ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01682-A/015 presentata da SCHULLIAN MANFRED (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE) in data 24/10/2013

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Atto Camera Ordine del Giorno 9/01682-A/015 presentato da SCHULLIAN Manfred testo di Giovedì 24 ottobre 2013, seduta n. 104 La Camera, premesso che: l'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», nel testo all'esame di questa Camera, modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); tale articolo ripropone l'entrata in vigore del SISTRI per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, a partire dal 1 o ottobre scorso; l'articolo 12 della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti non comprende tutte le imprese che, nell'ambito della loro attività professionale, trasportino i rifiuti da esse prodotti e, sulla nozione di trasporto professionale di rifiuti, come l'ha interpretata la Corte di Giustizia dell'Ue il 9 giugno 2005 (C-270/03), la stessa Corte ha precisato che la norma italiana «non comporta alcuna restrizione in ordine al carattere professionale delle attività di raccolta e di trasporto ed ha, pertanto, sotto questo profilo, un ambito di applicazione più ampio di quello dell'articolo 12 della direttiva», al quale invece doveva attenersi nel recepimento; la Germania e l'Austria, entrambi Stati membri dell'Unione Europea, in attuazione della direttiva citata, chiedono alle imprese specializzate l'iscrizione a un apposito albo per trasportare rifiuti ma l'Austria esonera esplicitamente coloro che eseguono esclusivamente il trasporto di rifiuti per conto terzi, per non parlare di quelli propri, mentre la Germania non prevede addirittura alcuna iscrizione per le imprese che conferiscono i propri rifiuti, obbligando all'iscrizione solo le imprese che svolgono per professione la raccolta e il trasporto di rifiuti; questo differente recepimento della direttiva europea, in senso più restrittivo per l'Italia, crea anche evidenti problemi di competitività tra le imprese italiane e quelle europee, in particolare con le imprese che operano immediatamente oltre il confine italiano con un sistema più favorevole; considerata l'onerosità burocratica ed economica del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sarebbe opportuno prevedere che almeno i piccoli imprenditori artigiani e gli imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, che trasportano i rifiuti pericolosi di propria produzione nei limiti e verso i centri di raccolta di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo n.205 del 2010 e successive modificazioni, non rientrino nella nozione di trasporto di rifiuti effettuato a titolo professionale, impegna il Governo a chiarire la nozione di trasporto professionale di rifiuti, come l'ha intesa l'articolo 12 della direttiva 2008/98/CE e alla luce della sentenza C-270/03 della Corte di Giustizia Ue o, in alternativa, a prevedere che il trasporto di rifiuti pericolosi di propria produzione, effettuato dai piccoli imprenditori artigiani e dagli imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di raccolta di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo n.205 del 2010 e successive modificazioni, non sia considerato effettuato a titolo professionale. 9/1682-A/ 15 . Schullian , Alfreider , Gebhard , Plangger , Gnecchi .
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Camera dei Deputati 
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ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 
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GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
ALFREIDER DANIEL (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE) 
GEBHARD RENATE (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE) 
PLANGGER ALBRECHT (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE) 
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9/01682-A/015 
SCHULLIAN MANFRED (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE) 
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