RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00873 presentata da TASSONE MARIO (MISTO) in data 20000218
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La IV Commissione, premesso che: il decreto ministeriale 7 dicembre 1997, relativamente al Corpo unificato di amministrazione e Commissariato dell'Esercito prevede per il 1999 la promozione, non ancora attribuita, di un maggior generale proveniente dall'ex Corpo di amministrazione della stessa F.A.; tale promozione e' stata determinata nel rispetto della cadenza quadriennale per quell'ex Corpo prevista dalla pregressa normativa; detta pregressa normativa, in armonia con le norme piu' recenti, e' da ritenersi viva per tutto il periodo transitorio (31 dicembre 2005), necessario per la progressiva evoluzione degli organici e delle promozioni, a salvaguardia delle legittime aspettative del personale, cosi' come indicato nella legge quadro (662/96); la risposta fornita dall'onorevole sottosegretario Fabrizio ABATE, in data 25 novembre 1999 ad una interrogazione, non fa altro che avvalorare la convinzione della illegittima applicazione, effettuata oltretutto in via analogica, degli effetti limitativi a danno di un avente diritto, recati dall'articolo 49 della legge n. 1137/55; la suddetta applicazione, recasi necessaria per procedere alla valutazione a turno normale di un Brig. Gen. proveniente dall'ex Corpo di commissariato dell'Esercito pretermesso nell'anno 1995, non ha chiarito pero' su quale base sia avvenuta la valutazione al grado superiore tenuto conto che l'interessato non ha mai prestato servizio in quel grado; tale condizione fa apparire la fatti-specie piu' un 'continuum' i cui effetti sono da far risalire esclusivamente alla sentenza del TAR, e pertanto materia regolata dall'articolo 40 del decreto legislativo 490 del 1997, che non una valutazione a turno normale; il comportamento tenuto dall'A.D. ha di fatto stravolto i piu' elementari principi del diritto in ordine alla gerarchia delle leggi, dove ad un decreto dirigenziale viene autoattribuito il potere di modificare un decreto ministeriale - non azionando la promozione in esso prevista - ed una legge - modificando la casistica dei destinatari espressamente prevista dall'articolo 49 della legge 1137/55 (lex ubi viluit dixit) - senza peraltro sottoporre l'atto al vaglio degli organi di controllo; impegna il Governo a riconsiderare, anche nell'esercizio di autotutela dell'Amministrazione, la promozione del Brig. Gen. del Corpo unificato di amministrazione e commissariato dell'Esercito intervenuta nell'anno 1999 alla luce di quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto legislativo 490 del 1997 in ordine all'assorbimento della promozione, oltreche', qualora necessario, seppure in via analogica e solo sotto l'aspetto procedurale, da quanto previsto dalla legge 1137/55; procedere alla data del 30 giugno 1999 - in ossequio alla consistenza organica di quel ruolo prevista per quell'anno e del fatto che le valutazioni vengano ancora effettuate separatamente per ex ruolo - alla formazione del quadro di avanzamento per il 1999 dei Brig. Gen. provenienti dall'ex Corpo di amministrazione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 17 del decreto legislativo 490 del 1997 e del decreto ministeriale 7 dicembre 1998, attribuendo la promozione relativa a datare dal 1^ luglio 1999 ed applicando, se del caso, l'istituto della aspettativa per riduzione dei quadri (a.r.q.). (7-00873)
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