MOZIONE 1/00259 presentata da BORGHESI ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20091026
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Atto Camera Mozione 1-00259 presentata da ANTONIO BORGHESI testo di lunedi' 26 ottobre 2009, seduta n.238 La Camera, premesso che: nel mese di marzo 2009 il Governo ha avviato alcune misure per il rilancio del settore edilizio - il cosiddetto «piano casa 2» - che si sarebbe dovuto articolare in tre momenti tra loro collegati: una intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, un decreto-legge con l'obiettivo di semplificare alcune procedure di competenza esclusiva dello Stato, al fine di rendere piu' rapida ed efficace la disciplina dell'attivita' edilizia, e un disegno di legge delega per un generale riordino della materia urbanistico-edilizia; l'ordine logico e cronologico doveva essere quello individuato in sede di Conferenza Stato-regioni del 31 marzo 2009: prima una sorta di legge quadro statale, quindi a seguire le leggi regionali di natura attuativa. In realta' si e' assistito ad un'evidente anomala inversione: il Governo non ha ancora emanato alcun provvedimento in materia e si trova paradossalmente ad attendere che tutte le regioni abbiano fatto la propria legge, per poi «adeguarsi» con una legge nazionale; il risultato e' un'assenza di regole chiare e uniformi su tutto il territorio nazionale, nonche' una procedura di dubbia costituzionalita'; finora e' stato, infatti, perfezionato solamente il primo dei tre provvedimenti, ovvero l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nella quale le regioni si sono impegnate ad approvare, entro e non oltre 90 giorni, proprie leggi volte a regolamentare interventi di ampliamento e modifica architettonica e/o energetica degli edifici e a disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con relativo ampliamento della volumetria esistente per edifici a destinazione residenziale; a tutt'oggi le regioni che hanno provveduto ad emanare proprie leggi in materia sono state: Abruzzo (legge 19 agosto 2009, n. 16); Basilicata (legge 7 agosto 2009, n. 25); Emilia Romagna (legge 6 luglio 2009, n. 6); Lazio (legge 11 agosto 2009, n. 21); Lombardia (legge 16 luglio 2009, n. 13); Marche (legge 8 ottobre 2009, n. 22); Piemonte (legge 14 luglio 2009, n. 20); Puglia (legge 30 luglio 2009, n. 14); Toscana (legge 8 maggio 2009, n. 24); Umbria (legge 26 giugno 2009, n. 13); Valle d'Aosta (legge 4 agosto 2009, n. 24); Veneto (legge 8 luglio 2009, n. 14); Provincia autonoma di Bolzano (delibera 15 giugno 2009, n. 1609); Sardegna (legge 16 ottobre 2009). La Provincia autonoma di Trento non ha previsto di dare attuazione all'intesa del 31 marzo 2009, in quanto con la legge n. 2 del 2009 ha gia' varato un piano di incentivi finanziari destinato ad interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione. Per molte di queste leggi e', peraltro, scaduto il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 127 della Costituzione, per una loro eventuale impugnazione; ricordiamo che il «governo del territorio» rientra nella cosiddetta legislazione «concorrente» tra Stato e regioni (articolo 117 della Costituzione). Si tratta, dunque, di una competenza e di una responsabilita' condivisa, dove entrambi i soggetti «concorrono», ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per il raggiungimento di una finalita' avente interessi pubblici. E sempre nell'ambito della legislazione concorrente rientrano sia la materia urbanistica (sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003), che quella edilizia (sentenza Corte costituzionale n. 362 del 2003), in quanto comunque riconducibili al «governo del territorio»; peraltro, l'articolo 9 della nostra Carta costituzionale «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», anteponendolo a qualsiasi altro interesse; il «cuore» del suddetto «piano casa» e' nei fatti la possibilita' di costruire in deroga ai piani regolatori, con l'obiettivo principale di rispondere alla necessita' di sostenere il settore delle costruzioni e le imprese edili colpite dalla crisi; di fatto, si assiste ad interventi delle singole regioni effettuati con modalita' diverse, sulla base delle loro esigenze territoriali e senza alcun coordinamento da parte dello Stato. Una serie di interventi che «gonfiano» le cubature esistenti (20-30 per cento), sopraelevano gli edifici, consentono di demolire e trasferire altrove; la «babele urbanistica» conseguente alle differenze di carattere sostanziale tra le norme regionali fin qui approvate impone un particolare controllo e monitoraggio del Governo, proprio per il ruolo