ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01197/001 presentata da TOTARO ACHILLE (FRATELLI D'ITALIA) in data 21/06/2013

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Atto Camera Ordine del Giorno 9/01197/001 presentato da TOTARO Achille testo di Venerdì 21 giugno 2013, seduta n. 38 La Camera, premesso che: il 20 e 29 maggio 2012 i territori di molti Comuni dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto sono stati colpiti da due gravissimi eventi sismici, che hanno causato diciassette vittime, decine di feriti e danni alle abitazioni e alle imprese stimati in oltre 12 miliardi di euro; il decreto-legge n.74 del 6 giugno 2012, convertito in legge n.122 del 3 agosto 2012, sancisce all'articolo 12- bis che «Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con sede o unità locali ubicate al di fuori dell'area delimitata che abbiano subìto danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto»; nella legge di conversione del decreto-legge n.43 del 26 aprile 2013, così come emendato, all'articolo 6- novies prevede che «I contributi di cui all'articolo 3- bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive»; rebus sic stantibus , con la conversione del decreto-legge n.43 del 26 aprile 2013, nella forma emendata e votata al Senato, si verrà a creare una situazione di profonda disuguaglianza tra i terremotati che ricostruiranno case e capannoni con i contributi dello Stato, esenti da tassazione, e quelli che stanno già operando tale ricostruzione utilizzando indennizzi assicurativi liquidati dalle Compagnie a fronte del pagamento dei relativi premi, risarcimenti che dal prossimo anno saranno oggetto di tassazione ordinaria, e ciò in spregio a quanto stabilito dal sopra ricordato articolo 12- bis della legge 122 del 3 agosto 2012; è evidente la necessità, per ragioni di equiparazione fiscale e tributaria e di piena operatività e applicazione della legge n.122 del 3 agosto 2012, che soggetti alla detassazione, stabilita dall'articolo 6- novies della legge di conversione del decreto-legge n.43 del 26 aprile 2013, siano non soltanto i contributi erogati dallo Stato, bensì anche ogni altra somma liquidata ai danneggiati a titolo di indennizzo, impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare in tempi rapidi le opportune iniziative affinché sia data piena e concreta operatività all'articolo 12- bis della legge 122 del 3 agosto 2012, allo scopo di equiparare il trattamento fiscale e tributario tra i beneficiari dei contributi dello Stato e quelli che fruiranno degli indennizzi assicurativi. 9/1197/ 1 . (Testo modificato nel corso della seduta) Totaro .
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Camera dei Deputati 
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ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 
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