RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00357 presentata da NEGRO GIOVANNA (LEGA NORD PADANIA) in data 20100623

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic7_00357_16 an entity of type: aic

Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00357 presentata da GIOVANNA NEGRO mercoledi' 23 giugno 2010, seduta n.342 La XIII Commissione, premesso che: il libro quinto, sezione IV, del codice civile, dagli articoli da 2170 a 2186, disciplina il contratto di soccida. In tal senso viene stabilito che nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantita' di bestiame e per l'esercizio delle attivita' connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto; sempre piu' spesso si verificano casi di sperequazioni nei rapporti tra soccidari e soccidanti soprattutto quando il primo versi in una posizione di dipendenza economica nei confronti del secondo (accade sempre piu' di frequente che i soccidanti siano detentori di ingenti quote di mercato dei fattori produttivi e dell'attivita' di allevamento), tale da determinare un indebolimento della componente agricola, e lo snaturamento dello stesso contratto di soccida; ad esempio, l'articolo 2178 del codice civile che reca norme sugli accrescimenti dei prodotti, sugli utili e sulle spese, dispone che gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite (dalle norme corporative) dalla convenzione o dagli usi. La norma dispone anche che sia nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno. In tale ambito, pero', rimane lacunosa tutta la materia che regola le situazioni creditizie dei soccidari rispetto ai soccidanti, ossia le fattispecie in cui il soccidante non onori i propri obblighi economici con il relativo soccidario; in tali circostanze andrebbero previste specifiche modifiche al codice civile in maniera da considerare anche il pagamento effettivo da parte dei soccidanti, dei loro debiti verso i soccidari, se del caso estendendo al contratto di soccida, l'applicazione dell'articolo 429 del codice di procedura civile, secondo cui il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto; analogamente, andrebbero previste norme specifiche volte a riequilibrare la posizione del soccidario nei confronti del soccidante in quei casi in cui al soccidario siano fatte patire spese superiori al guadagno che gli spetti e ad evitare che, in caso di malattie infettive che comportino la morte dei capi, gli indennizzi spettanti al soccidario possano essere inferiori alle spese da questi sostenute e al valore del lavoro svolto in relazione agli animali abbattuti; sempre al fine di tutelare la posizione del soccidario nei contratti di soccida, sarebbe necessario applicare ai contratti di soccida le analoghe norme sulle clausole vessatorie previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), nonche' le disposizioni sull'abuso di dipendenza economica, gia' previste ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive). In tale contesto andrebbero individuate le specifiche clausole vessatorie del contratto di soccida, da suddividersi in tre categorie, e da modulare secondo il livello di gravosita' dell'onere della prova della vessatorieta' posto a carico del soccidario; si dovrebbero pertanto distinguere: a) clausole vessatorie, che di volta in volta il giudice e' chiamato ad accertare, e che sono definite come quelle che determinano a carico del soccidario, che si trovi in posizione di dipendenza economica, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; b) clausole tipizzate che si presumono vessatorie, ma per le quali il soccidante abbia la possibilita' di provare che non sono state frutto di un abuso di dipendenza economica (in tema di recesso o di deroga della competenza territoriale dell'autorita' giudiziaria, o di possibilita' per il soccidario di presenziare alle importanti operazioni di stima), cosi' scongiurandone la nullita'; c) clausole sempre vessatorie, che non ammettono la prova contraria (sono quelle che derogano alle disposizioni di tutela del soccidario o che limitano la possibilita' del soccidario di dare mandato a un terzo per la gestione del rapporto contrattuale); le clausole vessatorie dovrebbero essere nulle di fatto, senza pero' comportare la nullita' dell'intero contratto, al fine di evitare che il timore di un annullamento integrale dello stesso possa dissuadere il soccidario dal far valere le proprie ragioni in giudizio, impegna il Governo: ad intraprendere ogni utile iniziativa, se del caso di natura normativa, volta a riequilibrare le posizioni del soccidario rispetto a quelle del soccidante nell'ambito della disciplina del contratto di soccida e, segnatamente, con riferimento al pagamento dei crediti da parte del soccidante, alla corresponsione di quote di indennizzi, in caso di epizoozie, non inferiori alle spese che il soccidario sostiene per la gestione dei relativi eventi infettivi, nonche', in materia di clausole vessatorie, contro cui tutelare il soccidario nel contratto di soccida; a valutare la necessita' di assumere iniziative normative che, per le finalita' di cui trattasi, prevedano: a) l'applicazione dell'articolo 429 del codice di procedura civile riguardo ai crediti del soccidario di cui all'articolo 2178 del codice civile; b) che le spese di allevamento non possano essere poste a carico del soccidario in proporzione superiore alla parte di guadagno a lui spettante; c) che, in caso di epizoozia degli animali, la quota di indennizzi concessa ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, spettante al soccidario, non possa essere inferiore alle spese da questi sostenute e al valore del lavoro svolto in relazione agli animali abbattuti; d) che nel contratto di soccida semplice si considerino vessatorie le clausole che determinino a carico del soccidario in posizione di dipendenza economica un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; e) che siano presunte vessatorie, salvo la prova dell'assenza di abuso di dipendenza economica del soccidario, le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di: 1) consentire al solo soccidante di recedere dal contratto, tranne nel caso di giusta causa; 2) derogare alla competenza territoriale dell'autorita' giudiziaria; 3) escludere o limitare la possibilita' del soccidario di presenziare alle attivita' connesse alla stima; f) che le predette clausole considerate vessatorie siano nulle, mentre il contratto rimanga valido per la rimanente parte; g) che siano in ogni caso nulle le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di: 1) derogare alle previsioni di cui ai precedenti punti a), b) e c); 2) escludere o limitare la possibilita' del soccidario di sostituire a se' un terzo nel compimento delle attivita' negoziali connesse al rapporto contrattuale con il soccidante, ivi incluse le attivita' di stima, disdetta, rinnovo, recesso. (7-00357) «Negro, Fogliato, Rainieri, Callegari».
xsd:string RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00357 presentata da NEGRO GIOVANNA (LEGA NORD PADANIA) in data 20100623 
xsd:integer
20100623- 
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00357 presentata da NEGRO GIOVANNA (LEGA NORD PADANIA) in data 20100623 
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 
CALLEGARI CORRADO (LEGA NORD PADANIA) 
FOGLIATO SEBASTIANO (LEGA NORD PADANIA) 
RAINIERI FABIO (LEGA NORD PADANIA) 
xsd:dateTime 2014-05-15T03:11:53Z 
7/00357 
NEGRO GIOVANNA (LEGA NORD PADANIA) 

data from the linked data cloud

DATA