ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02724-A/031 presentata da MONTAGNOLI ALESSANDRO (LEGA NORD PADANIA) in data 20091021

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Atto Camera Ordine del Giorno 9/2724-A/31 presentato da ALESSANDRO MONTAGNOLI testo di mercoledi' 21 ottobre 2009, seduta n.236 La Camera, premesso che: l'onere delle spese telefoniche della scuola dell'infanzia e primaria e' stata attribuita rispettivamente dagli articoli 107 e 159 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 agli enti locali; successivamente l'articolo 3 della legge n. 23 dell'11 gennaio 1996 ha esteso il predetto onere anche alla scuola di primo grado («i comuni e le province provvedono alle spese varie d'ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche»..); il Consiglio di Stato, con parere n. 1784 del 25 settembre 1996, ha inoltre affermato che l'espressione «spese varie d'ufficio» contenuta nell'articolo 3 della legge n. 23 del 1996 comprende tutto cio' che serve a far funzionare una scuola; com'e' noto, dopo il passaggio dalle ristrette graduatorie di circolo alle attuali graduatorie di fascia, piu' ampie, le scuole non possono prescindere per il conferimento di alcune supplenze dall'uso del telegramma dettato per telefono. Questo determinerebbe un forte incremento della spesa che, non essendo piu' telefonica ma telegrafica, non sarebbe di competenza dei comuni; le procedure per i conferimenti di supplenza da sempre hanno previsto l'invio di telegrammi ai supplenti a cui viene proposta una supplenza. Pur non trattandosi, quindi, di una novita', quella dei telegrammi e' diventata da alcuni anni una pesante spesa per le scuole, perche', a fronte di rifiuti di accettazione della supplenza o di assenza del supplente chiamato, le segreterie devono comunque inviare telegrammi ai candidati alle supplenze (ogni supplente ha diritto a iscriversi a 30 istituti); si puo' stimare che le spese per telegrammi possono arrivare in un anno scolastico a circa 50-60 milioni di euro; si tratta di una stima di costi massimi, ma consente di valutare come una procedura burocratica possa portare a sprechi di risorse; il decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1972 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, secondo il quale i servizi di dettatura telefonica offerti dai vari gestori di telefonia, rimangono spesa postale e comportano la normale tassa telegrafica che, assolta dal gestore telefonico nei confronti del concessionario del servizio postale, viene poi addebitata sulla bolletta del telefono, impegna il Governo ad adoperarsi per alleggerire il gravame degli enti locali, attraverso soluzioni piu' idonee, consentendo alle scuole di utilizzare i mezzi informatici per l'invio di comunicazioni ufficiali certificate. 9/2724-A/ 31 .Montagnoli.
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