ODG IN ASSEMBLEA SU BILANCIO INTERNO 9/DOC.VIII,N.2/009 presentata da MAGI RICCARDO (MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO) in data 07/08/2018
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Atto Camera Ordine del Giorno 9/Doc. VIII, n. 2/009 presentato da MAGI Riccardo testo di Martedì 7 agosto 2018, seduta n. 40 La Camera, premesso che: nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative ai rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori; tali misure, sebbene importanti, non sono risultate in grado di colmare l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare. Ad oggi, infatti, non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori; non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento; non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione; non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali; non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati; la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare, lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola ed unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media, nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA), titolato «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica», di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro; sebbene vi sia l'obbligo da parte del parlamentare di depositare presso gli uffici competenti il contratto del proprio collaboratore, permane il ricorso diffuso a contratti di lavoro atipici, in particolare co.co.co. partite iva e collaborazioni a progetto, nonostante il rapporto di lavoro abbia, nella maggior parte dei casi, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato; con l'intento di meglio definire la figura del collaboratore, nella XVI legislatura venne approvata dalla Camera dei deputati e trasmessa al Senato il 4 ottobre 2012 la proposta di legge C. 5382, concernente la disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori; tuttavia, la fine anticipata della legislatura non permise la sua discussione ed eventuale approvazione da parte del Senato; nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013, in occasione della discussione del Bilancio interno della Camera dei deputati, vennero approvati otto ordini del giorno (n.2/38 Boccadutri; n.2/46 Paolo Nicolò Romano; n.2/47 Paolo Nicolò Romano; n.2/54 Chaouki; n.2/69 Cozzolino; n.2/77 Fraccaro; n.2/83 Mannino; n.2/89 Speranza, Brunetta, Dellai) che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare. A tali ordini del giorno non è stato dato seguito; nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016, sempre in occasione della discussione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno (n.8/97 Di Salvo; n.8/93 Melilla; n.8/17 Caparini), che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari. A tali impegni non è seguito alcun avanzamento concreto sulla questione; gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si veda «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le Note di lettura ed elementi di diritto comparato n.399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn.3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari; in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro; il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto; inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le Misure di attuazione dello Statuto, il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati, invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori: a valutare l'opportunità di disciplinare tempestivamente in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative costituite da collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, tenendo conto anche delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi; a disciplinare le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e di assolvimento dei relativi oneri previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera, creando una voce di bilancio vincolata e riservata esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di collaboratori, prevedendo una capienza idonea affinché la retribuzione del collaboratore corrisponda ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non sia inferiore ai minimi tabellari dei CCNL più affini rispetto alla natura dell'attività svolta; a pubblicare nel mese di gennaio di ciascun anno sul sito della Camera i dati aggregati delle singole tipologie contrattuali dei collaboratori parlamentari depositati, elencando per ciascuna tipologia numero, durata e retribuzione media. 9/Doc. VIII, n.2/ 9 . Magi , Fusacchia .
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ODG IN ASSEMBLEA SU BILANCIO INTERNO 9/DOC.VIII,N.2/009 presentata da MAGI RICCARDO (MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO) in data 07/08/2018
Camera dei Deputati
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ODG IN ASSEMBLEA SU BILANCIO INTERNO 9/DOC.VIII,N.2/009 presentata da MAGI RICCARDO (MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO) in data 07/08/2018
ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
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FUSACCHIA ALESSANDRO (MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO)
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