_:B8f46a99ede557f8fdfa0a578597f6edb "Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 14 giugno 2011 nell'allegato B della seduta n. 485 All'Interrogazione 4-02392\n presentata da AMEDEO LABOCCETTA Risposta. - Il Ministero dell'interno non ha alcun potere di controllo sugli atti posti essere dagli enti locali, che - salvo i casi tassativamente previsti dal Testo unico n. 267 del 2000 - rientrano nelle autonome prerogative, costituzionalmente garantite, di questi ultimi. La questione segnalata dall'interrogante e' stata seguita e valutata attentamente da questa amministrazione, per il tramite del prefetto di Napoli. In via generale si rappresenta che lo statuto, nel disciplinare la materia degli incarichi conferibili ai consiglieri, puo' prevedere disposizioni compatibili con i princi'pi stabiliti dalla legge, limitandoli ad attivita' di natura propositiva e consultiva. In particolare, l'articolo 6 del Testo unico degli enti locali, pur consentendo allo statuto dell'ente locale di specificare le attribuzioni degli organi, precisa che cio' debba avvenire nell'ambito dei princi'pi fissati dalla legge e, quindi, nel rispetto del riparto di competenze tra organi. Nell'ambito dell'autonomia statutaria riconosciuta all'ente locale, e' ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purche' il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferiscono, tenendo presente, quale criterio generale, che il consigliere puo' essere incaricato di studi su determinate materie, nonche' di compiti di collaborazione circoscritti all'esame ed alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilita' di assumere atti a rilevanza esterna, ne' di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. In altri termini, considerato che il consigliere opera quale componente del consiglio, organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, e' necessario che i contenuti dei compiti «delegati» siano tali da evitare una incongrua commistione con lo svolgimento di competenze proprie degli assessori. Tale criterio generale puo' ritenersi derogabile solo in taluni casi previsti dalla legge, e segnatamente dall'articolo 54, comma 7, testo unico degli enti locali, - per le funzioni svolte dal sindaco nella sua attivita' di ufficiale di governo - e dall'articolo 31 del citato Testo unico, che consente al sindaco di trasferire proprie attribuzioni ad altro organo in caso di partecipazione alle assemblee consortili, composte «dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco o di un suo delegato». Cio' premesso, si evidenzia che, dall'esame dello statuto del comune di Sant'Agnello (Napoli), non risultano essere state adottate disposizioni relative al conferimento ai consiglieri comunali, da parte del sindaco, di funzioni ulteriori rispetto a quelle istituzionali. Lo statuto, infatti, non dedica alcuna disciplina alle deleghe interorganiche ai consiglieri comunali, mentre all'articolo 22, recante «competenze e funzionamento della giunta», si rinviene la previsione che conferma in capo al sindaco la conferibilita' agli assessori dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite per gli uffici e i servizi, secondo le sue direttive. A cio' si aggiunge che l'articolo 12 comma 2 dello statuto espressamente dispone che «i consiglieri hanno potere ispettivo sull'attivita' della giunta e degli uffici e servizi dell'ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni». In tal modo, la norma statutaria recepisce quanto disposto dall'articolo 42 del Testo unico degli enti locali, con l'attribuzione dell'attivita' istituzionale di controllo politico-amministrativo al consiglio comunale, al fine di evitare sia che i contenuti dei compiti delegati possano confondersi con quella stessa attivita' di controllo, sia una sovrapposizione di funzioni con lo svolgimento di competenze proprie degli assessori. In proposito, il sindaco di Sant'Agnello ha precisato al prefetto di Napoli che nessun consigliere assume atti aventi rilevanza esterna, evitando, cosi', ogni sovrapposizione tra le attivita' della giunta comunale e quelle di competenza del consiglio. Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Michelino Davico." . _:B8f46a99ede557f8fdfa0a578597f6edb "20110614" . _:B8f46a99ede557f8fdfa0a578597f6edb "SOTTOSEGRETARIO DI STATO INTERNO" . _:B8f46a99ede557f8fdfa0a578597f6edb . