ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01415-A/063 presentata da VACCARO GUGLIELMO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090610

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Atto Camera Ordine del Giorno 9/1415-A/63 presentato da GUGLIELMO VACCARO testo di giovedi' 11 giugno 2009, seduta n.186 La Camera, premesso che: le intercettazioni rappresentano un strumento di indagine e di ricerca della prova insostituibile, alcune volte sicuramente indispensabili, in ogni caso certamente di grande efficacia, che deve essere, certo, attentamente regolato dalla legge, in attuazione dell'articolo 15 della Costituzione; la realizzazione del contemperamento delle esigenze investigative con il diritto alla riservatezza sia di soggetti estranei che degli indagati dovrebbe, dunque, essere il denominatore comune per una sua corretta disciplina; il provvedimento in esame introduce, invece, un insieme di norme estremamente dannose per la sicurezza dei cittadini, che, in nome di una «falsa tutela della privacy », indebolisce in modo smisurato uno strumento essenziale ed insostituibile per la «ricerca della prova» e che in questi anni ha portato alla soluzione di numerosissimi casi, non solo legati alla criminalita' organizzata e al terrorismo; il disegno di legge in esame contiene anche un duro attacco al diritto di cronaca e una sua compressione esagerata, tanto da arrivare a configurare un vero e proprio bavaglio all'informazione: con le nuove norme tutti gli organi di stampa (televisioni, giornali, radio e siti internet) non potranno piu' informare per tutta la durata delle indagini sul contenuto degli atti di cronaca giudiziaria; la nuova legge limita dunque in modo sconsiderato la possibilita' di usare le intercettazioni nel corso delle indagini: l'utilizzazione di esse come strumento per la ricerca delle prove sara' consentito in realta' solo per alcuni reati tipicamente legati alla criminalita' organizzata e al terrorismo, mentre, per tutti gli altri reati, cosiddetti comuni, che affliggono la vita quotidiana e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini le nuove norme introducono molti ostacoli che impediscono l'efficace utilizzo di questo importante strumento investigativo che negli anni ha consentito di risolvere importanti casi; con il testo approvato si prevede che l'uso delle intercettazioni potra' essere autorizzato solo in presenza di «evidenti indizi di colpevolezza». Si potra' quindi richiedere l'autorizzazione dell'intercettazione solo dopo che sia stato gia' individuato un colpevole. Si tratta di una palese contraddizione in termini, di una norma del tutto irragionevole; anche nel caso in cui le intercettazioni fossero autorizzate gli investigatori le potranno utilizzare per un periodo di tempo limitato: al massimo per 60 giorni. Un periodo incongruo e assolutamente inadeguato ad una indagine che puo' durare per legge anche un anno e mezzo, impegna il Governo a garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla sua applicazione, con particolare riferimento alle indagini riferite ai reati di cui all'articolo 319 del codice penale. 9/1415-A/ 63 .Vaccaro.
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