RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00618 presentata da LAVAGNINI ROBERTO (FORZA ITALIA) in data 04/05/2005
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Risoluzione in Commissione Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00618 presentata da ROBERTO LAVAGNINI mercoledì 4 maggio 2005 nella seduta n. 620 La IV Commissione, premesso che: l'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, a decorrere dal 1 o settembre 1990, ha introdotto nell'assetto retributivo del personale militare delle Forze armate l'istituto della ulteriore omogeneizzazione stipendiale, attribuendo ai tenenti colonnelli (e gradi equivalenti), che abbiano maturato 15 anni di servizio senza demerito dalla nomina a tenente (e gradi equivalenti), e ai colonnelli, che abbiano prestato 25 anni di servizio senza demerito dalla nomina a tenente (e gradi equivalenti), il diritto allo stipendio, rispettivamente, del colonnello e del brigadier generale (e gradi equivalenti); ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e dell'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, nonché delle ulteriori modifiche e integrazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2002, n. 295 del 2002, l'istituto dell'ulteriore omogeneizzazione è stato esteso all'intero trattamento economico di tutti gli ufficiali che abbiano maturato il requisito dei 15 e dei 25 anni di servizio prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica ad aspirante; l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, a decorrere dal 1 o aprile 2001, ha attribuito altresì agli ufficiali una omogeneizzazione di carattere stipendiale alla maturazione di 13 e 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante; il predetto trattamento stipendiale, tuttavia, non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti al servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente; l'amministrazione, in sede di prima applicazione del citato articolo 2, comma 3, ha interpretato tale disposizione nel senso di considerare inibita la progressione economica nel periodo successivo al primo inquadramento stipendiale, ferma restando l'applicazione - in presenza dei necessari presupposti - dei criteri più favorevoli previsti per la determinazione del trattamento stipendiale iniziale dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982, n. 869 del 1982; tale interpretazione è stata successivamente riconsiderata dall'Amministrazione, alla luce dei rilievi formulati dall'Ufficio Centrale del Bilancio che ha ritenuto adottabili i criteri di determinazione del trattamento stipendiale iniziale, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982, n. 869 del 1982, soltanto al compimento di 15 e 25 anni di servizio - anziché di 13 e 23 anni - fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente immessi nei ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o corrispondente; a seguito del mutato orientamento interpretativo, l'Amministrazione ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte sulla base della precedente interpretazione della normativa vigente; gli ufficiali destinatari delle richieste di restituzione hanno percepito le predette somme in assoluta buona fede, confidando nella corretta applicazione della normativa vigente da parte dell' Amministrazione; tali ufficiali, poiché provenienti dal ruolo dei sottufficiali, hanno già complessivamente svolto 15 o 25 anni di attività al servizio dell'Amministrazione; risulta pertanto del tutto ingiustificato, sulla base della nuova interpretazione della normativa vigente adottata dall'Amministrazione, il trattamento deteriore attribuito ai citati ufficiali rispetto agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente, immessi nei ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o corrispondente; risulta quindi necessario ed urgente eliminare tale sperequazione, anche attraverso idonee iniziative legislative; impegna il Governo a cessare immediatamente le richieste di restituzione di quanto corrisposto dall'Amministrazione sulla base dell'iniziale interpretazione della normativa vigente, in attesa di adottare le necessarie ed urgenti iniziative, anche di carattere legislativo, volte all'eliminazione della citata sperequazione tra gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente, immessi nei ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o corrispondente, e gli altri ufficiali. (7-00618) «Lavagnini, Cossiga, Fontana, Milanese».
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Camera dei Deputati
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1
20050615
20050504
20050504-20050615
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
COSSIGA GIUSEPPE (FORZA ITALIA)
DEIANA ELETTRA (RIFONDAZIONE COMUNISTA)
FALLICA GIUSEPPE (FORZA ITALIA)
FONTANA GREGORIO (FORZA ITALIA)
GALVAGNO GIORGIO (FORZA ITALIA)
MILANESE GUIDO (FORZA ITALIA)
MINNITI MARCO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO)
PINOTTI ROBERTA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO)
PISA SILVANA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO)
RAMPONI LUIGI (ALLEANZA NAZIONALE)
GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO (ALLEANZA NAZIONALE)
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7/00618
LAVAGNINI ROBERTO (FORZA ITALIA)