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02392 presentata da LABOCCETTA AMEDEO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20090224"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02392 presentata da AMEDEO LABOCCETTA martedi' 24 febbraio 2009, seduta n.139 LABOCCETTA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il Sindaco del Comune di Sant'Agnello (Napoli) con formale atto conferiva deleghe di funzioni ad assessori e consiglieri comunali in carica con procedura che a parere dell'interrogante non appare immune da profili di illegittimita' per violazione di norme di legge e del vigente Statuto comunale; in particolare il Sindaco attribuiva competenze e funzioni sindacali al presidente del consiglio comunale ed a consiglieri comunali nell'ambito di una ridefinizione dell'assetto politico-amministrativo; nell'attuale quadro normativo, il consiglio comunale costituisce l'assemblea pubblica rappresentativa di ogni Comune e, per espresso dettato legislativo (articolo 42 T.U.E.L.) l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; al Consiglio Comunale, di fatto, non viene piu' richiesto di esprimersi direttamente sull'esecutivo, non avendo piu' competenze gestionali, ma di dettare le modalita' di comportamento politico-amministrativo nella generalita' dei casi e di adottare gli atti fondamentali riservati alla propria esclusiva competenza, dei quali e' garante e controllore; la normativa attuale impone la separazione dei ruoli tra giunta del consiglio affidando a quest'ultimo l'attivita' di indirizzo e controllo politico-amministrativo e la partecipazione alla «verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco ... e dei singoli assessori» (articolo 42, comma 3, T.U.E.L.); appare all'interrogante e che ne' il consigliere, ne' il presidente del consiglio, possono essere chiamati a gestire direttamente un settore dell'amministrazione per conto del sindaco, perche' in tal modo si verificherebbe una inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato; diversamente il consigliere delegato verrebbe, infatti a ricoprire un ruolo trasversale e a svolgere funzioni di indirizzo e controllo nonche' operative, in violazione della rigida ripartizione di competenze voluta dal legislatore e si troverebbe, inoltre, in una posizione differenziata rispetto agli altri consiglieri in seno allo stesso organo di appartenenza; in occasione di una richiesta di parere relativa al conferimento di deleghe, da parte di un sindaco, nei confronti del presidente o del vicepresidente del consiglio comunale, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie, ha osservato che il cumulo delle suddette cariche, pur non essendo riconducibile ad alcuna delle cause di incompatibilita' previste dalla legge, richiede un'attenta valutazione della legittimita' della delega in questione; la giurisprudenza amministrativa ha talora annullato provvedimenti di delega, ritenendo che «dalla collaborazione in questione, qualunque siano i risultati operativi ai quali perverranno il sindaco e gli assessori competenti, risulterebbe menomata la posizione del consiglio nel suo complesso, perche' i consiglieri incaricati non sarebbero, di fronte alle scelte amministrative che verranno proposte dal sindaco e dalla giunta sulle materie oggetto dell'incarico, in una posizione di parita' e di liberta' di giudizio» (si veda, in tal senso, sentenza Tar Lombardia, Milano, I sezione, 6 maggio 1994, n. 318); in altre occasioni la giurisprudenza amministrativa, senza pervenire rispetto al caso specifico ad una pronuncia di annullamento, ha comunque ribadito la delegabilita' ai consiglieri, da parte del sindaco, di alcune competenze, purche' non siano delegati compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato (si veda, in tal senso, sentenza Tar Toscana, I sezione, 27 aprile 2004, n. 1248); a parere dell'interrogante, anche sulla base di alcune ulteriori pronunce giurisprudenziali, il conferimento di deleghe ai consiglieri comunali, in relazione ad interi settori dell'amministrazione comunale, potrebbe costituire violazione delle norme che limitano il numero massimo degli assessori, con conseguente pregiudizio anche delle risorse finanziarie dell'ente -: di quali elementi disponga sulla questione segnalata in premessa e se non intenda promuovere iniziative normative volte a precisare i limiti entro cui possono essere conferite deleghe di funzioni da parte del sindaco.(4-02392)" . . "4/02392" . . "20090224-20110614" . . "2014-05-15T00:02:31Z"^^ . . . "LABOCCETTA AMEDEO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02392 presentata da LABOCCETTA AMEDEO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20090224" . "1"^^ . . _:B8f46a99ede557f8fdfa0a578597f6edb .