RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00477 presentata da PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20110125
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Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00477 presentata da MAURO PILI martedi' 25 gennaio 2011, seduta n.423 La VIII Commissione, premesso che: la realizzazione di impianti eolici in Italia sta generando non solo nell'opinione pubblica un ampio dibattito incentrato soprattutto su due fondamentali questioni: l'impatto paesaggistico ambientale di questi impianti; l'eccessivo favore degli incentivi che generano attenzioni affaristico-speculative di grandi dimensioni; su questi temi si e' concentrato in questi ultimi mesi anche il lavoro della Commissione VIII che nel corso di audizioni e discussioni ha affrontato l'annosa questione alla luce di numerose inchieste di natura giudiziaria che in ogni angolo del paese hanno messo in luce un proliferare di iniziative speculative sulla produzione di energia eolica; in molte regioni si e' generata una vera e propria mobilitazione popolare per contrastare il sorgere di imponenti impianti di generazione eolica, sia a terra che in mare; risulta emblematico il caso della Sardegna dove nonostante le peculiarita' sia ambientali che paesaggistiche sono stati presentati progetti non solo per eolico terrestre ma anche off shore eludendo le competenze in materia paesaggistica sancite dallo stesso statuto autonomo della regione Sardegna; le norme di attuazione dello statuto speciale della Sardegna per esempio garantiscono specifiche competenze. L'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (recante nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna) dispone che «sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna le attribuzioni gia' esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione (...) ed attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonche' da organi centrali e periferici di altri Ministeri. Il trasferimento predetto riguarda altresi' la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497»; le norme di attuazione, adottate per la Sardegna attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 56 dello statuto speciale, possono espletare una funzione interpretativa se non addirittura integratrice delle disposizioni statutarie. Esse svolgono, da un lato, il ruolo di norme sulla competenza che definiscono in termini concreti l'autonomia della regione, trattenendo in capo alla sfera statale di gestione le funzioni che siano di interesse generale, e, dall'altro, seppure in casi particolari, un'opera di integrazione e accordo con il principio fondamentale dell'autonomia regionale e con le altre disposizioni statutarie; il caso della regione Sardegna e' emblematico, essa, infatti, puo', nell'esercizio della potesta' legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica di cui alla lettera f) del medesimo articolo, «intervenire in relazione ai profili di tutela paesistico ambientale» e quindi puo' sollevare un conflitto di attribuzione per la revoca del procedimento avviato dallo Stato; sulle procedure seguite per gli impianti off shore in Italia si registrano secondo il sottoscrittore del presente atto di indirizzo procedure equivoche e non conformi alla norma; la prevalente giurisprudenza afferma, infatti, che le concessioni di aree demaniali marittime rilasciate per finalita' imprenditoriali devono ritenersi sempre sottoposte ai princi'pi dell'evidenza pubblica, cioe' sia nell'ipotesi in cui il relativo procedimento abbia inizio per volonta' dell'amministrazione, sia nel caso in cui venga avviato a seguito di una specifica richiesta proveniente da uno dei soggetti interessati all'utilizzo del bene; la scelta del concessionario incontra i limiti indicati dalle norme del Trattato dell'Unione europea in materia di libera prestazione di servizi e dai princi'pi generali del diritto comunitario in materia di non discriminazione, trasparenza e parita' di trattamento; l'affidamento in concessione di beni demaniali suscettibili di uno sfruttamento economico deve essere sempre preceduto dal confronto concorrenziale, anche