RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00048 presentata da GRILLO MASSIMO (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 02/07/2003
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Risoluzione in Commissione Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00048 presentata da MASSIMO GRILLO mercoledì 2 luglio 2003 pubblicata nel bollettino n. 352 La XIII Commissione, premesso che, l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo è stata istituita per la prima volta dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, sostituito, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999. Il regolamento (CEE) n. 822/87 va considerata come la normativa iniziale in materia di regolamentazione comunitaria dei prodotti vitivinicoli; per poter disporre di un meccanismo flessibile, atto a far fronte alle diverse situazioni del mercato vitivinicolo, il regolamento (CEE) n. 822/87 aveva opportunamente previsto di poter effettuare le distillazioni dei vini da tavola e dei prodotti derivanti dalla vinificazione. In tale ambito aveva differenziato le varie tipologie di distillazione in funzione degli obiettivi da raggiungere, distinguendole, in particolare, nelle seguenti forme: distillazione preventiva, distillazione obbligatoria, distillazione complementare alla distillazione obbligatoria, distillazione complementare al magazzinaggio privato, distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e distillazione dei vini provenienti da uve non classificate come varietà di uve da vino; il comma 1, dell'articolo 83, del regolamento 822/87, stabiliva che qualora fosse stato necessario, in considerazione delle previsioni del raccolto o per migliorare la qualità dei prodotti commercializzati, si potesse decidere, in ciascuna campagna viticola e a decorrere dal 1 o settembre, una distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola. Tale disposizione concorda con l'attuale articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/99; al fine di evitare perturbazioni sui mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche, il regolamento (CEE) n. 822/87, aveva previsto i criteri secondo cui si dovesse smaltire l'alcole ottenuto dalle distillazioni nell'ambito degli interventi sul mercato vinicolo, precisando i settori nei quali tale alcole poteva essere smaltito; il comma 3, dell'articolo 40, del regolamento (CEE) n. 822/87, disponeva che i prodotti presi in consegna dall'organismo d'intervento o i prodotti ottenuti dalla loro trasformazione fossero smerciati mediante vendite all'asta o mediante gara a condizioni tali che: l'alcole potesse essere venduto normalmente sui mercati per i diversi usi; fosse evitata qualsiasi perturbazione dei mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche; fossero garantite la parità di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti; il regolamento (CEE) n. 1576/1989, del Consiglio del 29 maggio 1989 stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose. Il relativo articolo 1, comma 4, lettera d) o f), definisce la bevanda spiritosa corrispondente all'«Acquavite di vino o di vinaccia», enunciando in maniera puntuale e categorica le caratteristiche specifiche ed i parametri di qualità che la stessa deve soddisfare. Si tratta di requisiti rigorosi, appositamente individuati per conferire a tale prodotto elevati standard di qualità, onde differenziarlo nettamente non solo da ogni altra bevanda spiritosa, ma soprattutto da tutte le altre produzioni alcoliche di minor pregio; l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, tanto nella sua formulazione iniziale, quanto in quella attualmente in vigore, ha da sempre previsto che dalle distillazioni dei vini da tavola o atti a diventare vini da tavola si possa ottenere, oltre l'alcole neutro e il distillato o alcole greggio, anche l'acquavite di vino o di vinaccia di cui al citato regolamento (CEE) n. 1576/89; si deve evidenziare che la scelta del tipo di prodotto alcolico che si desidera ottenere dalle distillazioni dei vini da tavola è un fattore che condiziona fortemente le modalità d'azione dell'organismo d'intervento. Ciascuno dei differenti tipi di alcole che si prende in considerazione comporta una gestione mirata e specifica della gestione dell'intervento, segnatamente per quanto riguarda i rapporti tra l'organismo pubblico e gli operatori privati. Dalla scelta della categoria di alcole, infatti, derivava il tipo d'impostazione che bisogna dare al processo di distillazione, soprattutto per ciò che riguarda le caratteristiche dei vini e le procedure giuridico-amministrative che allo scopo andranno adottate con gli operatori privati ai fini dello smercio del prodotto finale. Questa questione riguarda principalmente la produzione dell'acquavite, visto che per essa si devono realizzare misure di gestione più complesse e delicate di quelle occorrenti per le altre produzioni alcoliche; è opportuno far notare che nell'ambito delle distillazioni preventive dei vini da tavola, relativamente agli anni di applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87, quella