INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02073 presentata da GAGLIARDI ALBERTO GIORGIO (FORZA ITALIA) in data 19960717

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_02073_13 an entity of type: aic

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: con l'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e' stato ridefinito, all'articolo 44, il presupposto di imposizione della Tosap (tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche) in relazione alle occupazioni permanenti del suolo pubblico; in particolare, il comma 4 del citato articolo definisce come "passi carrabili" quei "manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata" per cui il semplice accesso ad una proprieta' privata, senza che esistano i suesposti manufatti o interruzione dei medesimi, e cioe' il cosiddetto "passo a raso" deve intendersi escluso dal presupposto impositivo, come ha chiaramente stabilito il comma 7 della summenzionata legge; tuttavia, per assicurare l'esercizio di un diritto, che e' quello del libero accesso ad una proprieta' privata contro eventuali azioni di disturbo, il successivo comma 8 del decreto citato prevede che i comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari dei suddetti accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilita' esistenti sul proprio territorio, possano vietare, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, la sosta indiscriminata nell'area antistante gli accessi di cui si tratta; per questo ultimo motivo, con un provvedimento di accompagnamento alla finanziaria per il 1996 (decreto legge 30 dicembre 1995, n. 565) nel mentre e' stato abrogato il comma 7, di contenuto pleonastico, e' stato mantenuto in vita il comma 8 per tutelare il diritto di libero accesso alla proprieta' privata; in definitiva la normativa ora vigente prevede: 1) la soppressione della tassa sui passi carrabili a raso; 2) che la tassa sui passi carrabili, anche nel caso del passo a raso e' dovuta solo su esplicita richiesta del cittadino che teme azioni di disturbo e connessa istanza di autorizzazione all'apposizione di segnaletica a norma dell'articolo 22 del codice della strada, il cui accoglimento e facoltativo da parte degli organi preposti; e' estremamente chiaro al riguardo il seguente passo della circolare n. 13/E del 25 marzo 1994 del Ministero delle Finanze: "La chiave di lettura della norma e' che nel caso specifico degli accessi a raso manca il presupposto e, dunque, la ragione dell'imposizione. In sostanza, non esiste alcuna occupazione del suolo pubblico che attribuisca al proprietario dell'accesso una posizione differenziata rispetto alla generalita' dei cittadini: al contrario, applicare la tassa a una simile fattispecie significherebbe, in pratica, sottoporre a tassazione il semplice accesso alla proprieta' privata che e' un diritto prioritario e assoluto per tutti. Non solo, ma si verificherebbe anche un'aperta violazione del principio di cui all'articolo 42, comma 4, sopra menzionato, del decreto legislativo 507 del 1993, secondo il quale la tassa va commisurata alla superficie occupata" -: come mai il comune di Genova e, risulta, non solo quello di Genova, continua ad equivocare tra l'applicazione dell'articolo 22 del codice della strada e il presupposto impositivo del passo carrabile, pretendendo, con interpretazione gratuita ed arbitraria, che le due cose siano connesse e che, stante l'abrogazione del comma 7 citato in premessa, la tassa sia comunque dovuta su tutti gli accesso a raso; se risulti per quali motivi il comune di Genova ignora la circolare ministeriale predetta e pretende di continuare a tassare il libero accesso alle proprieta' private anche in mancanza di occupazione di suolo pubblico e quali iniziative intenda assumere al riguardo il Ministro interrogato. (4-02073)
xsd:string INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02073 presentata da GAGLIARDI ALBERTO GIORGIO (FORZA ITALIA) in data 19960717 
xsd:integer
19960717-19970210 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02073 presentata da GAGLIARDI ALBERTO GIORGIO (FORZA ITALIA) in data 19960717 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
xsd:dateTime 2014-05-15T10:22:58Z 
4/02073 
GAGLIARDI ALBERTO GIORGIO (FORZA ITALIA) 

blank nodes

data from the linked data cloud

DATA