nel caso in cui non vi sia una espressa prescrizione normativa, e tale principio va quindi a rafforzare ogni disciplina di settore che gia' preveda - come accade nel caso dell'articolo 37 codice di navigazione - il ricorso alla procedura di evidenza pubblica, imponendo l'adozione di specifiche misure volte a garantire un effettivo confronto concorrenziale quali, ad esempio, forme idonee di pubblicita' o di comunicazione rivolte ai soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, dei quali l'amministrazione sia a conoscenza; la pubblicita' obbligatoria per i procedimenti concessori e' oggi disciplinata con le disposizioni, normative e regolamentari, del codice della navigazione: tuttavia, si tratta di norme assai vetuste che non garantiscono (per intrinseca natura) la benche' minima possibilita' di aderire all'attuale contesto ordinamentale se non a prezzo di vistose incongruenze; l'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea, infatti, impone un adeguamento degli standard qualitativi e degli strumenti dell'azione amministrativa a livelli minimi capaci di garantire, primariamente, la concorrenza e la salvaguardia dei meccanismi del libero mercato; in Sardegna da tempo e' in atto un'imponente mobilitazione bipartisan con un solo obiettivo, tutelare la Sardegna da chi vorrebbe trasformare il mare sardo in una distesa di improponibili pale eoliche che andrebbero a rafforzare un devastante principio delle grandi industrie inquinanti, che sembra giustificare la continuazione di comportamenti inquinanti sulla base dei crediti «verdi» delle pale eoliche della Sardegna; la devastazione ambientale e' palese e l'assenza di regole lascia spazio ad una discrezionalita' concessoria che tradurrebbe ogni atto in vantaggi illegittimi nei confronti dell'uno o dell'altro; la Sardegna non ha tratti di costa disponibili per progetti eolici a mare e qualsiasi contesto sarebbe leso nella sua specificita' e naturale bellezza; in ragione di un macro-obiettivo ambientale sovranazionale (la riduzione delle emissioni), si sottovaluta il complesso dei danni locali, realizzando un duplice risultato negativo e cioe' che col crescere delle installazioni si provoca la riduzione di un vasto complesso di valori e un sicuro aumento delle bollette elettriche; nel caso di regioni come la Sardegna, la Toscana e l'Umbria, che hanno fatto del paesaggio una fonte primaria di ricchezza, il proliferare incontrollato degli impianti eolici potrebbe compromettere valori turistici e immobiliari enormemente superiori; si registra sempre di piu' anche da parte dei sostenitori della produzione di energia eolica la necessita' di evitare uno sviluppo disordinato, gli impatti sul territorio non adeguatamente meditati e impedire l'affermarsi di taluni aspetti affaristici e collusivi; il regime fortemente agevolativo risulta aver innescato una spirale speculativa; in particolare i certificati verdi si sono trasformati in una sorta di bond garantiti dallo Stato italiano, con rendimenti altissimi, che favoriscono nei fatti una oggettiva «aggressione al territorio» e alimentano una bolla speculativa, nella quale la produttivita' dell'impianto e' secondaria rispetto ai suoi rendimenti economici; gli aspetti speculativi hanno favorito l'interesse della criminalita' organizzata nei riguardi degli impianti eolici di grossa potenza e in misura minore, degli impianti fotovoltaici a terra; gia' nel 2006 la relazione annuale al Parlamento della Direzione investigativa antimafia (DIA) informava che «...le cosche hanno scoperto l'affare nello sfruttamento delle energie rinnovabili...». Nell'ultimo anno sono notevolmente aumentate le inchieste giudiziarie in particolare sul settore eolico, rivelando un coacervo di interessi che accomuna gruppi di interesse economico, amministratori compiacenti e malavita organizzata, al punto da indurre i magistrati a creare un coordinamento nazionale delle indagini (fine maggio 2010); nel corso dei mesi da giugno a novembre 2010 la VIII Commissione ha acquisito, tra l'altro, un'amplissima documentazione fotografica e di stampa nazionale e locale, dalla quale risulta chiaro che il numero