"ricaduta\" fissando per il giorno 6 agosto 1987 la data di ripresa del lavoro. Per tale periodo, della durata di 16 giorni, e' stata corrisposta al Guglielmi la somma di lire 511.940 a titolo di indennita' temporanea giornaliera. Un successivo certificato medico di continuazione dell'inabilita' con prognosi di altri 30 giorni fu invece respinto dall'INAIL, che non ritenne giustificata la riapertura della pratica. In data 28 ottobre 1987, effettuata la visita per accertamento dei postumi, fu riconosciuta al signor Guglielmi, una inabilita' permanente al lavoro pari all'11 per cento per \"sindrome neurosteniforme fisiogena post traumatica, succussione labirintica\". In relazione a cio' il 10 febbraio 1988 veniva costituita la relativa rendita con decorrenza dal 18 luglio 1987. Il signor Guglielmi si e' opposto alla valutazione di cui sopra e quindi in data 20 giugno 1988 ha presentato ricorso al pretore di Avezzano per il riconoscimento dell'invalidita' nella misura del 40 per cento; il ricorso e' stato tuttavia respinto con sentenza del 3 agosto 1990 non impugnata. Nel febbraio 1991 l'INAIL di Avezzano in sede di periodica revisione della rendita, ha inviato l'infortunato a visita medico legale che ha confermato il lieve danno neurologico (sindrome fisiogena post traumatica), escludendo invece ogni danno residuale all'apparato uditivo. Di conseguenza l'inabilita' permanente era ridotta dall'11 per cento al 5 per cento, con sospensione della rendita a suo tempo attribuita. Il signor Guglielmi, con istanza del 18 ottobre 1991, si opponeva alla decisione di sospensione della rendita e riduzione della inabilita' al 5 per cento ma la successiva visita specialistica confermava ii giudizio medico legale. Il Guglielmi, che non ha proposto ulteriore opposizione, ha ancora la possibilita' di chiedere la revisione del danno permanente derivato dall'infortunio, ove ritenga che sia intervenuto un aggravamento delle sue condizioni di salute (articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124). Si fa presente, poi, che l'Ispettorato del Lavoro di L'Aquila ha effettuato accertamenti in merito all'infortunio su richiesta della procura della Repubblica di Avezzano, attivatasi a seguito di esposto inoltrato dal Guglielmi in data 22 marzo 1988. Al termine delle indagini e' stato trasmesso alla suddetta Autorita' Giudiziaria un dettagliato rapporto ipotizzandosi responsabilita' penali della Ditta Sambeplast S.n.c., per violazione dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e degli articoli 113 e 590 C.P. Per i fatti esposti e' stato quindi iniziato a carico di Di Benedetto Vincenzo e Di Benedetto Giuseppe, il procedimento penale iscritto al n. 537/88 R.G., della soppressa pretura di Pescina. Detto processo e' stato definito con sentenza istruttoria del 25 giugno 1990 di n.d.p. per intervenuta amnistia, dopo che il perito d'ufficio, dottor Corrado Retico, ebbe ad espletare perizia medico legale ai fini penali, i cui risultati hanno formato oggetto di valutazione giuridica da parte del magistrato assegnatario del procedimento. A seguito della sentenza il Guglielmi ha denunziato i tre medici che lo hanno visitato nonche' il dottor Marco Lipari, Pretore di Avezzano, giudice sia della causa penale sia della controversia civile di cui si e' detto, ma il relativo procedimento iscritto al n. 806/91 N.R. presso la procura della Repubblica di Perugia ex articolo 11 cpp, e' stato archiviato con decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale della stessa sede in data 17 luglio 1992 non ravvisandosi nei fatti estremi di reato. Il Ministro di grazia e giustizia: Conso." . _:Bdebed65cfb6a3280c292c82eadecbe7c "19930703" . _:Bdebed65cfb6a3280c292c82eadecbe7c "MINISTRO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA" . _:Bdebed65cfb6a3280c292c82eadecbe7c .