primario che la Costituzione gli assegna in materia di governo del territorio; ultima in ordine di tempo e' stata la legge della regione Sardegna del 16 ottobre 2009 in materia di rilancio del settore edilizio, che si inserisce all'interno di una revisione del piano paesaggistico regionale e che prevede - tra le altre cose - aumenti di volumetrie dal 10 al 45 per cento, anche in aree sottoposte a regime di tutela integrale in base all'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e quindi in violazione del medesimo, nonche' in aree sottoposte a vincolo per l'assetto idrogeologico; la medesima legge prevede interventi edilizi che possono ricadere anche entro la fascia dei 300 metri dal mare e consente gli ampliamenti in via definitiva, sono cioe' attuabili sempre indipendentemente da una scadenza temporale, mentre invece, in base all'intesa Stato-regioni del 31 marzo 2009, le leggi regionali avrebbero dovuto avere carattere di «straordinarieta'», con un termine di efficacia non superiore a 18 mesi, «salvo diverse determinazioni delle singole regioni», che pero' non puo' e non deve essere inteso come un «senza termine»; la medesima legge autorizza, inoltre, interventi di ampliamento degli immobili a finalita' turistico-ricettiva nella fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, «anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilita' previsti dagli strumenti urbanistici vigenti»; inoltre, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Italia ha dato attuazione alle previsioni della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora, creatrice della rete «Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.)», per la salvaguardia delle aree e specie naturali identificative del territorio europeo. L'elenco della regione biogeografica mediterranea, comprendente la Sardegna, e' stato approvato con decisione della Commissione europea 19 luglio 2006, n. 3261, in Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee 21 settembre 2006, n. L259; l'applicazione indiscriminata, spesso in regime di dichiarazione di inizio attivita' - quindi in assenza di alcuna vigilanza e valutazione preventiva da parte della pubblica amministrazione in sede autorizzatoria - del regime degli aumenti volumetrici e delle relative modifiche territoriali confligge fortemente anche con gli obblighi dello Stato derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, in quanto applicabile anche entro tutte le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ed i siti di importanza comunitaria (S.I.C.), individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE citata, con il rischio evidente di trascinare l'Italia in una lunga serie di procedure di infrazione e contenziosi, impegna il Governo: a verificare se sussistano i presupposti per promuovere la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Sardegna del 16 ottobre 2009, in quanto eccedente le competenze costituzionalmente previste, nonche' in violazione dell'articolo 9 della Carta costituzionale, della normativa nazionale in materia e della legislazione comunitaria in materia di habitat, fauna e flora (direttiva n. 92/43/CEE); a verificare se sussistano violazioni della normativa esistente in materia urbanistica e di tutela del territorio e, conseguentemente, se sussistano i presupposti per l'impugnazione delle leggi regionali approvate e attuative del cosiddetto «piano casa», qualora ancora nei termini costituzionalmente previsti; a verificare, nell'ambito dei poteri garantiti dall'articolo 127 della Costituzione, e stante l'estrema delicatezza di un ambito quale quello del governo del territorio e della tutela del paesaggio, il pieno rispetto da parte delle future leggi regionali attuative del «piano casa», di cui all'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni il 31 marzo 2009, della normativa statale, costituzionale e comunitaria. (1-00259) «Borghesi, Palomba, Donadi, Evangelisti, Piffari, Scilipoti, Misiti».
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MOZIONE 1/00259 presentata da BORGHESI ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20091026
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20091026-20091028
MOZIONE 1/00259 presentata da BORGHESI ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20091026
MOZIONE
DONADI MASSIMO (ITALIA DEI VALORI)
EVANGELISTI FABIO (ITALIA DEI VALORI)
MISITI AURELIO SALVATORE (ITALIA DEI VALORI)
PALOMBA FEDERICO (ITALIA DEI VALORI)
PIFFARI SERGIO MICHELE (ITALIA DEI VALORI)
SCILIPOTI DOMENICO (ITALIA DEI VALORI)
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1/00259
BORGHESI ANTONIO (ITALIA DEI VALORI)