delle inchieste e dei personaggi coinvolti e' tale da non consentire di considerare «episodico» il malaffare nel settore eolico; nel maggio 2010 le associazioni ambientaliste maggiormente critiche del fenomeno, hanno reso pubblico un aggiornato screening nazionale su tutti i procedimenti autorizzativi regionali trasmessi ai pareri ambientali, dal quale si evince che la potenza eolica complessiva tra installata e/o approvata dai pareri ambientali (preludio all'autorizzazione finale) si puo' valutare in non meno di 11.000 MW. Se poi si considerano le ulteriori istanze presentate, abbiamo progetti aggiuntivi per oltre 70.000 MW (94.000 secondo il giornale Affari e Finanza del 22 novembre 2010), ben oltre gli impegni sottoscritti in sede comunitaria dall'Italia; sulla base di queste premesse la VIII Commissione ha acquisito numerosi studi e documenti ed ha ascoltato in audizione diverse associazioni ambientaliste (Italia Nostra, Amici della Terra, LIPU, Legambiente, WWF, Greenpeace, Mountain Wilderness, Comitato nazionale per il Paesaggio) il gestore del sistema elettrico (GSE) e l'associazione degli industriali del vento (ANEV) inquadrando il problema ed individuando elementi di criticita', con l'intento di fornire una base di indirizzi per l'attivita' di Governo; per quanto concerne il quadro normativo ed industriale si puo' rilevare come nel mese di luglio 2010 l'Italia ha presentato il Piano di azione nazionale (PAN) per le energie rinnovabili redatto ai sensi della direttiva 2009/28/CE; in esso l'Italia individua gli obiettivi di produzione energetica da fonte rinnovabile che dovranno essere successivamente condivisi (burden sharing) con le regioni; in esso si prevede al 2020 una potenza eolica installabile di 12.680 MW di cui 680 off-shore; la decisione e' inquadrata nel pacchetto «clima energia» approvato dai Parlamento europeo nel dicembre 2008, nel quale si prevede, tra l'altro, di incrementare fino al 17 per cento il consumo di energia da fonti rinnovabili nei nostro Paese; sulla base di quanto concordato in sede di Unione europea e al fine di recuperare il ritardo nel conseguimento degli obiettivi a partire dal 2008 sono stati fortemente innalzati gli incentivi alla produzione di tutte le fonti rinnovabili; i relativi costi si scaricano sulle bollette elettriche dei consumatori finali, cittadini e imprese; secondo l'Autorita' dell'energia elettrica e del gas nel 2009 la spesa totale per la spinta alle fonti rinnovabili ha superato i 2 miliardi di euro annui, per salire a 3 miliardi 2010, a 5 nel 2015 e ad una cifra variabile tra 7 e 9 miliardi annui nel 2020. Limitatamente alle sole rinnovabili, i maggiori costi attuali per famiglie e imprese sono pari a 5 euro/MWh al netto delle imposte e delle altre componenti; supereranno i 25 euro/MWh nel 2020; a fine 2009 Terna-Enea hanno censito 4.850 MW in servizio, e ulteriori 3.343 MW definitivamente autorizzati (e quindi in fase di realizzazione) per complessivi 7.674 MW, pur non considerando impianti al di sotto di 10 MW; dai dati del GSE a fine 2009 risultano 242 singoli impianti eolici in Italia, con circa 3.500 torri; secondo i dati degli Amici della Terra le torri installate a luglio 2010 sono oltre 4.250; per quanto riguarda gli aspetti di criticita' ed in particolare: 1) in merito agli impatti idrogeologici e di occupazione del territorio: gli impianti eolici comportano effetti negativi sull'assetto idrogeologico del suolo, in particolare l'erosione in zone delicate come i crinali montani, dove occorre la costruzione di strade sufficientemente larghe per far passare veicoli adibiti al trasporto di carichi eccezionali; calcolando circa 300 metri quadrati di calcestruzzo per ogni base di torre, le distanze medie tra le torri e, prudenzialmente, circa 2 chilometri di strade per ogni impianto, otteniamo che sono gia' stati riversati sul territorio oltre un milione di metri quadrati di calcestruzzo e realizzate oltre 500 chilometri di strade e piazzole; un tipico parco eolico da 10 MW richiede 10 torri e circa 20 ettari di superficie, a fronte di una centrale a gas da 400 MW che occupa circa 5 ettari. Se consideriamo una media