RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00073 presentata da MECACCI MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110324
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Atto Camera Risoluzione in Assemblea 6-00073 presentata da MATTEO MECACCI testo di giovedi' 24 marzo 2011, seduta n.458 La Camera, udite le comunicazioni del Governo, premesso che: il 30 agosto 2008 a Bengasi, l'Italia e la Libia hanno firmato il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, che tra le altre cose afferma che entrambi i paesi sono impegnati a «operare per il rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilita', in particolare nella regione del Mediterraneo»; l'articolo 6 di detto Trattato intitolato «Rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali» stipula che le parti, di comune accordo', agiscono conformemente alle rispettive legislazioni, agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; considerato che: dal 15 febbraio 2011 si sono verificate in Libia rivolte esplose sull'onda delle proteste verificatesi in Tunisia, Egitto, Algeria, Bahrein, Yemen, Giordania e altri Stati mediorientali, mosse dal desiderio di rinnovamento politico contro il regime quarantennale del presidente della Jamāhīriyya Muammar Gheddafi, salito al potere il 1 o settembre 1969 dopo un colpo di Stato che condusse alla caduta della monarchia filo-occidentale del re Idris; che in piu' occasioni osservatori internazionali indipendenti hanno confermato l'uso sproporzionato di forza contro la popolazione civile con attacchi militari contro gli insorti; nella seduta plenaria del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 25 febbraio 2011 l'Alto Commissario Onu per i diritti umani Navy Pillay ha sostenuto che il Consiglio non avrebbe dovuto «allentare la sua vigilanza in Libia perche' la minaccia di rappresaglie violente sui civili e' ancora presente», ricordando che «la repressione della pacifica espressione di dissenso e' intollerabile» e che «gli attacchi diffusi contro la popolazione civile possono ammontare a crimini di diritto internazionale»; si trattava della prima volta dalla sua fondazione che il Consiglio si riuniva per discutere di possibili violazioni dei diritti fondamentali di uno dei suoi 47 membri; a seguito del dibattito il Consiglio ha votato per sospendere la Libia dal Consiglio stesso decidendo anche di creare una commissione indipendente per accertare quanto paventato dall'Alto Commissario per i diritti umani; il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1970 che impone sanzioni politiche ed economiche alla Libia, riferendo la situazione di quel paese all'ufficio del procuratore generale della Corte penale internazionale; il 17 marzo 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1973 con cui ha accertato che il Governo libico si e' reso responsabile di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, incluso detenzioni arbitrarie, di sparizioni forzate, tortura ed esecuzioni sommarie e che i suoi diffusi e sistematici attacchi contro la popolazione civile costituiscono gravi crimini contro l'umanita'; la stessa risoluzione n. 1973 ha pertanto rafforzato le misure adottate in precedenza ed in particolare ha autorizzato gli Stati membri ad adottare «tutte le misure necessarie» per proteggere la popolazione civile. La risoluzione inoltre stabilisce il divieto di sorvolo dello spazio aereo libico al fine di proteggere i civili (cosiddetta «no-fly zone») istituendo de facto un bando ai voli di aerei libici fuori dallo spazio aereo libico; rafforza il bando al traffico di armi con la Libia e ribadisce le sanzioni individuali; che l'articolo 103 prevede che «In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da essi assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto»; inoltre che l'articolo 60 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, ratificata dall'Italia il 12 febbraio 1974 relativo alla «Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione come conseguenza della sua violazione» stipula che, tra le altre cose, «Una violazione sostanziale di un trattato bilaterale ad opera di una delle parti legittima l'altra ad invocare la violazione come motivo di estinzione del trattato o di sospensione totale o parziale della sua applicazione»; considerato infine che l'Italia non ha ancora incorporato tutte le norme contenute nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale entrato in vigore nel 2002, impegna il Governo: ad intraprendere le iniziative necessarie per sospendere formalmente il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 anche per dare un chiaro messaggio di dissociazione da un regime messo sotto tutela dalle Nazioni Unite attraverso una serie di gravi sanzioni imposte dal mese di febbraio 2011 dalla Comunita' internazionale; ad applicare in tutti i suoi aspetti senza ritardo alcuno le sanzioni derivanti dalle risoluzioni n. 1970 del 26 febbraio e n. 1973 del 17 marzo 2011 adottate dal Consiglio di sicurezza tenendo informato costantemente il Parlamento dello stato di aderenza a tali dettami da parte dei vari soggetti imprenditoriali coinvolti; a portare a termine entro il nono anniversario dell'entrata in vigore dello Statuto di Roma del 2 luglio 2011 l'adeguamento alle norme contenute nella carta fondativa della Corte penale internazionale al fine di esser pronta a collaborare pienamente con l'ufficio del procuratore generale qualora la leadership libica venisse incriminata per crimini contro l'umanita'; a continuare la propria opera in soccorso delle persone che fuggono dalla Libia verso i paesi vicini sia attraverso azioni dirette, sia sostenendo gli sforzi delle varie agenzie internazionali presenti: dall'Alto Commissario per i diritti umani, il Fondo mondiale per l'alimentazione e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni; a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di fornire assistenza a tutti coloro che fuggono via mare verso l'Italia coordinando coi partner europei eventuali distribuzioni straordinarie anche in altri Stati membri dell'Unione europea in deroga alla Convenzione di Dublino del 1990. (6-00073) «Mecacci, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Zamparutti, Beltrandi, Colombo, Sarubbi, Ferrari, Gozi, Touadi, Duilio».
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RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00073 presentata da MECACCI MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110324
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20110324-20110324
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00073 presentata da MECACCI MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110324
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO)
BELTRANDI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO)
BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO)
COLOMBO FURIO (PARTITO DEMOCRATICO)
DUILIO LINO (PARTITO DEMOCRATICO)
FERRARI PIERANGELO (PARTITO DEMOCRATICO)
GOZI SANDRO (PARTITO DEMOCRATICO)
SARUBBI ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO)
TOUADI JEAN LEONARD (PARTITO DEMOCRATICO)
TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO)
ZAMPARUTTI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO)
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2014-05-15T03:07:36Z
6/00073
MECACCI MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO)