INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02392 presentata da LABOCCETTA AMEDEO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20090224
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02392 presentata da AMEDEO LABOCCETTA martedi' 24 febbraio 2009, seduta n.139 LABOCCETTA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il Sindaco del Comune di Sant'Agnello (Napoli) con formale atto conferiva deleghe di funzioni ad assessori e consiglieri comunali in carica con procedura che a parere dell'interrogante non appare immune da profili di illegittimita' per violazione di norme di legge e del vigente Statuto comunale; in particolare il Sindaco attribuiva competenze e funzioni sindacali al presidente del consiglio comunale ed a consiglieri comunali nell'ambito di una ridefinizione dell'assetto politico-amministrativo; nell'attuale quadro normativo, il consiglio comunale costituisce l'assemblea pubblica rappresentativa di ogni Comune e, per espresso dettato legislativo (articolo 42 T.U.E.L.) l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; al Consiglio Comunale, di fatto, non viene piu' richiesto di esprimersi direttamente sull'esecutivo, non avendo piu' competenze gestionali, ma di dettare le modalita' di comportamento politico-amministrativo nella generalita' dei casi e di adottare gli atti fondamentali riservati alla propria esclusiva competenza, dei quali e' garante e controllore; la normativa attuale impone la separazione dei ruoli tra giunta del consiglio affidando a quest'ultimo l'attivita' di indirizzo e controllo politico-amministrativo e la partecipazione alla «verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco ... e dei singoli assessori» (articolo 42, comma 3, T.U.E.L.); appare all'interrogante e che ne' il consigliere, ne' il presidente del consiglio, possono essere chiamati a gestire direttamente un settore dell'amministrazione per conto del sindaco, perche' in tal modo si verificherebbe una inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato; diversamente il consigliere delegato verrebbe, infatti a ricoprire un ruolo trasversale e a svolgere funzioni di indirizzo e controllo nonche' operative, in violazione della rigida ripartizione di competenze voluta dal legislatore e si troverebbe, inoltre, in una posizione differenziata rispetto agli altri consiglieri in seno allo stesso organo di appartenenza; in occasione di una richiesta di parere relativa al conferimento di deleghe, da parte di un sindaco, nei confronti del presidente o del vicepresidente del consiglio comunale, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie, ha osservato che il cumulo delle suddette cariche, pur non essendo riconducibile ad alcuna delle cause di incompatibilita' previste dalla legge, richiede un'attenta valutazione della legittimita' della delega in questione; la giurisprudenza amministrativa ha talora annullato provvedimenti di delega, ritenendo che «dalla collaborazione in questione, qualunque siano i risultati operativi ai quali perverranno il sindaco e gli assessori competenti, risulterebbe menomata la posizione del consiglio nel suo complesso, perche' i consiglieri incaricati non sarebbero, di fronte alle scelte amministrative che verranno proposte dal sindaco e dalla giunta sulle materie oggetto dell'incarico, in una posizione di parita' e di liberta' di giudizio» (si veda, in tal senso, sentenza Tar Lombardia, Milano, I sezione, 6 maggio 1994, n. 318); in altre occasioni la giurisprudenza amministrativa, senza pervenire rispetto al caso specifico ad una pronuncia di annullamento, ha comunque ribadito la delegabilita' ai consiglieri, da parte del sindaco, di alcune competenze, purche' non siano delegati compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato (si veda, in tal senso, sentenza Tar Toscana, I sezione, 27 aprile 2004, n. 1248); a parere dell'interrogante, anche sulla base di alcune ulteriori pronunce giurisprudenziali, il conferimento di deleghe ai consiglieri comunali, in relazione ad interi settori dell'amministrazione comunale, potrebbe costituire violazione delle norme che limitano il numero massimo degli assessori, con conseguente pregiudizio anche delle risorse finanziarie dell'ente -: di quali elementi disponga sulla questione segnalata in premessa e se non intenda promuovere iniziative normative volte a precisare i limiti entro cui possono essere conferite deleghe di funzioni da parte del sindaco.(4-02392)
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