efficiente delle ore di funzionamento degli impianti eolici (1.800 l'anno) risulta che per generare con l'eolico la stessa quantita' di energia elettrica della centrale a gas (3.200.000 MW/anno), occorrerebbero 1.770 torri da 1 MW l'una, occupando circa 3.540 ettari. Se fosse utilizzato tutto il potenziale teorico stimato per l'eolico terrestre al 2020 (15.000 MW), le torri installate sul territorio nazionale sarebbero 15.000 impegnando 30.000 ettari ovvero 300 chilometri quadrati, pari a 40.000 campi di calcio; giova ricordare che il 26 gennaio 2010 l'Assemblea della Camera ha approvato la innovativa mozione 1-00324 che riconosce il territorio come bene comune e risorsa limitata, da sfruttare in termini di massima efficienza; 2) in merito agli impatti con la fauna selvatica: occorre valutare gli effetti diretti (collisioni) e indiretti (sottrazione e degrado di ambienti o disturbo) sull'avifauna e sulla fauna, come conclamati dalla bibliografia scientifica estera e richiamati dal documento «Windfarms and Birds. An Analysis of the effects of windfarms on birds, and guidance on environmental assessment criteria and site selection issues» adottato gia' nel 2003 dal Consiglio d'Europa. Una indagine parziale in Spagna ha calcolato che 400 aereogeneratori hanno ucciso per collisione oltre 7.150 tra uccelli (di cui ben 433 rapaci) e pipistrelli, pari a 18 animali/aereogeneratore/anno. Per gli animali a terra si registrano fenomeni di abbandono di habitat a causa del disturbo. La collocazione di impianti nei pressi, se non addirittura dentro, le aree protette realizza un terzo paradosso in cui la collettivita' destina risorse per la protezione delle specie a rischio e poi ne destina altre per decimarle o allontanarle; gli studi segnalano effetti anche sulla salute degli animali domestici e da allevamento; 3) in merito ai riflessi sulla salute umana: sono stati registrati effetti specifici in termini di rumore udibile (un singolo generatore puo' produrre un rumore fino a 100 db), fastidioso e alla lunga dannoso sia per la fauna che per gli esseri umani. Ma il problema piu' grave e' costituito dalle prolungate esposizioni al rumore a bassa frequenza (LFN) emesso dalle pale, in relazione al quale non sono previste misurazioni. Gli studi epidemici degli impatti sulla popolazione circostante sono ormai numerosi e hanno evidenziato danni alla salute (irritabilita', stati di ansia, insonnia). L'Accademia nazionale francese di medicina (2006) raccomanda la costruzione di turbine eoliche al massimo a 1.5 chilometri dalle abitazioni. 2,5 chilometri sono invece consigliati dagli esperti interpellati dalla provincia dell'Ontario (Canada) che ha condotto gli studi piu' avanzati in materia; 4) in merito all'alterazione del paesaggio: l'impatto paesaggistico rimane l'aspetto piu' discusso perche' la bellezza e' un concetto arbitrario e vi e' chi sostiene che le pale eoliche possano integrare il paesaggio in modo gradevole. Ma la raccolta e il confronto sistematico di dati quantitativi puo' aiutarci a ricondurre anche un giudizio estetico soggettivo a criteri oggettivi; le documentazioni fotografiche acquisite mostrano che non e' possibile l'integrazione tra gli impianti eolici e i paesaggi italiani - formatisi a partire dal Basso Medioevo - per l'evidente contrasto tra il troppo grande e il troppo piccolo, tra lo standardizzato e il variegato; ne' aiuta una eventuale integrazione la tendenza industriale alla maggiore efficienza dell'investimento, mediante aumento del numero degli impianti e delle altezze; a tutela del valore culturale, prima ancora che ambientale, del paesaggio esiste un vasto complesso di normative, a cominciare dall'articolo 9 della Costituzione, che impongono allo Stato misure cogenti per gli aspetti territoriali di sua diretta influenza (aree protette nazionali, vincolistica paesaggistica e culturale derivante da norme dello Stato, trattati comunitari e internazionali, quali la convenzione europea del paesaggio, aree per le quali lo Stato assume responsabilita' nei confronti della Unione europea o dell'UNESCO: ZPS, SIC, IBA, zone umide Ramsar, coste o siti con fauna protetta da convenzioni