più vantaggiosa per l'Italia era rappresentata dalla distillazione atta ad ottenere l'acquavite. Date le caratteristiche specifiche della produzione vitivinicola italiana, la distillazione preventiva finalizzata all'ottenimento dell'acquavite consentiva di raggiungere precisi obiettivi, tra cui: stabilizzare in maniera più soddisfacente il mercato vinicolo nazionale, incentivare gli agricoltori a produrre uve e vini di grande qualità in vista di una remunerazione più elevata, tonificare l'intera filiera vitivinicola dando l'opportunità anche all'industria della distillazione e delle bevande spiritose di poter meglio svolgere le proprie attività produttive e, da ultimo, assicurare una corretta ed efficace azione da parte dello Stato nelle operazioni d'intervento, potendo utilizzare a pieno, in virtù di tale scelta, le relative provvidenze concesse dalla Comunità Economica europea; durante le campagne di produzione che si sono svolte secondo il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 822/87, l'organismo nazionale per gli interventi nel marcato agricolo era l'AIMA (oggi AGEA). Essa, nel pieno rispetto dell'allora vigente regolamentazione comunitaria, aveva stabilito di perseguire una politica tesa ad orientare gli operatori interessati verso quei prodotti della distillazione che nel tempo avrebbe potuto immettere più facilmente nel mercato e con minori perdite, privilegiando in tal senso l'acquavite di vino destinata alla produzione del brandy ; in tali circostanze occorreva innanzitutto incentivare la produzione ed il conferimento dell'acquavite all'AIMA, o direttamente, sulla base di prezzi di acquisto adeguati e differenziati in funzione della qualità del prodotto, oppure indirettamente, attraverso sistemi capaci di stimolare l'interesse a produrre acquavite di qualità e a prestare, dopo il conferimento, la necessaria cura per la migliore conservazione della stessa nei magazzini d'invecchiamento, trattandosi di un prodotto che, a differenza dell'alcool, era destinato esclusivamente ad un uso alimentare; l'AIMA, non era nelle condizioni di potersi garantire nella fase di acquisto un prodotto di qualità e seguirlo lungo tutto il periodo d'invecchiamento fino alla vendita, se non attraverso il coinvolgimento degli stessi produttori di brandy in un programma che riconoscesse loro la facoltà di riacquistare, alla fine del ciclo d'invecchiamento, l'acquavite occorrente per le loro attività produttive; il coinvolgimento di tutti i produttori di brandy e dei loro assimilati al programma nazionale di acquisto e cessione dell'acquavite di vino consentiva all'AIMA di soddisfare le disposizioni recate dall'articolo 40, comma 3, del regolamento (CEE) n. 822/87 in riferimento alle modalità di smercio dei prodotti presi in consegna nell'ambito delle distillazioni preventive: in tal senso veniva garantita la parità di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti; in questo contesto, l'AIMA, con delibera del Consiglio di amministrazione del 18 settembre 1991, dava inizio a quella particolare procedura basata sull'impegno al riacquisto, che fino al momento in cui è stato applicato ilregolamento (CEE) n. 822/87, ha garantito ai produttori di brandy un costante e periodico approvvigionamento dell'acquavite dagli stessi prodotta ed invecchiata con cura, nonché il recupero dei maggiori oneri sostenuti in fase di produzione e conferimento del prodotto all'AIMA stessa. Il rapporto così instaurato tra i produttori di brandy e l'AIMA faceva nascere negli stessi produttori di brandy specifiche aspettative di lunga durata, in base alle quali hanno poi fondato la programmazione e lo sviluppo delle proprie aziende; l'ultima vendita di acquavite effettuata con la vendita dell'impegno al riacquisto risale al 1998 ed ha riguardato le scorte in deposito nei magazzini d'invecchiamento, provenienti dalle distillazioni realizzate fino alla campagna 1996/97; non tutta l'acquavite prodotta secondo la procedura basata sull'impegno al riacquisto è stata fino ad oggi rivenduta ai produttori di brandy , bisogna infatti ancora portare ad esaurimento un quantitativo di scorte equivalente a circa 170.000 ettanidri, attualmente tenute in deposito nei magazzini dell'intervento; come accennato, il regolamento (CEE) n. 822/87 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999, del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Tale regolamento è entrato in vigore il 21 luglio 1999 e si applica a decorrere dal 1 o agosto 2000; in conseguenza delle nuove disposizioni disposte dal regolamento (CE) n. 1493/99, dal 1 o agosto 2000 non è più possibile effettuare distillazioni facoltative (ex distillazioni preventive) con la previsione dell'acquisto pubblico dell'alcole prodotto. Nel nostro paese, nel momento in cui avveniva l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 822/87 e la corrispondente entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1493/99, l'AIMA veniva soppressa e le subentrava l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Dopo il passaggio di competenze tra i