ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01222/025 presentata da FUNDARO' MASSIMO SAVERIO ENNIO (VERDI) in data 06/07/2006

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Atto Camera Ordine del Giorno 9/1222/25 presentato da MASSIMO SAVERIO ENNIO FUNDARO' giovedì 6 luglio 2006 nella seduta n.020 La Camera, premesso che: ai sensi del comma 12, dell'articolo 1, del provvedimento approvato dal Parlamento, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le stesse procedure. Se i decreti legislativi di cui trattasi riguarderanno l'attuazione dì normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, dovranno essere adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dalla legge Comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per le politiche comunitarie e del ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati. Tale disposizione dovrà essere applicata anche ai fini all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome; il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali potrà proporre l'adozione di decreti legislativi volti ad integrare o correggere provvedimenti di ampia portata e riguardanti numerose materie del settore del primario, tra cui, in particolare, il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 e successive modificazioni, riguardante «orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura», il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e successive modificazioni, concernente «orientamento e modernizzazione del settore forestale», il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni, riguardante «orientamento e modernizzazione del settore agricolo», il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, concernente «disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura», il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, concernente «interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole», il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, riguardante «attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima», il decreto legislativo 26 maggio 2004, n 154 e successive modificazioni, riguardante «modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura», il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, riguardante «ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima», il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, riguardante «ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste», ed il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, concernente «regolazioni dei mercati agroalimentari»; i decreti legislativi che potranno essere modificati abbracciano un arco temporale che va dall'anno 2001, all'anno 2005. In tale spazio di tempo sono avvenuti importanti mutamenti nello scenario agricolo nazionale, soprattutto in conseguenza della revisione delle principali organizzazioni comuni di mercato di livello comunitario, dell'attuazione della nuova regolamentazione europea relativa alla politica agricola comune ed allo sviluppo rurale, degli obblighi discendenti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, nonché in relazione a significativi progressi fatti dal sistema normativo nazionale in materia di semplificazione amministrativa ed in materia di apertura dei mercati; nel corso dell'ano 2006 è stata approvata la nuova OCM del settore bieticolo saccarifero, tale novità ha determinato un vero terremoto nel comparto della bieticoltura nazionale, le cui più evidenti conseguenze concernono da un lato la necessità di riconvertire quasi la metà delle aziende bieticole italiane e dall'altro lato l'urgenza di dover conferire un nuovo profilo giuridico e ruolo operativo alle associazioni ed ai consorzi di bieticoltori nazionali. A decorrere dall'anno 2001 in particolare, anche in conseguenza della necessità di dover applicare le misure relative agli accordi di Kyoto, le istituzioni dell'Unione europea hanno approvato numerose norme (regolamenti, direttive, comunicazioni, risoluzioni e posizioni comuni), volte a promuovere e favorire la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili, segnatamente da produzioni agricole. Anche in Italia si è aperto un intenso dibattito in materia, ma ancora manca un quadro giuridico che disponga i presupposti ed i profili giuridici su cui il sistema agricolo possa fondare un proprio ruolo produttivo stabile e credibile. Notevoli passi avanti sono stati compiuti in materia di riduzione dei rischi di mercato e di strumenti finanziari innovativi e di servizi assicurativi volti a fronteggiare crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari. Bisogna ad ogni modo intervenire ancora per eliminare alcune storture che impediscono la piena efficacia di questi strumenti e non permettono una vera concorrenza tra operatori economici non solo nazionali, ma anche comunitari ed internazionali, con evidenti danni per gli agricoltori. Il processo di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole sta producendo benefici effetti per il sistema rurale, agroalimentare, agroindustriale e della pesca, bisogna però ritornare sulla materia per eliminare da tale ambito misure che nel lungo periodo potrebbero generare effetti difficilmente controllabili da parte delle amministrazioni della Repubblica e dannosi per le istituzioni pubbliche; nell'ambito del riordino della disciplina del settore agricolo, occorre tener conto delle seguenti esigenze: nell'ambito della disciplina delle organizzazioni di produttori e delle forme associate di organizzazioni di produttori, siano previste procedure di riconoscimento semplificate per le eventuali, istituende, organizzazioni di produttori bieticoli, nonché forme giuridiche di prericonoscimento, tra cui le associazioni temporanee di scopo, e successivamente di operatività per le forme associate che riguarderanno tali organizzazioni di produttori, ciò al fine di poter consentire una celere ed efficace trasformazione delle attuali associazioni e consorzi di bieticoltori in unioni nazionali di organizzazioni di produttori, secondo quanto previsto dagli articoli da 2 a 7 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102; integrando il comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni, nell'ambito delle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, sia definita anche quella diretta alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agroenergetiche, nonché quella diretta alla produzione, uso e cessione dell'energia ottenuta dalle citate produzioni agroenergetiche; il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni, sia integrato con una specifica disposizione volta a definire i distretti agroenergetici e ad essi vi si applichi la stessa disciplina prevista dall'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 228/2001; il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, preveda una nuova disposizione volta a definire, le organizzazioni di produttori agroenergetici e ad esse si estendano le norme sulla regolazione dei mercati agroalimentari allo scopo previste dallo stesso decreto legislativo n. 102/2005, nonché la possibilità di poter accedere ai benefici di cui all' articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, secondo le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239; modificando il comma 5, dell'articolo 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sia previsto che nell'ambito della sottoscrizione delle polizze assicurative, possano deliberare di far ricorso alle forme assicurative collettive, anche i centri di assistenza agricola (CAA) di cui all'articolo 3- bis del decreto legislativo n. 165/1999 ed eventuali altri soggetti che abbiano i requisiti richiesti; al fine di evitare che gli organi della Repubblica e gli enti ad essi collegati, nel lungo periodo possano perdere il reale controllo e la gestione dei dati e delle informazioni pubbliche sul settore agricolo nazionale, nonché di impedire che si accentri eccessivamente solo su pochi o unici soggetti la conoscenza e l'utilizzabilità degli stessi dati ed informazioni, siano soppressi i commi 9, 10 e 10- bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, a tener conto delle indicazioni di cui alle premesse in sede di adozione delle ulteriori iniziative normative di riordino e rilancio del settore agricolo. 9/1222/ 25 .Fundarò, Sperandio.
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ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01222/025 presentata da FUNDARO' MASSIMO SAVERIO ENNIO (VERDI) in data 06/07/2006 
ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 
SPERANDIO GINO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) 
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FUNDARO' MASSIMO SAVERIO ENNIO (VERDI) 

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