internazionali, siti patrimonio dell'umanita'); la previgente legge Galasso, oggi contenuta nell'attuale normativa vincolistica ed ambientale generale, assicurava la protezione delle montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole, riconoscendo loro il valore di «aree di ricarica», cioe' di produzione dell'aria e dell'acqua pulite e di conservazione della biodiversita'; la difesa delle «aree di ricarica» e' elemento centrale della teoria dello sviluppo sostenibile, che riconosce ad esse non solo un valore «patrimoniale», ma anche una valenza produttiva di beni e servizi indispensabili alla sopravvivenza, che la teoria quantifica economicamente; 5) in merito al ridotto apporto al sistema energetico nazionale: nonostante il tumultuoso sviluppo, il peso dell'eolico rispetto ai consumi rappresenta oggi un contributo al bilancio energetico pari al 5,2 per cento dei consumi finali di energia prodotta da fonti rinnovabili e allo 0,38 per cento del complesso dei consumi energetici; questa marginalita' restera' tale anche in futuro: in base al PAN per le energie rinnovabili del Governo italiano che stima il contributo massimo di ogni fonte rinnovabile agli obiettivi europei, nel 2020 la produzione eolica sara' pari al 7,9 per cento dei consumi di energia prodotta da fonti rinnovabili e all'1,2 per cento di consumi finali complessivi; 6) in merito alla scarsita' relativa delle ore di vento utile e conseguente inefficienza degli impianti: secondo i dati di Terna la media italiana di ore di vento utile (da 3 a 25 metri al secondo) e' di 1466, su un totale di 8.760 ore annue; secondo il GSE tale media sarebbe di 1580 ore/anno; secondo le mappe, universalmente accettate, dell'Atlante eolico italiano, elaborate nel 2004 sulla base di dati pluridecennali dal Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI, oggi ERSE spa) con il supporto dell'istituto di fisica dell'universita' di Genova, la ventosita' media del territorio nazionale, misurata a 75 metri di altezza, e' di 1.252 ore l'anno, ben al di sotto di quelli di altri Paesi dell'Unione europea (1.880 ore in Danimarca, 1.960 in Belgio, 2.000 in Svizzera, 2.046 in Spagna, 2.067 in Olanda, 2.082 in Grecia, 2.233 in Portogallo); il GSE ha prodotto alla VIII Commissione l'esempio della Germania che con 1.522 ore/anno sembrerebbe avere una produttivita' bassa quanto l'Italia; in realta' la Germania ha 22.000 pali, i siti piu' ventosi sono stati gia' sfruttati, i nuovi impianti sono collocati in siti meno ventosi e tutto questo abbassa la media generale; di conseguenza la produttivita' dell'eolico italiano e' di gran lunga la peggiore dell'Unione; secondo i dati di Terna 4.850 MW di potenza eolica installata hanno prodotto 6.076 GWh nel 2009 pari al 14,3 per cento del suo potenziale; Wind Power Barometer, l'osservatorio di settore della Comunita' europea ha valutato che l'Italia, che vanta la terza potenza eolica installata, e' solo settima per produzione totale; una pala eolica in Italia produce circa la meta' di quanto avrebbe prodotto se fosse stata installata in Irlanda; dai dati GSE risulta che solo il 15 per cento degli impianti italiani supera le 2.000 ore equivalenti di produzione alla massima potenza, contro il 40 per cento del 2004, segno evidente dell'entrata in funzione di impianti scarsamente produttivi negli ultimi cinque anni; dati confermati dal rapporto statistico del GSE 2010 nel quale si rileva che nel 2009 le ore di utilizzo equivalenti dell'intero parco eolico nazionale sono risultate pari a 1.336, in calo rispetto alle 1.374 ore dell'anno precedente; 7) in merito al regime agevolativo sbilanciato: sulla base dei dati della Commissione europea, che ha posto a confronto le rendite dell'eolico nei diversi Paesi europei, emerge che il livello della rendita dei produttori e' massimo per l'Italia fra tutti i paesi dell'Unione: un confronto con la Germania (Paese con 1.522 ore di vento utile per anno) mostra come l'incentivazione italiana sia fino a 10 volte superiore a quella tedesca e 5 volte superiore a quella spagnola; in Germania inoltre e' applicata con una tariffa feed-in basata sull'energia venduta al servizio