Misto: maggioritario e proporzionale

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Nel 2017 è stata approvata la nuova legge elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (legge 3 novembre 2017, n. 165) che ha trovato applicazione al prima volta nelle elezioni del 4 marzo 2018.

La nuova legge delinea un sistema elettorale misto, parte maggioritario e parte proporzionale.

La ripartizione del territorio nazionale

Alla Camera il territorio nazionale è ripartito in 28 circoscrizioni. Per alcune circoscrizioni il territorio coincide con quello dell'intera regione, mentre per altre il territorio regionale è ripartito in più circoscrizioni.

Ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. I 231 collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (cui si aggiunge il collegio uninominale della Valle d'Aosta).

Per la assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

Al Senato il territorio nazionale è ripartito in 20 circoscrizioni, corrispondenti al territorio di ciascuna regione, anche queste suddivise in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. I 109 collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (ad essi si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige.

Al Senato i collegi plurinominali sono costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto.

I collegi elettorali sono stati determinati, sulla base dei criteri e principi direttivi di delega legislativa previsti dalla legge, con il decreto legislativo n. 189 del 2017, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La presentazione delle liste e delle candidature

Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intende presentarsi alle elezioni è tenuto a depositare il proprio contrassegno e ad indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno nei termini previsti. Contestualmente al deposito del contrassegno deve essere altresì depositato il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica; lo statuto del partito ovvero, in mancanza, una dichiarazione che indichi alcuni elementi minimi di trasparenza.

I partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi come lista singola o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali.

In ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico. Il numero dei candidati della lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro.

In sede di presentazione della lista sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale; ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità.

Le liste devono essere sottoscritte da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale.

Nel caso di liste collegate in coalizione, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali, ad eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute che possono presentare separatamente il proprio candidato; in ogni caso, nella lista e nei manifesti, un riquadro più ampio ricomprende tutte le liste collegate.

Le pluricandidature e la rappresentanza di genere

Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di 5.

Non può essere, infine, candidato alla Camera o al Senato il candidato nella circoscrizione Estero.

Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

Sono previste specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere. In primo luogo, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, sia della Camera sia del Senato, i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere. Al contempo, alla Camera è previsto che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni.

Al Senato le medesime previsioni sono stabilite a livello regionale e spetta all'Ufficio elettorale regionale assicurare il rispetto delle medesime.

La modalità di espressione del voto

Ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati – da due a quattro - nel collegio plurinominale.

Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Le modalità di voto sono riportate nella parte esterna della scheda elettorale.

L'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti

Nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero di voti validi; in caso di parità è eletto il più giovane per età.

Per i seggi da assegnare alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali, alla Camera il riparto avviene a livello nazionale, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento.

La soglia per accedere al riparto dei seggi è pari al 3% dei voti validi a livello nazionale per le liste singole ed al 10% dei voti validi a livello nazionale per le coalizioni, a condizione che almeno una lista della coalizione abbia conseguito il 3% dei voti validi a livello nazionale (la soglia per le liste infra-coalizione è in ogni caso pari al 3% dei voti validi a livello nazionale anche qualora la coalizione non avesse raggiunto la soglia del 10%). Per le coalizioni non vengono in ogni caso computati i voti conseguiti dalle liste che non hanno superato la soglia dell'1% dei voti validi.

Specifiche disposizioni garantiscono le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tale minoranze: la soglia prevista è in tal caso pari al 20% a livello regionale o aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali.

Al Senato l'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata con metodo proporzionale e avviene a livello regionale.

La soglia per accedere al riparto dei seggi è – come per la Camera – pari al 3% dei voti validi a livello nazionale per le liste singole ed al 10% dei voti validi a livello nazionale per le coalizioni, a condizione che almeno una lista della coalizione abbia conseguito il 3% dei voti validi a livello nazionale o il 20% dei voti validi in una regione (la soglia per le liste infra-coalizione è in ogni caso pari al 3% dei voti validi a livello nazionale o al 20% dei voti validi in almeno una regione, anche qualora la coalizione non avesse raggiunto la soglia del 10%). Per le coalizioni non vengono in ogni caso computati i voti conseguiti dalle liste che non hanno superato la soglia dell'1% dei voti validi (fatta salva la soglia del 20% regionale).

Al Senato accedono infatti al riparto dei seggi nella regione le liste - singole o coalizzate - che hanno conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi almeno in una regione o, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche nelle regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tale minoranze, che hanno eletto almeno due candidati nei collegi uninominali della circoscrizione regionale.

Al termine delle operazioni degli uffici elettorali, in cui viene determinato il numero di seggi spettanti alle coalizioni e alle liste, singole e coalizzate, sono proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

Sono altresì specificate le modalità con cui si procede, sia alla Camera sia al Senato, alla proclamazione degli eletti in caso di esaurimento della lista presentata nel collegio plurinominale.

Per la sola Valle d'Aosta, dove è attribuito un seggio alla Camera e un seggio al Senato, sono previste disposizioni speciali per l'elezione in entrambi i rami del Parlamento: è infatti costituito un unico collegio uninominale, sia per l'elezione alla Camera sia al Senato, dove è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

2018 
2018 
Misto: maggioritario e proporzionale 
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Nel 2017 è stata approvata la nuova legge elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (legge 3 novembre 2017, n. 165) che ha trovato applicazione al prima volta nelle elezioni del 4 marzo 2018.

La nuova legge delinea un sistema elettorale misto, parte maggioritario e parte proporzionale.

 

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