BOFFARDI: Disposizioni per l'utilizzazione temporanea - da parte degli enti ospedalieri - delle disponibilità finanziarie dei medesimi previste dall'articolo 14, punto 4), del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386
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BOFFARDI: Disposizioni per l'utilizzazione temporanea - da parte degli enti ospedalieri - delle disponibilità finanziarie dei medesimi previste dall'articolo 14, punto 4), del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386
Parlamentare
19750409
BOFFARDI: Disposizioni per l'utilizzazione temporanea - da parte degli enti ospedalieri - delle disponibilità finanziarie dei medesimi previste dall'articolo 14, punto 4), del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386
Progetto di Legge
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2013-12-05T10:19:07Z
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2014-07-15T21:59:30Z
3662
BOFFARDI Ines