pubblico, decrescente a partire dal quinto anno di esercizio; gli schemi di incentivazione prevalenti in Europa sono quelli con tariffe fisse (feed-in), mentre quelli basati su quote obbligatorie, con certificati verdi da scambiare su piattaforme nazionali o europee, stando al rapporto Nomisma per GSE sulle rinnovabili, dimostrano maggiori difficolta' e alterazioni dei meccanismi di mercato. Prendendo a riferimento il costo medio degli impianti eolici stimato in Europa, i dati dimostrano come gli impianti con ventosita' di circa 1.600-1650 ore risultino gia' competitivi in assenza di incentivi. Con l'incentivazione vigente in Italia risultano redditizi anche i siti con appena 900 ore annue; con decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attivita' culturali, sono state pubblicate le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile. Le regioni hanno 90 giorni per adeguare le proprie normative altrimenti, a decorrere dal 2 gennaio 2011, le disposizioni saranno direttamente applicabili; le Linee guida riconoscono un maggior peso delle Soprintendenze nel procedimento autorizzatorio, consentono alle Regioni di determinare le aree sensibili nelle quali interdire l'installazione di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile ed introducono elementi di mitigazione per l'inserimento degli impianti medesimi nell'ambiente e nel paesaggio; peraltro esse prevedono la possibilita' di essere successivamente aggiornate con procedimento analogo a quello che le ha formate; nel piano di azione nazionale per le rinnovabili gli obiettivi per le diverse tecnologie sono considerati indicativi e «non esprimono un impegno del Governo o un vincolo per gli operatori» e sono quindi modificabili nella composizione a condizione che sia rispettato l'obiettivo di produrre al 2020 il 17 per cento dell'elettricita' mediante fonte rinnovabile; e' prossima la revisione dei meccanismi di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, impegna il Governo: a verificare, a partire dal gennaio 2011, lo stato del processo di recepimento, da parte delle regioni, delle indicazioni contenute nelle linee guida per l'approvazione dei progetti da fonti rinnovabili; ad assumere le necessarie iniziative normative per modificare il livello di incentivazione degli impianti eolici industriali e degli impianti fotovoltaici a terra, riportandoli alla media dell'incentivazione prevista a livello comunitario al fine di smorzare le evidenti tensioni speculative in atto e l'interesse della criminalita' organizzata su tali preziose fonti energetiche, che si stanno esplicitando in danno del territorio, secondo quanto descritto in premessa; a fornire ogni elemento sul fenomeno della infiltrazione delle organizzazioni criminali nel complessivo settore delle energie rinnovabili, sui danni ambientali e territoriali da esse prodotti e sulle strategie di contrasto poste in essere; ad introdurre disposizioni che rafforzino la tutela del paesaggio e la conseguente azione del Ministero per i beni e le attivita' culturali rispetto a qualsiasi altro genere di obiettivo o interesse contrapposto; ad adottare con urgenza una iniziativa, anche normativa, di blocco definitivo degli insediamenti eolici che dovessero in ambito paesaggistico alterare la qualita' del paesaggio stesso, affidando il compito della valutazione alle soprintendenze; ad adottare un provvedimento per un blocco definitivo delle procedure relative alla realizzazione di impianti eolici off shore nelle coste della Sardegna sia per l'impatto devastante che avrebbero sul paesaggio sia per il rispetto delle prerogative sancite dallo statuto autonomo della Sardegna; a promuovere l'introduzione di disposizioni che non consentano la possibilita' automatica di realizzare gli impianti eolici e fotovoltaici in zone con presenza di insediamenti boschivi, colturali o zootecnici attivi in particolare se pregiati; a promuovere l'introduzione di disposizioni che consentano la valutazione dei possibili danni derivanti alle attivita' turistiche o ad altre attivita' produttive, dall'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, prevedendo che la loro