_:Be9117345846b2717f640e390827ae41b "Con l'interrogazione di cui si risponde la S.V. Onorevole, dopo aver premesso che il cosiddetto \"passo a raso\", e cioe' il semplice accesso ad una proprieta' privata insistente su un marciapiede, e' escluso dal presupposto impositivo della tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche istituita dal decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, chiede di conoscere per quali motivi il comune di Genova pretende il pagamento della predetta tassa sugli accessi a raso, disapplicando cosi' le disposizioni ministeriali emanate sulla materia, e quali iniziative l'Amministrazione intenda adottare sulla questione. Al riguardo, occorre premettere che questa Amministrazione ha sostenuto l'orientamento dell'intassabilita' dei cc.dd. \"passi a raso\" non soltanto nella circolare n. 13/E del 25 marzo 1994, menzionata dalla S.V. Onorevole, ma anche con la successiva circolare n. 43/E del 20 febbraio 1996, emanata a seguito delle modifiche introdotte nel citato testo normativo della TOSAR dalla legge di accompagnamento alla legge finanziaria per il 1996 (legge n. 549 del 28 dicembre 1995). Ed infatti, sebbene il comma 60, lettera b) dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, abbia abrogato il comma 7 dell'articolo 44 del menzionato decreto legislativo n. 507 del 1993, che prevedeva l'intassabilita' dei cosiddetti \"passi a raso\", l'Amministrazione finanziaria ha precisato, con la circolare da ultimo ricordata, che la detta abrogazione non produce l'effetto di estendere la tassazione anche ai semplici accessi a \"raso\"; tale interpretazione discende dal fatto che non risulta modificata la fattispecie impositiva descritta dal comma 44 del decreto legislativo n. 507/1993 in base alla quale l'occupazione deve consistere necessariamente in un manufatto visibile diretto a facilitare l'accesso alla proprieta' privata. Cio' posto, questa Amministrazione e' a conoscenza della difforme interpretazione data dal Comune di Genova sulla questione; pertanto ha tempestivamente richiamato l'attenzione dei responsabili del servizio del predetto Ente locale sulla opportunita' di valutare con maggiore attenzione gli elementi e le disposizioni riguardanti la fattispecie in esame. Per quanto riguarda la circostanza che il Comune di Genova \"ignori\" l'interpretazione espressa sulla questione dell'Amministrazione finanziaria con la ricordata circolare, si fa presente che per il detto Ente locale non sussiste alcun obbligo di condormarsi all'orientamento ministeriale: infatti, le circolari sono vincolanti solo per gli uffici finanziari non fornendo ne' una interpretazione autentica ne' una interpretazione autoritativa della norma cui tutti indistintamente debbano attenersi. Da quanto detto discende che, in base al potere di vigilanza e di controllo sulla gestione della TOSAP attribuito dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 507/1993 all'Amministrazione finanziaria, quest'ultima non puo' intervenire sull'operato del Comune, salvo che non ravvisi nel comportamento stesso un danno a carico dell'Ente, circostanza questa che nel caso in esame non sussiste: infatti, soltanto nell'ipotesi di danno per l'Ente locale, l'Amministrazione finanziaria sarebbe tenuta a darne immediata comunicazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti per l'accertamento delle relative responsabilita'. Il Ministro delle finanze: Visco." . _:Be9117345846b2717f640e390827ae41b "19970127" . _:Be9117345846b2717f640e390827ae41b "MINISTRO MINISTERO DELLE FINANZE" . _:Be9117345846b2717f640e390827ae41b . _:Be9117345846b2717f640e390827ae41b . . . "GAGLIARDI ALBERTO GIORGIO (FORZA ITALIA)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02073 presentata da GAGLIARDI ALBERTO GIORGIO (FORZA ITALIA) in data 19960717" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02073 presentata da GAGLIARDI ALBERTO GIORGIO (FORZA ITALIA) in data 19960717"^^ . "1"^^ . _:Be9117345846b2717f640e390827ae41b . "Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: con l'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e' stato ridefinito, all'articolo 44, il presupposto di imposizione della Tosap (tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche) in relazione alle occupazioni permanenti del suolo pubblico; in particolare, il comma 4 del citato articolo definisce come \"passi carrabili\" quei \"manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata\" per cui il semplice accesso ad una proprieta' privata, senza che esistano i suesposti manufatti o interruzione dei medesimi, e cioe' il cosiddetto \"passo a raso\" deve intendersi escluso dal presupposto impositivo, come ha chiaramente stabilito il comma 7 della summenzionata legge; tuttavia, per assicurare l'esercizio di un diritto, che e' quello del libero accesso ad una proprieta' privata contro eventuali azioni di disturbo, il successivo comma 8 del decreto citato prevede che i comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari dei suddetti accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilita' esistenti sul proprio territorio, possano vietare, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, la sosta indiscriminata nell'area antistante gli accessi di cui si tratta; per questo ultimo motivo, con un provvedimento di accompagnamento alla finanziaria per il 1996 (decreto legge 30 dicembre 1995, n. 565) nel mentre e' stato abrogato il comma 7, di contenuto pleonastico, e' stato mantenuto in vita il comma 8 per tutelare il diritto di libero accesso alla proprieta' privata; in definitiva la normativa ora vigente prevede: 1) la soppressione della tassa sui passi carrabili a raso; 2) che la tassa sui passi carrabili, anche nel caso del passo a raso e' dovuta solo su esplicita richiesta del cittadino che teme azioni di disturbo e connessa istanza di autorizzazione all'apposizione di segnaletica a norma dell'articolo 22 del codice della strada, il cui accoglimento e facoltativo da parte degli organi preposti; e' estremamente chiaro al riguardo il seguente passo della circolare n. 13/E del 25 marzo 1994 del Ministero delle Finanze: \"La chiave di lettura della norma e' che nel caso specifico degli accessi a raso manca il presupposto e, dunque, la ragione dell'imposizione. In sostanza, non esiste alcuna occupazione del suolo pubblico che attribuisca al proprietario dell'accesso una posizione differenziata rispetto alla generalita' dei cittadini: al contrario, applicare la tassa a una simile fattispecie significherebbe, in pratica, sottoporre a tassazione il semplice accesso alla proprieta' privata che e' un diritto prioritario e assoluto per tutti. Non solo, ma si verificherebbe anche un'aperta violazione del principio di cui all'articolo 42, comma 4, sopra menzionato, del decreto legislativo 507 del 1993, secondo il quale la tassa va commisurata alla superficie occupata\" -: come mai il comune di Genova e, risulta, non solo quello di Genova, continua ad equivocare tra l'applicazione dell'articolo 22 del codice della strada e il presupposto impositivo del passo carrabile, pretendendo, con interpretazione gratuita ed arbitraria, che le due cose siano connesse e che, stante l'abrogazione del comma 7 citato in premessa, la tassa sia comunque dovuta su tutti gli accesso a raso; se risulti per quali motivi il comune di Genova ignora la circolare ministeriale predetta e pretende di continuare a tassare il libero accesso alle proprieta' private anche in mancanza di occupazione di suolo pubblico e quali iniziative intenda assumere al riguardo il Ministro interrogato. (4-02073)" . "19960717-19970210" . . "2014-05-15T10:22:58Z"^^ . "4/02073" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . .