Premio di maggioranza

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All'indomani della marcia su Roma, fu varata una profonda revisione della legislazione elettorale, sfruttando le persistenti divisioni tra i partiti proporzionalisti ed i nostalgici del collegio uninominale. Al termine di un complesso iter parlamentare si giunse così all'approvazione della c.d. "legge Acerbo" (legge 18 novembre 1923, n. 2444), in seguito rifluita nel Testo Unico 13 dicembre 1923, n. 2694. La nuova legge elettorale conteneva due importanti innovazioni rispetto alla legge elettorale proporzionale in vigore dal 1919: la creazione di un collegio unico nazionale, diviso in sei circoscrizioni, e, soprattutto, l'attribuzione alla lista vincitrice di un di un assai cospicuo premio di maggioranza.
La nuova legge prevedeva in sostanza l'adozione del sistema maggioritario plurinominale all'interno di un collegio unico nazionale. Ogni lista poteva presentare un numero di candidati pari ai due terzi dei seggi in palio, ma la ripartizione dei seggi alla Camera dipendeva in maniera sostanziale dal premio di maggioranza riconosciuto alla lista vincitrice: la lista vincitrice che avesse conseguito il 25% dei voti validi avrebbe ottenuto 2/3 dei 535 seggi; i residui 179 sarebbero stati divisi tra le altre liste, applicando, per ogni circoscrizione il sistema proporzionale secondo il metodo Hare o del quoziente. Nel caso in cui nessuna delle liste avesse superato il quorum del 25%, la ripartizione dei seggi sarebbe avvenuta su base proporzionale, secondo il metodo Hare.
La legge prevedeva che le liste presentate in ogni circoscrizione non potessero comprendere più dei 2/3 dei deputati da eleggere e consentiva all'elettore di esprimere sino a 3 preferenze nel caso che i seggi assegnati alla circoscrizione fossero più di 20 e sino a 2 negli altri casi. L'elemento notevole, in questo ambito, era soprattutto la coincidenza tra il numero dei candidati ed il numero degli eletti della lista vincente. Si trattava sostanzialmente di un meccanismo di blocco, che enfatizzava il ruolo del vertice del Partito fascista a scapito di quello degli elettori.
Tra le innovazioni più rilevanti della legislazione elettorale del 1923 si segnala l'abbassamento dell'età per l'elettorato passivo alla Camera da 30 a 25 anni.
La "legge Acerbo" fu applicata nella sola tornata elettorale del 6 aprile del 1924, che segnarono la decisiva affermazione delle liste del Partito Fascista (64,9% dei voti), grazie anche alla confluenza nella Lista Nazionale (c.d. "Listone") promossa da Mussolini, di esponenti della Destra liberale e cattolica, ed alla incapacità delle altre forze politiche a costruire un cartello elettorale alternativo.
1924 
1924 
Premio di maggioranza 
xsd:dateTime 2020-01-07T12:56:37Z 

Con l'affermazione del regime fascista, la legislazione elettorale fu profondamente modificata con la "legge Acerbo" del 1923, applicata nelle sole elezioni del 1924, che introdusse un sistema maggioritario plurinominale all'interno di un collegio unico nazionale.
Ogni lista poteva presentare un numero di candidati pari ai due terzi dei seggi in palio, ma la ripartizione dei seggi alla Camera dipendeva in maniera sostanziale dal premio di maggioranza riconosciuto alla lista vincitrice: la lista vincitrice che avesse conseguito il 25% dei voti validi avrebbe ottenuto 2/3 dei 535 seggi; i residui 179 sarebbero stati divisi tra le altre liste, applicando, per ogni circoscrizione il sistema proporzionale secondo il metodo Hare o del quoziente

 

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