individuazione sia opponibile in sede giudiziaria e valutabile in sede amministrativa ai fini della concessione del permesso di realizzare o in sede civile mediante azioni di ristoro dei danni; ad assumere iniziative normative dirette ad introdurre disposizioni volte a fissare a livello nazionale le distanze minime non derogabili da strade e abitazioni, secondo il principio di precauzione, sia in termini di incidenti che di tutela della salute pubblica; ad assumere iniziative normative per la valutazione degli impianti eolici off-shore, in modo da chiarire le aree non idonee per motivi ambientali, paesaggistici, trasportistici, e a definire procedure di valutazione complessiva e integrata, nel caso di presenza di diversi progetti presentati entro una distanza prefissata, nonche' procedure di valutazione comparativa nel caso di istanze presentate sulla stessa area, privilegiando le societa' che offrono maggiori garanzie finanziarie; ad avviare, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio, la valutazione di impatto sull'avifauna degli impianti eolici industriali e non, in particolare su migratori, rapaci e chirotteri, tenendo conto dei numerosi studi gia' disponibili, al fine di organizzare una banca dati dei risultati, valutare l'attualita' e le dimensioni del danno ed introdurre gli opportuni divieti in sede di revisione delle linee guida; ad individuare una soglia di competitivita' in assenza di incentivi per gli impianti eolici, peraltro da aggiornare secondo i miglioramenti tecnologici, quale discriminante tra interventi efficienti ed interventi speculativi, anche al fine di evitare l'abbandono degli impianti sul territorio al termine del periodo incentivato, tenendo conto del fatto che, secondo gli studi esaminati dalla VIII Commissione, essa si fisserebbe attorno alle 1.600 ore di vento utile l'anno; a valutare la congruita' dell'attribuzione di opere di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti di cui all'articolo, 12 comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in favore degli impianti eolici e fotovoltaici industriali realizzati da privati, considerato l'impatto sul territorio e sul paesaggio, assumendo iniziative dirette a sopprimere la possibilita' prevista per i soggetti economici privati di espropriare i terreni sui quali intendano realizzare gli impianti; ad avviare il procedimento di modifica delle linee guida nel senso di: a) ampliare le aree non idonee alla realizzazione di impianti industriali di produzione di elettricita' da fonte eolica, includendovi i parchi nazionali e le aree protette comunque definite a diretta responsabilita' statale; b) considerare i criteri di buona progettazione, minor consumo di territorio e riutilizzo di aree degradate peraltro gia' considerati dalle attuali linee guida, quali elementi utili alla valutazione favorevole del progetto; c) assicurare la partecipazione di tutti i soggetti economici e giuridici e degli enti territoriali interessati alle conferenze di servizi, oltre che, in qualita' di osservatori, dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute e dei comitati di cittadini allo scopo costituiti, che ne facciano richiesta al soggetto titolare del procedimento, nonche' modalita' di accesso e di divulgazione al pubblico, privilegiando i canali informatici, dei contenuti progettuali ma anche e soprattutto dei provvedimenti dirigenziali regionali, secondo criteri di massima trasparenza e completezza; d) prevedere l'obbligo della stipula di adeguate fideiussioni per la dismissione degli impianti eolici alla fine del ciclo di vita; a valutare la congruita' e la conseguente esclusione della presenza dell'Associazione nazionale industriali del vento (ANEV), tra le associazioni ambientali riconosciute; a valutare infine la possibilita' di attuare il Piano di azione nazionale (PAN) per le energie rinnovabili mediante una strategia volta a favorire la micro generazione diffusa nell'ambito eolico e solare, in considerazione dei bassi impatti sul territorio e della capacita' di sviluppare una forte occupazione duratura e localizzata. (7-00477)«Pili».
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