due Enti si sono verificati ripetuti equivoci circa le modalità di gestione dell'acquavite acquistata dall'AIMA tramite la procedura dell'impegno al riacquisto, tanto che il prodotto, nonostante siano passati quasi tre anni dal momento che l'operazione avrebbe dovuto concludersi, non viene ancora rivenduto ai quei produttori di brandy cui legittimamente appartiene. Risulterebbe, infatti, che l'EGEA intenda, ora per allora, applicare alle scorte di acquavite risalenti alle distillazioni delle campagne 1997/98 e 1998/99, le nuove regole di vendita introdotte dal regolamento (CE) n. 1493/99, in tal senso non tenendo in considerazione gli accordi giuridici sorti nell'ambito dell'applicazione del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 822/87; va fatto presente che ai sensi dell'articolo 80 del regolaento (CE) n. 1493/99 (segnatamente al fine di evitare il sorgere di contenziosi o di non ledere i diritti soggettivi e gli interessi legittimi sorti in conseguenza del passaggio tra il vecchio e il nuovo regime), è data la possibilità di adottare, se del caso, sia misure intese ad agevolare la transizione dal regime previsto nei regolamenti abrogati al regime istituito dal nuovo regolamento, sia misure necessarie per risolvere problemi pratici specifici. Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/99. Questa procedura viene oggi costantemente applicata dalla Commissione anche per consentire la cessazione naturale di operazioni avviate o di effetti prodottisi in virtù di disposizioni adottate dalla stessa Commissione nell'ambito dell'attuazione della previgente Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, ciò al fine di portare a termine interventi connessi con l'attuazione di quelle misure che non sono più previste nell'attuale regolamento (CE) n. 1493/99; la questione della mancata vendita delle scorte di acquavite risalenti alle distillazioni attuate dall'AIMA nelle campagne 1997/98 e 1998/99 secondo il principio dell'impegno al riacquisto, sta mettendo in grosse difficoltà il settore dell'industria nazionale delle bevande spiritose e con esse l'intera filiera collegata, creando danni notevoli anche alle industrie della distillazione ed ai produttori agricoli; i produttori di brandy rivendicano il loro diritto a riacquistare le scorte di acquavite prodotte in ragione dei legittimi accordi stipulati con l'AIMA ai sensi del quadro giuridico-amministrativo esistente fino al 1 o agosto 2000. Nei confronti di questa richiesta vengono però opposte resistenze da parte dell'AGEA la quale formula osservazioni che anche alla luce del vigente quadro normativo sembrano del tutto ingiustificate. Come sopra richiamato, l'Agenzia vorrebbe applicare a quelle produzioni di acquavite le disposizioni previste dalla regolamentazione introdotta dal regolamento (CE) n. 1493/99, con ciò disattendendo gli accordi fissati tra l'AIMA e i produttori di brandy nell'ambito della procedura dell'impegno al riacquisto. Appare evidente che qualora l'AGEA attuasse queste sue valutazioni, senza osservare i principi ed i criteri che fanno capo alla materia (ossia le procedure adottate dall'AIMA a decorrere dal 1991) ed in più senza che sia stata disposta nessuna norma esplicita che li abbia abrogati, si lederebbero i diritti dei produttori di brandy acquisiti in virtù del principio del legittimo affidamento e non si terrebbe conto di quella prassi consolidata che sancisce che nel passaggio tra vecchie e nuove disposizioni restino validi gli atti ed i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni iniziali; impegna il Governo: ad adottare con sollecitudine le occorrenti iniziative affinché l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), secondo quanto descritto in premessa, provveda con assoluta urgenza a far sì che le aziende produttrici di brandy associate possano acquistare l'acquavite di vino che detengono nei magazzini di invecchiamento per conto della stessa AGEA. (8-00048) «Grillo, Burani Procaccini, Ricciuti, Masini, Preda, Sedioli, Marcora, Losurdo, Bellotti, Catanoso, La Grua, Onnis, Villani Miglietta».
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00048 presentata da GRILLO MASSIMO (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 02/07/2003
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00048 presentata da GRILLO MASSIMO (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 02/07/2003
RISOLUZIONE CONCLUSIVE
BURANI PROCACCINI MARIA (FORZA ITALIA)
LA GRUA SAVERIO (ALLEANZA NAZIONALE)
MASINI MARIO (FORZA ITALIA)
ONNIS FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE)
BELLOTTI LUCA (ALLEANZA NAZIONALE)
CATANOSO BASILIO (ALLEANZA NAZIONALE)
LOSURDO STEFANO (ALLEANZA NAZIONALE)
MARCORA LUCA (MARGHERITA, DL-L'ULIVO)
PREDA ALDO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO)
RICCIUTI RICCARDO (FORZA ITALIA)
SEDIOLI SAURO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO)
VILLANI MIGLIETTA ACHILLE (ALLEANZA NAZIONALE)
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8/00048
GRILLO MASSIMO (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO))