INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07473 presentata da TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120719
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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-07473 presentata da MAURIZIO TURCO giovedi' 19 luglio 2012, seduta n.669 MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: con le interrogazioni n. 4-04869 del 29 marzo 2011 (Senato) e n. 4-13533 del 10 ottobre 2011 (Camera), i deputati e senatori radicali hanno rivolto precisi quesiti in merito ai fatti che hanno coinvolto il maresciallo di prima classe Luca Marco Comellini, e chiesto di conoscere le eventuali azioni che intenda intraprendere in merito; a seguito dei fatti narrati negli atti di sindacato ispettivo, dopo un lungo periodo di malattia, in data 4 giugno 2012, con ampie e dettagliate motivazioni, il citato militare ha rinunciato al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa; la rinuncia al transito del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio nelle aree funzionali del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266 (ora articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e del decreto interministeriale 18 aprile 2002, non puo' essere qualificata come revoca della domanda di transito, ma esprime invece, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo gia' entrato nel patrimonio del richiedente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non gia' ex tunc; l'articolo 1877, primo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ha recepito l'articolo 29 della legge n. 599 del 1954, stabilisce che «1. Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente»; il decreto interdirettoriale del 14 maggio 2010, del direttore generale della direzione generale per il personale civile, di concerto con il direttore generale della direzione generale per il personale militare, e' chiaro nello stabilire, all'articolo 2, che «Il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto e' considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto dell'emissione del giudizio di non idoneita', dalla data di cessazione dal servizio nel ruolo della Forza armata di provenienza sino a quella del giorno precedente l'effettiva assunzione in servizio in qualita' di personale civile»; l'articolo 14, comma 5, legge n. 266 del 1999 ha stabilito che «Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica». Il procedimento di transito e' stato individuato dal decreto ministeriale 18 aprile 2002; la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha fatto applicazione dell'articolo 14 cit. e del decreto ministeriale attuativo, ha avuto modo di precisare: «a) il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e. (servizio permanente effettivo), ma nella posizione di aspettativa, ex articolo 2, comma 7, decreto ministeriale citato, fino al momento dell'assunzione nell'amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro; b) il legislatore ha sterilizzato - nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell'effettivo transito nei ruoli civili - l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti solo ed esclusivamente le modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex articolo 2, comma 3, decreto ministeriale citato). Si sono, in tal modo, volute evitare soluzioni di continuita' del rapporto d'impiego durante il periodo di tempo in concreto impegnato dall'amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili. Sotto tale angolazione il corrispondente periodo di aspettativa, antecedente all'assunzione in servizio presso l'amministrazione civile, e' comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'amministrazione militare» (Consiglio di Stato, Sentenza 6825/2007); quindi, secondo la statuizione del Consiglio di Stato il militare e' cessato dall'attivita' di servizio permanente in data 4 giugno 2012; in data 15 giugno 2012 la direzione generale per il personale militare, II reparto - 5 a divisione, con il messaggio prot. nr. M-D GMIL1 II 5 1 -2012/0266603 15 giu 2012, ha dato comunicazione agli enti interessati che con decreto dirigenziale in corso di perfezionamento, di averne disposto la «cessazione dal servizio permanente per infermita' ed il contestuale collocamento in congedo assoluto, a decorrere dal 28 gennaio 2009» e, «per il periodo dal 28 gennaio 2009 al 4 giugno 2012, il predetto maresciallo Comellini Luca Marco deve considerarsi in aspettativa [...]»; agli interroganti appare illogico e giuridicamente impossibile che possa determinarsi in capo allo stesso soggetto la coesistenza di due condizioni dello stato giuridico - quella del «congedo assoluto» e quella dell'«aspettativa» - che definiscono momenti distinti del rapporto di impiego con l'amministrazione datoriale. Conseguentemente, la decisione di non corrispondere il trattamento economico di cui al citato articolo 1877 non sembra rispondere a una corretta applicazione della norma ne appare sufficiente a superare quanto statuito dall'alto consesso in relazione alla qualificazione del rapporto di impiego durante il periodo che intercorre tra la dichiarazione di permanente inidoneita' al servizio e l'effettivo transito nei ruoli dei dipendenti civili della difesa, ovvero fino alla data della rinuncia; consta inoltre agli interroganti che taluni militari, dichiarati permanentemente non idonei al servizio per lesioni non dipendenti da causa di servizio, non venga corrisposto alcun trattamento economico a seguito delle decurtazioni effettuate per l'effetto del superamento senza soluzione di continuita' dei periodi di aspettativa precedenti alla dichiarazione di non idoneita' al servizio e che dette decurtazioni incidono sull'erogazione del trattamento economico spettante durante tutto il periodo della procedura di transito, a volte annullandolo, con la conseguenza che in taluni casi il soggetto interessato si trova a non avere alcuna ogni forma di sostentamento economico e che tale situazione permane immutata fino all'effettivo transito nei ruoli civili dell'amministrazione o, in caso di rinuncia, fino all'effettiva corresponsione del trattamento pensionistico a cura dell'ente previdenziale. Appare solo il caso di ricordare che il personale in attesa di transito nei ruoli civili non puo' esercitare alcuna attivita' lavorativa dipendente -: se sia a conoscenza dei fatti in premessa e quali immediate e urgenti iniziative intenda intraprendere per garantire la soluzione di continuita' tra il trattamento economico stipendiale percepito dal militare in premessa fino al 4 giugno 2012 e il trattamento pensionistico che presumibilmente verra' erogato al militare ora in congedo assoluto soltanto a decorrere dal mese di settembre prossimo; se sia a conoscenza dell'esistenza di altre situazioni analoghe a quella narrata nell'ultimo capoverso delle premesse, quante siano e quali immediate iniziative intenda intraprendere in merito. (5-07473)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07473 presentata da TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120719
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20120719-20121219
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO)
BELTRANDI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO)
BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO)
MECACCI MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO)
ZAMPARUTTI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO)
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5/07473
TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO)